IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217, recante norme sul diritto di stabilimento e libera presazione dei servizi da parte dei medici- cittadini di Stati membri della Comunita' europea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, relativo al riordinamento delle scuole di specializzazione e dirette a fini speciali; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli dal 302 al 314 relativi al vecchio ordinamento della scuola di specializzazione in oftalmologia vengono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, dai seguenti articoli: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA Art. 302. - E' istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata". La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilita' operative. La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia. Art. 303. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi. Art. 304. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 305. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 306. - La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale: morfologia normale e patologia oculare; fisiopatologia della visione; semeiotica oculare; patologia e clinica oculare; chirurgia oftalmologica. Art. 307. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: Morfologia normale e patologia oculare: anatomia oculare; embriologia e genetica oculare; anatomia e istologia patologica. Fisiopatologia della visione: ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione; fisiopatologia della visione binoculare e ortottica. Semeiotica oculare: semeiotica clinica e strumentale. Patologia e clinica oculare: oftalmologia; oftalmologia pediatrica; neurooftalmologia; malattie oculari in rapporto alle affezioni generali; ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche. Chirurgia oftalmologica: chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita; chirurgia del segmento anteriore dell'occhio; chirurgia del segmento posteriore dell'occhio. Art. 308. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato: I Anno: Morfologia normale e patologia oculare (ore 50): anatomia oculare ore 10 embriologia e genetica oculare " 10 anatomia e istologia patologica " 30 Fisiopatologia della visione (ore 150): ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione " 150 Semeiotica oculare (ore 200): semeiotica clinica e strumentale " 200 Monte ore elettivo: ore 400. II Anno: Fisiopatologia della visione (ore 50): fisiopatologia della visione binoculare ore 50 Semeiotica oculare (ore 100): semeiotica clinica e strumentale " 100 Patologia e clinica oculare (ore 100): oftalmologia " 50 oftalmologia pediatrica " 25 neurooftalmologia " 25 Chirurgia oftalmologica (ore 150): chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita " 75 chirurgia del segmento anteriore dell'occhio " 75 Monte ore elettivo: ore 400. III Anno: Patologia e clinica oculare (ore 200): oftalmologia ore 150 malattie oculari in rapporto alle affezioni generali " 35 ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologica " 15 Chirurgia oftalmologica (ore 200): chirurgia del segmento anteriore dell'occhio ore 100 chirurgia del segmento posteriore dell'occhio " 100 Monte ore elettivo: ore 400. IV Anno: Patologia e clinica oculare (ore 100): oftalmologia ore 100 Chirurgia oftalmologica (ore 300): chirurgia del segmento anteriore dell'occhio " 150 chirurgia del segmento posteriore dell'occhio " 150 Monte ore elettivo: ore 400. Art. 309. - Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori: complesso integrato Columbus; clinica Villa Tiberia. La frequenza nelle varie aree per complessive trecento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 1992 Il rettore: GARACI