IL DIRETTORE GENERALE
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Considerate le attribuzioni della Cassa  depositi  e  prestiti  che
danno luogo a procedimenti amministrativi;
                             Determina:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  La  presente determina si applica ai procedimenti di competenza
della Cassa depositi e prestiti sia che conseguano  obbligatoriamente
ad  iniziativa  di  parte sia che debbano essere promossi d'ufficio e
che non sono stati disciplinati con la determina del 15 gennaio  1992
(pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  del  28  gennaio  1992  con
rettifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1992).
  2. Le disposizioni contenute nella presente determina integrano  e,
laddove incompatibili, sostituiscono quelle contenute nella determina
di cui al comma precedente.
  3.  I  termini,  l'unita'  organizzativa  competente  per i singoli
procedimenti e/o subprocedimenti, l'autorita' competente  ad  emanare
l'atto  finale  e  la  fonte  normativa  sono  indicati nelle tabelle
allegate che costituiscono parte integrante della presente determina.
  4. In caso di mancata inclusione  del  procedimento  nelle  tabelle
allegate,  lo  stesso  si  concludera'  nel termine previsto da altra
fonte legislativa o regolamentare o,  in  mancanza,  nel  termine  di
trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 5.  Per  i finanziamenti speciali di cui alle allegate tabelle B, C,
D, E, F, sono fatte salve le disposizioni particolari previste  dalle
leggi ad essi relative.