IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti  amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la
determinazione dei criteri e delle modalita' per  la  concessione  di
contributi, sovvenzioni e sussidi finanziari;
  Vista  la  legge  8  novembre  1986,  n. 752, legge pluriennale per
l'attuazione  di  interventi  programmati  in  agricoltura,   ed   in
particolare l'art. 4, comma 2, lettera f);
  Vista  la  legge 10 luglio 1991, n. 201, recante differimento delle
disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752;
  Viste le delibere del CIPE del  2  agosto  1991,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1991, e del 31 gennaio 1992,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1992;
  Visto l'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro  dell'agricoltura
e  delle  foreste  in  data  2 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1991;
  Visto il successivo decreto del Ministro dell'agricoltura  e  delle
foreste  in  data  12  settembre  1991,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1991;
  Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per le
concessioni  di  contributi  per   la   realizzazione   di   campagne
promozionali  a  favore  dei  prodotti  agro-alimentari nazionali sul
mercato interno  e  su  quelli  esteri,  di  campagne  di  educazione
alimentare  e  di iniziative dirette all'informazione dei consumatori
ed all'orientamento dei consumi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  procedimento  amministrativo  menzionato   nelle   premesse
relativo  all'art.  4,  comma  2,  lettera f), della legge 8 novembre
1986, n. 752, differita con legge 10 luglio 1991, n.  201,  a  valere
sugli  stanziamenti  da  dette  leggi  previsti,  e'  definito  negli
articoli successivi.