IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2035,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, in  particolare,  l'art.  16,  comma  1,  relativo  alle
modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Viste  le  proposte  di  modifica  statutaria  approvate dal senato
accademico nella seduta del giorno 23 giugno 1992;
  Rilevata la necessita' di  apportare  la  modifica  di  statuto  in
deroga  al  termine  triennale  di cui all'art. 17 del testo unico 31
agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale, nella seduta del giorno 23 luglio 1992;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' di Modena, approvato e modificato con i
decreti  indicati  nelle  premesse,  e' ulteriormente modificato come
segue:
                               Art. 1.
  Dall'elenco delle scuole dirette a fini speciali previste dall'art.
378,  viene  eliminata  la  scuola  diretta  a  fini   speciali   per
ortottisti-assistenti di oftalmologia.