A tutte le amministrazioni provinciali A tutti i comuni A tutte le comunita' montane A tutti i consorzi di enti locali Ai prefetti della Repubblica Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno - Sezione enti locali Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Al Ministero delle finanze - Direzione generale della finanza locale Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Alla Cassa depositi e prestiti Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto Nazionale di statistica (Paragrafo) 1. PREMESSA. Com'e' noto, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 273 in data 19 novembre 1992, i costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto, per l'anno 1992, devono essere coperti dagli enti locali gestori, con tariffe e/o tasse, nella misura e con le modalita' di cui all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'inosservanza comporta la sanzione della perdita della parte di fondo perequativo pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991 e corrisposto nel 1992 a titolo provvisorio ad amministrazioni provinciali e comuni, ai sensi dell'art. 3, comma 3 e comma 6, del predetto decreto-legge n. 440 del 1992. In base al precitato art. 8, con decreto del Ministro dell'interno n. 13258/740601/01 del 23 ottobre 1992, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'A.N.C.I. e l'U.P.I., e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 261 del 5 novembre 1992, sono state stabilite le modalita' delle certificazioni per l'attestazione del rispetto delle precitate disposizioni di legge. Le medesime certificazioni sono state stampate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con modalita' tali da consentirne l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico, unitamente al citato decreto approvativo ed alla presente circolare. Il summenzionato Istituto provvedera' direttamente alla fornitura a prefetture, commissariati del Governo nelle province autonome ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, in numero sufficiente ad assicurare la distribuzione agli enti locali. Codesti uffici vorranno provvedere, con la massima urgenza, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, alla distribuzione agli enti locali, al fine di consentire la presentazione della certificazione, debitamente redatta, nel termine perentorio del 31 marzo 1993, fissato dalla legge. A ciascuna provincia, a ciascun comune, a ciascuna comunita' montana ed a ciascun consorzio vanno forniti una copia del decreto, una copia della presente circolare e tre modelli di certificazione, secondo lo specifico tipo di ente. Si raccomanda di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati allo specifico tipo di ente, in quanto l'uso di modulistica predisposta per un diverso tipo di ente inficia la validita' della certificazione (ad es.: non e' valida la certificazione prodotta da un comune sul modello per i consorzi). Occorre, infine, sottolineare che, in base al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1992, le prefetture sono state delegate all'adozione dei provvedimenti di sanzione, sulla base delle certificazioni di che trattasi. Queste hanno, infatti, il compito di curare l'acquisizione delle certificazioni, di effettuare il controllo formale e sostanziale delle stesse e di istruire il procedimento amministrativo che sfociera' nell'adozione di eventuali provvedimenti prefettizi di irrogazione della sanzione di legge precitata. Al Ministero dell'interno resta, comunque, la fase conclusiva della materiale decurtazione delle somme dovute dagli enti sanzionati, nonche' l'onere di decidere sui ricorsi gerarchici in materia, eventualmente promossi dagli enti. (Paragrafo) 2. ENTI TENUTI ALLA CERTIFICAZIONE. Sono tenuti alla certificazione tutte le province, escluse quelle autonome, tutti i comuni, tutte le comunita' montane e tutti i consorzi. I predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le proprie aziende. La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa risulti, in tutto o in parte, negativa in quanto l'ente rispettivamente, non eroga alcun servizio o eroga solo alcuni servizi. Essa e', infatti, unica e distinta in piu' parti relative ai vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione di tutta o di solo una parte della certificazione (anche se negativa) costituisce inadempimento all'obbligo di legge, al pari della trasmissione oltre il termine fissato e del mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio. Unica eccezione e' fatta per le amministrazioni provinciali, le quali possono non redigere il solo quadro 3 della certificazione, relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio e', per sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti. (Paragrafo) 3. MODULISTICA PER LA CERTIFICAZIONE. 3.1. La certificazione deve essere redatta esclusivamente sul modello ufficiale a lettura ottica, approvato con decreto di cui alla premessa, stampato e fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. E' fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa, sia essa stampata o fotocopiata. 3.2. Il modello e' distinto per tipo di ente: modello per i comuni; modello per le amministrazioni provinciali o per le comunita' montane; modello per i consorzi. E' fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa da quella specifica per il tipo di ente. E' altresi' fatto divieto di introdurre modificazioni alla modulistica. 3.2.1. Modello per i comuni. E' composto di cinque pagine e di quattro quadri: Quadro 1 o frontespizio: composto di una sola pagina, con esso, oltre ai dati generali dell'ente (codice, denominazione, bollo, ecc.), si attesta, genericamente, che il contenuto dell'intera certificazione corrisponde realmente alle risultanze degli atti amministrativi e contabili dell'ente (il tutto e' indicato in modo particolareggiato sul modello). Quadro 2: composto di due pagine (quadro 2.1 e quadro 2.2), e' destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati dei servizi a domanda individuale, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio in fondo al quadro 2.2. Quadro 3: composto di una sola pagina, e' destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio nettezza urbana, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina. Quadro 4: composto di una sola pagina, e' destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio acquedotto, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina. 3.2.2. Modello per amministrazioni provinciali o per comunita' montane. E' composto di cinque pagine e di quattro quadri: come al punto 3.2.1. 3.2.3. Modello per i consorzi. E' composto di sette pagine e di cinque quadri: - per i primi quattro quadri come al punto 3.2.1. Quadro 5: composto di due pagine, e' destinato a contenere l'elenco degli enti consorziati identificati da tre elementi: codice ente, denominazione ente e tipo di ente ("C" = Comuni, "P" = Prov- ince, "CM" = Comunita' montane, "A" = Altri). (Paragrafo) 4. REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE. Occorre premettere che la lettura coordinata delle disposizioni di legge richiamata al paragrafo 1 conduce ad individuare, come elementi costitutivi della obbligazione, la copertura di una percentuale minima dei costi dei servizi per l'anno 1992 ed il rispetto del termine per la presentazione dei certificati dimostrativi. Il primo e' ovviamente connesso al secondo per cui ne discende che, dovendosi attestare la certificazione al termine perentorio del 31 dicembre 1992, salvo uno svuotamento del suo significato, nessun elemento posteriore a questa data potra' essere considerato utile ai fini della determinazione delle percentuali di copertura dei costi. Inoltre, con la firma del quadro 1 del modello si attesta, in particolare, che la certificazione e' redatta tenendo presente che: gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili dell'ente; gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione di competenza dell'anno 1992; gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese; non vi sono altre partite al di fuori di quelle riportate nella certificazione stessa. 4.1. La certificazione, come gia' sottolineato al (Paragrafo) 2, deve, in ogni caso, essere composta da tutte le pagine che costituiscono il modello ufficiale e deve essere redatta solo ed esclusivamente su quest'ultimo. 4.2 La certificazione deve essere compilata esclusivamente con l'uso di macchine dattilografiche, quale che sia il tipo di carattere. 4.3 I dati devono essere inseriti negli spazi a ciascuno di loro riservati, evitando di coprire i bordi degli spazi stessi. 4.4. Non devono essere riportate indicazioni manuali o altri caratteri non esplicitamente richiesti. Non devono essere aggiunte annotazioni di qualsiasi tipo ne' ulteriori voci e non devono essere operate sostituzioni del testo che modifichino l'integrita' del modello. Non devono essere effettuate abrasioni o cancellature. 4.5. Elementi essenziali ad ogni pagina della certificazione, da riportare negli appositi spazi, sono: il codice dell'ente, composto di dieci cifre (la prima cifra identificativa della zona geografica, le due cifre successive della regione, le ulteriori tre della provincia e le ultime quattro identificative dell'ente) e desumibile dalla comunicazione delle spettanze contributive del 1992. Per la certificazione dei consorzi il codice ente verra' riportato dallo stesso Ministero; il luogo e la data (composta di sei cifre di cui due per il giorno, due per il mese e due per l'anno); la firma del presidente (o del sindaco per i comuni), la firma del segretario, la firma del ragioniere (ove tale ultima figura non sia prevista nell'organico dell'ente o non sia ricoperta, in luogo della firma si apporra' la dizione "non esiste"); il temporaneo impedimento a qualsiasi titolo non puo' assolvere i suddetti soggetti dall'obbligo della firma (nel caso in cui l'impedimento del ragioniere sia di durata rilevante, si provvedera' ad allegare alla certificazione apposita attestazione esplicativa) e la firma del presidente del collegio dei revisori dei conti o del revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 4.6. Elementi essenziali del frontespizio (quadro 1) di ciascun tipo di certificazione, in aggiunta a quelli del punto 4.5 e da apporre negli appositi spazi, sono: la denominazione dell'ente; il bollo dell'ente. 4.7. Per ogni tipo di servizio (cioe' sui quadri 2.1, 3 e 4) e' indispensabile indicare l'esistenza o la non esistenza dei relativi servizi barrando una delle apposite caselle, rispettivamente quella del "SI" oppure quella del "NO". 4.7.1. Barrando il riquadro del "SI" relativo all'esistenza di servizi occorre indicare tutti i dati finanziari, relativi ai servizi, richiesti dal modello, nonche' il tasso di copertura calcolato sulla base dei dati esposti. 4.7.2. Barrando il riquadro del "NO" relativo alla non esistenza di relativi servizi, sul quadro non va apposta alcun'altra indicazione (ne' zero, ne' trattini, ne' barrette, ne' le diciture "negativo" in mezzo al modello) all'infuori delle indicazioni di cui al punto 4.5. 4.8. Tutti i valori finanziari indicati sulla certificazione devono essere espressi in migliaia di lire, arrotondando i singoli importi per eccesso o per difetto a seconda che si superi o meno le 500 lire. Di conseguenza tutti i totali sia per riga che per colonna devono essere indicati tenendo presenti gli arrotondamenti effettuati, in modo che vi sia corrispondenza ed in modo da ottenere corrette quadrature. 4.9. Per ogni singolo tipo di servizio esitente occorre indicare, oltre ai relativi dati finanziari, il codice "tipo di gestione" che va rilevato dall'allegato n. 2 alla presente circolare. Si sottolinea come vi sia corrispondenza biunivoca tra l'indicazione dei dati finanziari e l'indicazione del codice predetto cosi' come vi e' corrispondenza biunivoca tra entrambe queste indicazioni e l'indicazione dell'esistenza di servizi. Si precisa che anche lo zero e' un valore finanziario per cui nel caso di servizi che non danno luogo ad alcun movimento finanziario, occorre indicare, solo ed esclusivamente per questi servizi, in corrispondenza al codice tipo di gestione, lo zero nella colonna E - totale, allegando nel contempo alla certificazione apposita attestazione in tal senso. 4.9.1. Nel caso in cui i servizi sono gestiti con una delle forme consortili di cui ai codici 4, 7 e 8 del precitato allegato 2, e' necessario che ciascun ente indichi l'esistenza del servizio ed il codice tipo di gestione. Sovviene a questo punto fare alcune precisazioni: se un comune ha un servizio (ad es.: il servizio acquedotto) con gestione consortile ed e' ente capo consorzio (codice tipo di gestione 7) o ente consorziato (codice tipo di gestione 8) e' tenuto alla presentazione della certificazione in quanto ente comunale (indicando l'esistenza del servizio ed il codice tipo di gestione 7 o 8) ed il consorzio, dal canto suo, presentera' apposita certificazione relativa a tutti gli enti consorziati. se il servizio e' gestito con una azienda consortile, occorre distinguere con precisione tra l'azienda consortile costituita da piu' comuni e quella posta in essere da un consorzio per la gestione del servizio. Nel primo caso, azienda consortile di piu' comuni, questa e' azienda speciale dei comuni, proprietari per quote, per cui gli enti stessi devono tassativamente indicare sulla certificazione il codice tipo di gestione 4, i valori finanziari per la propria quota ed il tasso di copertura, preoccupandosi del raggiungimento della percentuale minima, pena la sanzione. L'azienda consortile, pertanto, essendo in tal caso assimilabile ad una municipalizzata di proprieta', per quote, del comune, non deve presentare la certificazione. Nel secondo caso, invece, dell'azienda consortile costituita dal consorzio di enti locali, questa e' azienda del consorzio, per cui i comuni compileranno la certificazione con l'esistenza del servizio ed il codice di gestione 7 o 8 - ente capo consorzio o ente consorziato -, mentre il consorzio, dal canto suo compilera' la propria certificazione indicando il codice tipo di gestione 4 e tutti i dati finanziari del servizio. 4.9.2. Nel caso in cui per la gestione di un servizio l'ente ricorre alla forma dell'appalto ad impresa privata, occorre sottolineare come l'ente appalti la semplice esecuzione del servizio per proprio conto, conservando la potesta' dispositiva, anche in materia di tariffe. Pertanto, la gestione del servizio e' assimilabile a quella diretta o in economia, con la differenza che l'ente si serve di un'impresa privata anziche' di personale proprio. In tal caso l'ente e' tenuto ad indicare, sulla certificazione, il codice tipo di gestione 1 (vedi allegato 2) e ad indicarvi in corrispondenza i movimenti finanziari derivanti dalle proprie risultanze amministrative e contabili. 4.9.3. Nel caso in cui il servizio sia gestito con la forma della concessione ad impresa privata (codice tipo di gestione 5 dell'allegato n. 2) o con la forma della concessione ad impresa ed enti pubblici (codice tipo di gestione 6 dell'allegato n. 2), essendo la potesta' tariffaria trasferita in capo al concessionario, l'ente che redige la certificazione e' tenuto ad indicare sulla certificazione l'esistenza del servizio, il codice tipo di gestione ed i soli movimenti finanziari risultanti dalle proprie scritture amministrativo-contabili. L'eccezione e', pero', costituita dal servizio nettezza urbana, in quanto la determinazione della tassa e' per sua natura riservata all'ente che conserva la titolarita' del relativo accertamento e della riscossione. Cio' comporta necessariamente movimenti finanziari in entrata ed in uscita che devono essere riportati sulla certificazione. Pertanto, per il servizio nettezza urbana, non puo' configurarsi l'istituto della concessione ad impresa privata, bensi' quello dell'appalto, per cui sulla certificazione si dovra' indicare il codice tipo di gestione 1 (vedi allegato n. 2) ed i relativi dati contabili negli appositi spazi. Si sottolinea, infine, che il servizio gestito con concessione ad azienda municipalizzata di proprieta' di altro ente rientra nella tipologia del codice tipo di gestione 6 predetto. 4.10. Qualora il personale adibito ai servizi pubblici locali di che trattasi svolga anche altre mansioni, l'ente da cui detto personale dipende dovra' imputare al relativo costo di gestione soltanto l'onere corrispondente a retribuzione lorda ed oneri riflessi spettante a quel personale in proporzione al numero di ore lavorate ai fini dell'espletamento dei servizi di cui sopra (servizi a domanda individuale, acquedotto o, in ispecie, nettezza urbana). 4.11. La legge impone l'indicazione tra i costi dell'ammortamento tecnico, con le modalita' previste. Lascia liberi gli enti di aggiungere anche l'ammortamento finanziario. 4.12. Per tutti i servizi il termine accertamento e' riferito a formale atto di gestione che ha evidenziato il credito dell'amministrazione, il debitore e l'importo ed e' attestato da documentazione ufficiale acquisita agli atti. Si sottolinea, in particolare, per il servizio nettezza urbana, che sono accertamenti di entrata per l'anno 1992, solo le somme iscritte nel ruolo di riscossione della tassa rifiuti solidi urbani dell'anno 1992 regolarmente approvato in corso d'anno con apposita delibera comunale, indipendentemente dalla intervenuta o meno riscossione. In assenza di approvazione del ruolo dell'anno 1992 entro il 31 dicembre 1992 non si hanno accertamenti di entrata di competenza dell'anno 1992. Discorso analogo puo' farsi per gli altri servizi per i quali, pero', possono non aversi ruoli di riscossione, in quanto le entrate derivano da tariffe e non da tassa. 4.13. La percentuale di copertura deve essere indicata comunque con due cifre decimali e con arrotondamento da operarsi, per eccesso o per difetto, sui millesimi (cioe' sulla terza cifra decimale). Esempi: 36 % va indicato come 36,00%; 49,995% va indicato come 49,99%; 70,012% va indicato come 70,01%; 83,516% va indicato come 83,52%; 56,068% va indicato come 56,07%. (Paragrafo) 5. REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE PER I SERVIZI GESTITI CON LE NUOVE FORME INTRODOTTE DALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142. Com'e' noto, la legge 8 giugno 1990, n. 142, ha introdotto rilevanti mutamenti nel disciplinare i servizi pubblici locali e, tra le forme di cooperazione, i consorzi che gli enti locali possono costituire per la gestione di uno o piu' servizi. Per quanto riguarda i servizi pubblici l'orientamento di questo Ministero e' stato nel senso dell'applicabilita' della normativa nel caso in cui nella legislazione vigente si possono trovare sufficienti presupposti. L'orientamento, invece, per i consorzi, in base al combinato disposto degli articoli 25 e 60 della legge 142 del 1990, e' stato nel senso che la nuova normativa disciplina immediatamente solo i consorzi costituiti dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, mentre per quelli costituiti precedentemente restano applicabili le norme statutarie in atto vigenti anche per quanto riguarda la costituzione degli organi consortili. 5.1. L'art. 22 della legge n. 142 del 1990 ha indicato le forme da utilizzarsi nella gestione dei servizi pubblici locali. Tale articolo ha in pratica eliminato le forme di gestione delle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili introducendo le nuove forme di gestione a mezzo azienda speciale, a mezzo di istituzione ed a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale. Tutto cio' non comporta particolari problemi nella redazione della certificazione per la dimostrazione della copertura dei costi dei servizi. Infatti, questa va redatta secondo le istruzioni di cui al (Paragrafo) 4, tenendo presenti i seguenti correttivi: la gestione a mezzo azienda speciale va indicata con il codice tipo di gestione 5 (vedi allegato n. 2), in quanto assimilabile, ai fini della redazione della certificazione, alla concessione del servizio; la gestione a mezzo di istituzione va indicata con il codice tipo di gestione 2 (vedi allegato 2), in quanto assimilabile, ai fini della redazione della certificazione, all'azienda municipalizzata del quadro normativo preesistente alla legge 142 del 1990, per cui l'ente deve assicurare la copertura minima dei costi di gestione e dimostrarla sulla certificazione con l'indicazione dei relativi dati finanziari; la gestione a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico va indicata con il codice tipo di gestione 6 (vedi allegato 2), in quanto assimilabile, ai fini della redazione della certificazione, alla concessione del servizio ad impresa o ente pubblico. Gli enti allegheranno alla certificazione apposita attestazione esplicativa. L'articolo 24 della legge n. 142 del 1990 ha, poi, individuato nella convenzione una ulteriore forma di gestione di servizi, che nella certificazione va indicata con il codice tipo di gestione 1 (vedi allegato 2), in quanto assimilabile, ai fini della redazione della stessa, alla gestione diretta. Anche in tale circostanza gli enti allegheranno alla certificazione apposita attestazione esplicativa. Per quanto, infine, riguarda i consorzi per la gestione associata di uno o piu' servizi, in sede di applicazione della nuova normativa, potranno aversi consorzi non ancora trasformati, consorzi soppressi, consorzi trasformati ad inizio d'anno o in corso d'anno e consorzi istituiti ex novo ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142 del 1990. Considerato, quindi, che i consorzi, trasformati o di nuova istituzione, seguono i criteri normativi dettati dalla legge n. 142 del 1990 per le aziende speciali, nella redazione della certificazione si terra' conto di quanto anzidetto, nonche' delle istruzioni di cui al (Paragrafo) 4. Qualche problema potrebbe aversi nel caso di trasformazione delle forme di gestione in corso d'anno. In tal caso la certificazione va redatta con i predetti criteri, sommando, nella stessa, i risultati delle due gestioni ed utilizzando il codice tipo di gestione 9 (vedi allegato 2). Configurandosi, pertanto, una gestione mista, gli enti allegheranno alla certificazione apposita attestazione dalla quale possano evincersi il tipo ed i risultati finanziari di ciascuna gestione. (Paragrafo) 6. ERRORI RILEVATI SULLE CERTIFICAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI. Si fa presente che le procedure di controllo e di elaborazione a mezzo del lettore ottico delle certificazioni dimostrative della copertura dei costi di taluni servizi per l'anno 1991, sono state appesantite in modo eccessivo dal rilevante numero di irregolarita' riscontrate sulle certificazioni stesse. Le irregolarita' hanno, infatti, inficiato le procedure gia' predisposte al punto che si e' dovuto integrarle con complessi accorgimenti tecnici. Pertanto, al fine di evitarne il ripetersi si elencano le irregolarita' maggiormente riscontrate: mancata indicazione dell'esistenza o meno dei servizi; apposizione di legende complementari alla barratura dell'apposita casella relativa alla non esistenza del servizio; indicazione manuale o errata del codice o spaziatura dei componenti o mancata indicazione dello stesso; mancata indicazione del luogo e/o della data su tutte o su alcune pagine della certificazione; mancata indicazione del codice tipo di gestione in corrispondenza ai dati indicati e viceversa; mancata apposizione delle firme su tutte o su alcune pagine della certificazione; indicazione sulla certificazione di valori finanziari espressi in lire anziche' in migliaia; mancata indicazione di totali di riga o di colonna in corrispondenza ai valori parziali indicati e viceversa; errori di calcolo nelle somme da effettuarsi per riga e per colonna; erroneo calcolo del tasso di copertura del costo dei servizi; mancata indicazione del tasso di copertura; errori dattilografici nella redazione della certificazione che inficiano la validita' dei valori indicati; correzioni con sbiancante o con indicazioni manuali; correzioni manuali o dattiloscritte in aggiunta ai valori errati; apposizione di barre o trattini o zeri in quei campi in cui l'ente ha valori finanziari nulli; aggiunta di campi non previsti o di annotazioni. (Paragrafo) 7. CONSEGUENZE DELLE INADEMPIENZE E DELLE IRREGOLARITA'. Costituiscono presupposto inappellabile, secondo il dettato della legge, per l'irrogazione della sanzione, ad amministrazioni provinciali e comuni, le seguenti situazioni, tanto singolarmente considerate quanto cumulate da altre: a) il mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi di uno o piu' servizi (per i servizi a domanda individuale, come e' evidenziato dalla certificazione, il tasso e' calcolato cumulativamente per tutti i servizi); b) la mancata presentazione, per qualsiasi motivo, della certificazione; c) la presentazione di una certificazione incompleta, composta di un numero di pagine inferiore a quelle del modello ufficiale; d) la presentazione della certificazione oltre il termine perentorio del 31 marzo 1993; e) la presentazione della certificazione su di un modello che non sia quello ufficiale. Per quanto riguarda il punto a) si precisa che la omessa indicazione degli "Accertamenti", contestuale all'indicazione degli "Impegni", comporta un tasso di copertura pari a zero. Per il punto b) si precisa, inoltre, che in tale caso rientrano tutte quelle certificazioni sulle quali mancano una o piu' firme dei soggetti a cio' tenuti. In quanto al punto c), esso discende dalla considerazione che la certificazione e' unica e, pertanto, va redatta e presentata nella sua interezza. Occorre, infine, sottolineare che le certificazini redatte in modo difforme dalle istruzioni specificate al (Paragrafo) 4 ed al (Paragrafo) 5 o che, in sostanza presentino uno o alcune delle irregolarita' elencate al (Paragrafo) 6 saranno, dalle prefetture competenti per territorio, rimesse agli enti per le correzioni, con l'assegnazione di un breve termine per la ripresentazione, scaduto il quale gli enti saranno considerati inadempienti e sanzionabili con la motivazione di cui al punto b). 7.1. Dai controlli di natura formale e sostanziale delle certificazioni possono scaturire cinque tipologie di classificazione delle certificazioni stesse: 1) formalmente corrette, senza errori di calcolo e con tassi di copertura uguali o superiori alle percentuali minime di legge; 2) formalmente corrette, con errori di calcolo e con tassi di copertura uguali o superiori alle percentuali minime di legge; 3) formalmente non corrette, senza errori di calcolo e con i tassi di copertura uguali o superiori alle percentuali minime di legge; 4) formalmente corrette e con tassi di copertura inferiori alle percentuali minime di legge, perche' effettivamente inferiori o perche' siano stati riscontrati errori di calcolo tali che il tasso di copertura risulti inferiore; 5) formalmente non corrette e con tassi di copertura inferiori alle percentuali minime di legge, perche' effettivamente inferiori o perche' siano stati riscontrati errori di calcolo tali che il tasso ricalcolato risulti inferiore. Riguardo a tali situazioni le prefetture adotteranno i seguenti comportamenti: Punto 1: Accantonamento delle certificazioni per il successivo inoltro al Ministero dell'interno. Punto 2: Restituzione agli enti che devono provvedere alle correzioni ed a rimettere le certificazioni alle prefetture, adeguatamente giustificate, pena la sanzione. Punto 3: Restituzione agli enti che devono provvedere a sanare le certificazioni ed a rimetterle alle prefetture, pena la sanzione. Punto 4: Avviso agli enti della sanzione e del relativo motivo. Gli enti possono fornire controdeduzioni che saranno valutate ai fini della non applicazione della sanzione. Punto 5: Restituzione agli enti per anomalie formali ed avviso di sanzione. Gli enti devono rimettere alle prefetture le certificazioni debitamente sanate e possono fornire controdeduzioni che saranno valutate ai fini della non applicazione della sanzione. 7.2. Ai fini dell'irrogazione della sanzione, tenuti presenti i presupposti precedentemente citati, occorre sottolineare che non sono comunque sanzionabili le comunita' montane ed i consorzi nonche' gli altri enti per quei servizi per i quali la gestione sia affidata ad un consorzio. Occorre, inoltre, sottolineare i seguenti criteri di massima da seguire nella valutazione delle certificazioni: la mancanza di accertamenti di entrata comporta un tasso di copertura pari a zero; il tasso di copertura va ricalcolato ed e' questo a far fede; nel caso di mancata quadratura dei dati fanno fede i dati parziali sui quali si ricalcolano i totali per la determinazione del tasso di copertura; la mancanza di impegni di spesa, debitamente attestata come detto al (Paragrafo) 4, in presenza o meno di accertamenti di entrata, determina la non sanzionabilita' dell'ente. Tutto cio' premesso si ribadisce che l'istruttoria preliminare alla sanzione ha lo scopo di sanare quelle situazioni determinate dalla disattenzione nella compilazione dei modelli. Pertanto, sono sanzionabili gli enti che, esperita l'istruttoria, non hanno sanato le anomalie formali e/o non hanno rimesso la certificazione e/o non hanno fornito esaurienti e documentate giustificazioni alla mancata copertura minima segnalata. A tal fine entrate accertate successivamente all'esercizio non vanno considerate, al pari di eventi di natura straordinaria che causano maggiori costi e/o minori entrate e di particolari condizioni di erogazione dei servizi, in quanto la normativa citata in premessa non prevede alcuna deroga all'obbligo della copertura minima. (Paragrafo) 8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE. Le certificazioni debbono essere presentate - in duplice esemplare - improrogabilmente entro il piu' volte richiamato termine del 31 marzo 1993 alle prefetture competenti per territorio, ai commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano per gli enti delle rispettive province ed alla Presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di quella regione. Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche quelle postali comprovate dalla data della raccomandata postale con avviso di ricevimento. Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo caso, il bollo-datario apposto sulla lettera di trasmissione dell'ente dagli uffici predetti e nel secondo caso il bollo-datario apposto dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo contestuali alla data del 31 marzo 1993). (Paragrafo) 9. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE. Per quanto concerne gli adempimenti delle prefetture occorre sottolineare come, rispetto agli anni addietro, nel corrente anno siano intervenute rilevanti variazioni al procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione, di cui al (Paragrafo) 1. Infatti, con decreto del Ministero dell'interno in data 5 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992, sono state delegate alle prefetture le funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi di enti locali, nonche' le funzioni di adozione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di legge. Il suddetto decreto disciplina in modo preciso l'iter procedurale che conduce all'adozione dei provvedimenti sanzionatori. Ad ogni buon conto, si riassumono nei punti seguenti, le principali tappe del procedimento amministrativo di che trattasi. 9.1. Acquisizione, entro il termine perentorio del 31 marzo 1993, delle certificazioni, con le modalita' di cui al (Paragrafo) 8, prestando la massima attenzione alla data di acquisizione, fondamentale ai fini del procedimento amministrativo stesso. 9.2. Controlli di natura formale e di natura sostanziale delle certificazioni, con contestuale restituzione delle certificazioni che presentano anomalie formali, per essere sanate, e/o con contestuale comunicazione dell'inserimento dell'ente nell'elenco degli enti da sanzionare, solo ed esclusivamente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I controlli stessi scaturiscono dalle istruzioni fornite con la presente circolare ed i relativi allegati, coordinati ed integrati con il dettato del predetto decreto del 5 agosto 1992 i cui allegati elencano i principali motivi di restituzione della certificazione per anomalie formali ed i principi motivi sostanziali di avviso di sanzione. Le relative lettere raccomandate con avviso di ricevimento devono essere spedite tassativamente entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle certificazioni, allegando alla stessa un ulteriore modello di certificazione nel caso in cui questa deve essere ricompilata. 9.3. Valutazione delle eventuali rimostranze e controdeduzioni alla predetta lettera raccomandata, che gli enti hanno effettuato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata della prefettura, rilevabile dal relativo avviso di ricevimento. 9.4. Adozione dei prvvedimenti di sanzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera con la quale gli enti hanno effettuato le proprie rimostranze e controdeduzioni oppure dalla data di scadenza del termine concesso, per quegli enti che non hanno dato risposta alcuna. 9.5. Trasmissione al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza lo- cale - Via C. Balbo, 39/A - III piano - Roma, di un originale delle certificazioni e di una copia autenticata dei provvedimenti di sanzione, entro il termine del 31 luglio 1993, possibilmente a mezzo corriere speciale. Tale documentazione dovra' essere accompagnata tassativamente dai modelli riepilogativi di cui all'allegato 3 alla presente circolare ed all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale, n. 193 in data 18 agosto 1992. 9.6. Trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto. Particolare attenzione deve essere riservata alle buste su cui e' apposto il bollo-datario di accettazione agli uffici postali, in relazione al (Paragrafo) 8. (Paragrafo) 10. ADEMPIMENTI DEI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. Si premette che con sentenza 4-17 giugno 1992, n. 279 - Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma - la Corte costituzionale ha dichiarato che spetta allo Stato provvedere alla raccolta dei dati concernenti i bilanci consuntivi e preventivi, per cui in analogia, si ritiene che spetta, comunque, allo Stato la raccolta dei dati di cui alle certificazioni di che trattasi, in quanto queste costituiscono un estratto delle predette certificazioni. Gli uffici sopraindicati sono, pertanto, invitati a voler provvedere agli adempimenti di cui ai seguenti punti, inerenti le certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1992, ai fini informativi e di raccolta dati. 10.1. Fornire assicurazione di adempimento alla presente circolare, non appena in possesso, comunicando nel contempo il numero di stampati ricevuti (circolare, decreto, modelli di certificazione per tipo di ente) e segnalandone l'ulteriore eventuale fabbisogno. 10.2. Comunicare telegraficamente entro e non oltre il 15 aprile 1993 al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza lo- cale e per i servizi finanziari - una situazione dalla quale risultino, distinti per tipo di ente: a) il numero complessivo delle certificazioni complete acquisite; b) il numero delle certificazioni complete acquisite entro il prescritto termine del 31 marzo 1993; c) il numero delle certificazioni complete acquisite oltre il termine prescritto (la somma del punto b) e del punto c) deve essere uguale a quella del punto a)); d) il numero degli enti inadempienti (pari alla differenza tra il numero degli enti presenti nella provincia ed il numero degli enti che hanno trasmesso le certificazioni, di cui al punto a)). 10.3. Effettuare il controllo sulle certificazioni secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1 alla presente circolare con la maggiore precisione possibile, considerato che i documenti devono essere assoggettati a lettura ottica. 10.4. Invitare le amministrazioni locali, ove necessario, a provvedere alla rettifica delle certificazioni erronee, previa sostituzione dell'atto e fornendo altri modelli in bianco. 10.5. Trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto. Particolare attenzione deve essere riservata alle buste su cui e' apposto il bollo-datario di accettazione agli uffici postali, in relazione al (Paragrafo) 8. 10.6. Inviare l'originale delle certificazioni al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Via Cesare Balbo n. 39 - piano III. Le certificazioni devono essere accompagnate tassativamente e per ciascun tipo di ente dai tre elenchi - in duplice copia - allegati alla presente circolare debitamente firmati, i quali hanno valore di attestazione. Si sottolinea che nei confronti dei comuni della regione Valle d'Aosta inseriti negli elenchi, modelli "B" e "C" dell'allegato 3, si provvedera' direttamente all'irrogazione della sanzione prevista dalla normativa di cui alla premessa, per i motivi di cui al (Paragrafo) 7, lettere b), c) e d), della presente circolare. La trasmissione deve avvenire entro il termine del 30 aprile 1993, possibilmente a mezzo di corriere speciale. p. Il Ministro: MALPICA