IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Considerate le attribuzioni della Cassa depositi e prestiti che danno luogo a procedimenti amministrativi; Determina: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente determina si applica ai procedimenti di competenza della Cassa depositi e prestiti sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio e che non sono stati disciplinati con la determina del 15 gennaio 1992 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1992 con rettifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1992). 2. Le disposizioni contenute nella presente determina integrano e, laddove incompatibili, sostituiscono quelle contenute nella determina di cui al comma precedente. 3. I termini, l'unita' organizzativa competente per i singoli procedimenti e/o subprocedimenti, l'autorita' competente ad emanare l'atto finale e la fonte normativa sono indicati nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante della presente determina. 4. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Per i finanziamenti speciali di cui alle allegate tabelle B, C, D, E, F, sono fatte salve le disposizioni particolari previste dalle leggi ad essi relative.