IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze, con il quale vengono
fissate - ai sensi dell'art. 3 della legge 1  novembre 1973, n. 762 -
le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi  indicati
nell'art.  2  della  medesima legge, introdotti nel territorio extra-
doganale di Livigno, abbia validita' annuale;
  Visto l'art. 3, lettera A, della citata legge n. 762/1973,  con  il
quale  e' stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare
sulla benzina e da ultimo l'art.  10  del  decreto-legge  12  gennaio
1991,  n.  6, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991,
n. 80, con il quale la misura stessa e' stata elevata a lire  450  al
litro, nel limite massimo;
  Considerato:
   che  il  comune  di  Livigno,  con  deliberazione  n.  730  del 17
settembre  1992,  divenuta  esecutiva  per   pubblicazione   all'albo
pretorio  ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha
espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine  alla  misura  del
diritto  speciale  previsto dal citato art. 2 della legge 1  novembre
1973,  n.  762,  ai  sensi  del  successivo  art.  3,  del   medesimo
provvedimento legislativo;
   che  il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, nella riunione
del 25 ottobre 1992 ha approvato la tabella dei valori medi degli oli
combustibili e lubrificanti, dei  tabacchi  lavorati  e  degli  altri
generi  indicati  nel  secondo  comma  dell'art.  2  della  legge  n.
762/1973, ai  quali  deve  essere  riferita  la  percentuale  di  cui
all'art. 3, lettera b), della medesima legge;
   che  occorre  provvedere  alla  determinazione  della  misura  del
diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1   novembre  1973,
n. 762, da valere per l'anno 1993;
  Ritenuto:
   che,  in  applicazione  delle  disposizioni  contenute nell'art. 2
della citata legge n. 221/1976 e nell'art. 10 della legge n.  80  del
1991,  si  ritiene  opportuno  fissare la misura del diritto speciale
gravante sulla benzina normale e super in L. 350 al  litro  e  quella
relativa  alla  benzina  senza  piombo in L. 280 al litro; si ritiene
opportuno confermare in lire 1 al litro  per  il  gasolio  e  per  il
petrolio   le  misure  del  diritto  speciale  indicate  nel  decreto
ministeriale del 27 dicembre 1991;
   che, per quanto riguarda  gli  oli  combustibili,  possono  essere
stabiliti   i  sottoelencati  valori  medi  indicati  nella  predetta
tabella:
  1) Olio combustibile fluido:
    a) superiore a 3 E                             L. 2.500 al q.le
    b) fino a 5 E                                  "  2.000 al q.le
  2) Olio semifluido e denso:
    a) superiore a 5 fino a 7 E                    L. 2.100 al q.le
    b) superiore a 7 E                             "  2.300 al q.le
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1
novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa  apportate
da  ultimo  dall'art.  10  del  decreto-legge  12 gennaio 1991, n. 6,
convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 80,  viene
stabilita  in  L.  350 al litro per la benzina normale e super, in L.
280 al litro per la benzina senza piombo, in lire 1 al litro  per  il
petrolio ed il gasolio.