A    tutte    le   amministrazioni
                                  provinciali
                                  A tutti i comuni
                                  A tutte le comunita' montane
                                  A tutti i consorzi di enti locali
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  province  autonome  di  Trento e di
                                  Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    Ministro   per   gli   affari
                                  regionali     ed     i     problemi
                                  istituzionali
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo      atti       Ministero
                                  dell'interno - Sezione enti locali
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Direzione  generale  della  finanza
                                  locale
                                  Al Ministero del bilancio  e  della
                                  programmazione economica
                                   Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                    regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al presidente della commissione
                                    di coordinamento nella Valle
                                    d'Aosta
                                  Agli  uffici regionali di riscontro
                                  amministrativo    del     Ministero
                                  dell'interno - presso le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'amministrazione dell'Interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      Nazionale      di
                                  statistica
(Paragrafo) 1. PREMESSA.
  Com'e'  noto,  ai  sensi  dell'art. 8 del decreto-legge 19 novembre
1992, n. 440, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  - serie generale - n. 273 in data 19 novembre 1992, i costi
complessivi di gestione dei servizi pubblici a  domanda  individuale,
del  servizio  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti solidi urbani e del
servizio acquedotto, per l'anno 1992,  devono  essere  coperti  dagli
enti  locali  gestori,  con  tariffe e/o tasse, nella misura e con le
modalita' di cui all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 28
dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio  1990,  n.  38.  L'inosservanza  comporta  la sanzione della
perdita della parte di fondo perequativo pari all'incremento del  4,5
per   cento   attribuito   sulla   base  del  contributo  perequativo
riconosciuto nel 1991 e corrisposto nel 1992 a titolo provvisorio  ad
amministrazioni provinciali e comuni, ai sensi dell'art. 3, comma 3 e
comma 6, del predetto decreto-legge n. 440 del 1992.
  In  base al precitato art. 8, con decreto del Ministro dell'interno
n. 13258/740601/01 del 23 ottobre 1992, emanato di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro,  sentite  l'A.N.C.I.  e l'U.P.I., e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 261 del 5 novembre 1992, sono state stabilite le  modalita'  delle
certificazioni   per  l'attestazione  del  rispetto  delle  precitate
disposizioni di legge.
  Le  medesime  certificazioni  sono  state  stampate   dall'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello Stato, con modalita' tali da consentirne
l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di
lettore ottico, unitamente al  citato  decreto  approvativo  ed  alla
presente circolare.
  Il summenzionato Istituto provvedera' direttamente alla fornitura a
prefetture, commissariati del Governo nelle province autonome ed alla
presidenza  della  giunta  regionale  della  Valle d'Aosta, in numero
sufficiente ad assicurare la distribuzione agli enti locali.
  Codesti  uffici  vorranno  provvedere,  con  la  massima   urgenza,
ciascuno  per l'ambito territoriale di competenza, alla distribuzione
agli enti locali,  al  fine  di  consentire  la  presentazione  della
certificazione,  debitamente  redatta,  nel termine perentorio del 31
marzo 1993, fissato dalla legge.
  A ciascuna  provincia,  a  ciascun  comune,  a  ciascuna  comunita'
montana  ed  a ciascun consorzio vanno forniti una copia del decreto,
una copia della presente circolare e tre modelli  di  certificazione,
secondo lo specifico tipo di ente.
  Si  raccomanda  di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati
allo  specifico  tipo  di  ente,  in  quanto  l'uso  di   modulistica
predisposta  per  un  diverso tipo di ente inficia la validita' della
certificazione (ad es.: non e' valida la certificazione  prodotta  da
un comune sul modello per i consorzi).
  Occorre,  infine, sottolineare che, in base al decreto del Ministro
dell'interno  5  agosto  1992,  le  prefetture  sono  state  delegate
all'adozione   dei   provvedimenti  di  sanzione,  sulla  base  delle
certificazioni di che trattasi.
  Queste hanno, infatti, il compito di  curare  l'acquisizione  delle
certificazioni,  di  effettuare  il  controllo  formale e sostanziale
delle  stesse  e  di  istruire  il  procedimento  amministrativo  che
sfociera'  nell'adozione  di  eventuali  provvedimenti  prefettizi di
irrogazione della sanzione di legge precitata.
  Al Ministero dell'interno resta, comunque, la fase conclusiva della
materiale decurtazione delle  somme  dovute  dagli  enti  sanzionati,
nonche'  l'onere  di  decidere  sui  ricorsi  gerarchici  in materia,
eventualmente promossi dagli enti.
(Paragrafo) 2. ENTI TENUTI ALLA CERTIFICAZIONE.
  Sono  tenuti  alla certificazione tutte le province, escluse quelle
autonome, tutti i comuni,  tutte  le  comunita'  montane  e  tutti  i
consorzi.
  I  predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le
proprie aziende.
  La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa
risulti,  in  tutto  o  in   parte,   negativa   in   quanto   l'ente
rispettivamente,  non  eroga  alcun  servizio  o  eroga  solo  alcuni
servizi. Essa e', infatti, unica e distinta in piu' parti relative ai
vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione  di  tutta  o  di
solo  una  parte della certificazione (anche se negativa) costituisce
inadempimento all'obbligo di legge, al pari della trasmissione  oltre
il  termine  fissato  e  del mancato raggiungimento della percentuale
minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio.
  Unica eccezione e' fatta per  le  amministrazioni  provinciali,  le
quali  possono  non  redigere  il solo quadro 3 della certificazione,
relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio  e',  per
sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti.
(Paragrafo) 3. MODULISTICA PER LA CERTIFICAZIONE.
  3.1.  La  certificazione  deve  essere  redatta  esclusivamente sul
modello ufficiale a lettura ottica, approvato con decreto di cui alla
premessa, stampato e fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca  dello
Stato.  E' fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa, sia
essa stampata o fotocopiata.
  3.2. Il modello e' distinto per tipo di ente:
   modello per i comuni;
   modello per le amministrazioni  provinciali  o  per  le  comunita'
montane;
   modello per i consorzi.
 E'  fatto  assoluto divieto all'uso di modulistica diversa da quella
specifica per il tipo di ente.
  E'  altresi'  fatto  divieto  di  introdurre   modificazioni   alla
modulistica.
  3.2.1. Modello per i comuni.
  E' composto di cinque pagine e di quattro quadri:
   Quadro  1  o  frontespizio: composto di una sola pagina, con esso,
oltre ai  dati  generali  dell'ente  (codice,  denominazione,  bollo,
ecc.),  si  attesta,  genericamente,  che  il  contenuto  dell'intera
certificazione  corrisponde  realmente  alle  risultanze  degli  atti
amministrativi  e  contabili  dell'ente (il tutto e' indicato in modo
particolareggiato sul modello).
   Quadro 2: composto di due pagine (quadro 2.1  e  quadro  2.2),  e'
destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti
i  dati  dei  servizi a domanda individuale, necessari per il calcolo
del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio  in
fondo al quadro 2.2.
   Quadro  3:  composto di una sola pagina, e' destinato a contenere,
oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i  dati  del  servizio
nettezza  urbana, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei
costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina.
   Quadro  4:  composto di una sola pagina, e' destinato a contenere,
oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i  dati  del  servizio
acquedotto, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi
da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina.
  3.2.2.  Modello  per  amministrazioni  provinciali  o per comunita'
montane.
  E' composto di cinque pagine e di quattro  quadri:  come  al  punto
3.2.1.
  3.2.3. Modello per i consorzi.
  E' composto di sette pagine e di cinque quadri:
   - per i primi quattro quadri come al punto 3.2.1.
   Quadro  5:  composto  di  due  pagine,  e'  destinato  a contenere
l'elenco degli enti consorziati identificati da tre elementi:  codice
ente,  denominazione  ente  e tipo di ente ("C" = Comuni, "P" = Prov-
ince, "CM" = Comunita' montane, "A" = Altri).
(Paragrafo) 4. REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.
  Occorre premettere che la lettura coordinata delle disposizioni  di
legge richiamata al paragrafo 1 conduce ad individuare, come elementi
costitutivi  della  obbligazione,  la  copertura  di  una percentuale
minima dei costi dei servizi per  l'anno  1992  ed  il  rispetto  del
termine  per  la presentazione dei certificati dimostrativi. Il primo
e' ovviamente connesso al secondo per cui ne discende che,  dovendosi
attestare  la  certificazione  al  termine perentorio del 31 dicembre
1992, salvo uno svuotamento  del  suo  significato,  nessun  elemento
posteriore  a  questa  data  potra'  essere considerato utile ai fini
della determinazione delle percentuali di copertura dei costi.
  Inoltre, con la firma del quadro  1  del  modello  si  attesta,  in
particolare, che la certificazione e' redatta tenendo presente che:
   gli  accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono
conformi alle risultanze amministrative e contabili dell'ente;
   gli accertamenti e gli  impegni  discendono  da  atti  formalmente
assunti  e  rappresentano  rispettivamente  reali crediti e debiti di
amministrazione di competenza dell'anno 1992;
   gli  oneri  di  personale,  addetto  a  mansioni  promiscue,  sono
addebitati  a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali
prestazioni rese;
   non vi sono altre partite al di fuori di  quelle  riportate  nella
certificazione stessa.
  4.1.  La  certificazione,  come gia' sottolineato al (Paragrafo) 2,
deve,  in  ogni  caso,  essere  composta  da  tutte  le  pagine   che
costituiscono  il  modello  ufficiale  e  deve essere redatta solo ed
esclusivamente su quest'ultimo.
  4.2 La certificazione  deve  essere  compilata  esclusivamente  con
l'uso   di  macchine  dattilografiche,  quale  che  sia  il  tipo  di
carattere.
  4.3 I dati devono essere inseriti negli spazi a  ciascuno  di  loro
riservati, evitando di coprire i bordi degli spazi stessi.
  4.4.  Non  devono  essere  riportate  indicazioni  manuali  o altri
caratteri non esplicitamente richiesti. Non  devono  essere  aggiunte
annotazioni  di qualsiasi tipo ne' ulteriori voci e non devono essere
operate sostituzioni  del  testo  che  modifichino  l'integrita'  del
modello. Non devono essere effettuate abrasioni o cancellature.
  4.5.  Elementi  essenziali  ad ogni pagina della certificazione, da
riportare negli appositi spazi, sono:
   il  codice  dell'ente,  composto  di  dieci  cifre (la prima cifra
identificativa della zona geografica, le due cifre  successive  della
regione,  le  ulteriori  tre  della  provincia  e  le  ultime quattro
identificative dell'ente)  e  desumibile  dalla  comunicazione  delle
spettanze  contributive  del 1992. Per la certificazione dei consorzi
il codice ente verra' riportato dallo stesso Ministero;
   il luogo e la data (composta di  sei  cifre  di  cui  due  per  il
giorno, due per il mese e due per l'anno);
   la firma del presidente (o del sindaco per i comuni), la firma del
segretario,  la  firma del ragioniere (ove tale ultima figura non sia
prevista nell'organico dell'ente o non sia ricoperta, in luogo  della
firma si apporra' la dizione "non esiste"); il temporaneo impedimento
a   qualsiasi   titolo   non   puo'  assolvere  i  suddetti  soggetti
dall'obbligo  della  firma  (nel  caso  in  cui   l'impedimento   del
ragioniere  sia  di durata rilevante, si provvedera' ad allegare alla
certificazione apposita attestazione  esplicativa)  e  la  firma  del
presidente  del  collegio  dei  revisori dei conti o del revisore dei
conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
  4.6. Elementi essenziali del frontespizio  (quadro  1)  di  ciascun
tipo  di  certificazione,  in  aggiunta  a  quelli del punto 4.5 e da
apporre negli appositi spazi, sono:
   la denominazione dell'ente;
   il bollo dell'ente.
  4.7. Per ogni tipo di servizio (cioe' sui quadri 2.1,  3  e  4)  e'
indispensabile  indicare  l'esistenza o la non esistenza dei relativi
servizi barrando una delle apposite caselle,  rispettivamente  quella
del "SI" oppure quella del "NO".
  4.7.1.  Barrando  il  riquadro  del  "SI" relativo all'esistenza di
servizi  occorre  indicare  tutti  i  dati  finanziari,  relativi  ai
servizi,  richiesti  dal  modello,  nonche'  il  tasso  di  copertura
calcolato sulla base dei dati esposti.
  4.7.2. Barrando il riquadro del "NO" relativo alla non esistenza di
relativi servizi, sul quadro non va apposta  alcun'altra  indicazione
(ne'  zero, ne' trattini, ne' barrette, ne' le diciture "negativo" in
mezzo al modello) all'infuori delle indicazioni di cui al punto 4.5.
  4.8. Tutti i valori finanziari indicati sulla certificazione devono
essere espressi in migliaia di lire, arrotondando i  singoli  importi
per eccesso o per difetto a seconda che si superi o meno le 500 lire.
Di  conseguenza  tutti  i  totali sia per riga che per colonna devono
essere indicati tenendo presenti gli  arrotondamenti  effettuati,  in
modo  che  vi  sia  corrispondenza  ed  in  modo da ottenere corrette
quadrature.
  4.9. Per ogni singolo tipo di servizio esitente  occorre  indicare,
oltre  ai  relativi dati finanziari, il codice "tipo di gestione" che
va rilevato dall'allegato n. 2 alla presente circolare. Si sottolinea
come vi sia  corrispondenza  biunivoca  tra  l'indicazione  dei  dati
finanziari  e  l'indicazione  del  codice  predetto  cosi' come vi e'
corrispondenza  biunivoca   tra   entrambe   queste   indicazioni   e
l'indicazione dell'esistenza di servizi. Si precisa che anche lo zero
e'  un  valore  finanziario per cui nel caso di servizi che non danno
luogo ad alcun  movimento  finanziario,  occorre  indicare,  solo  ed
esclusivamente  per  questi servizi, in corrispondenza al codice tipo
di gestione, lo zero nella colonna E - totale, allegando nel contempo
alla certificazione apposita attestazione in tal senso.
  4.9.1.  Nel  caso in cui i servizi sono gestiti con una delle forme
consortili di cui ai codici 4, 7 e 8 del  precitato  allegato  2,  e'
necessario  che  ciascun  ente indichi l'esistenza del servizio ed il
codice tipo di gestione.
  Sovviene a questo punto fare alcune precisazioni:
   se un comune ha un servizio (ad es.: il servizio  acquedotto)  con
gestione  consortile  ed  e'  ente  capo  consorzio  (codice  tipo di
gestione 7) o ente consorziato (codice tipo di gestione 8) e'  tenuto
alla  presentazione  della  certificazione  in  quanto  ente comunale
(indicando l'esistenza del servizio ed il codice tipo di gestione 7 o
8)  ed  il   consorzio,   dal   canto   suo,   presentera'   apposita
certificazione relativa a tutti gli enti consorziati.
   se  il  servizio  e'  gestito  con una azienda consortile, occorre
distinguere con precisione tra  l'azienda  consortile  costituita  da
piu'  comuni e quella posta in essere da un consorzio per la gestione
del servizio. Nel primo caso,  azienda  consortile  di  piu'  comuni,
questa e' azienda speciale dei comuni, proprietari per quote, per cui
gli  enti  stessi devono tassativamente indicare sulla certificazione
il codice tipo di gestione 4, i  valori  finanziari  per  la  propria
quota  ed  il  tasso  di copertura, preoccupandosi del raggiungimento
della percentuale minima, pena  la  sanzione.  L'azienda  consortile,
pertanto,  essendo in tal caso assimilabile ad una municipalizzata di
proprieta',  per  quote,  del  comune,   non   deve   presentare   la
certificazione.  Nel  secondo  caso,  invece, dell'azienda consortile
costituita dal consorzio  di  enti  locali,  questa  e'  azienda  del
consorzio,  per  cui  i  comuni  compileranno  la  certificazione con
l'esistenza del servizio ed il codice di gestione 7 o 8 -  ente  capo
consorzio  o  ente  consorziato -, mentre il consorzio, dal canto suo
compilera' la propria certificazione  indicando  il  codice  tipo  di
gestione 4 e tutti i dati finanziari del servizio.
  4.9.2.  Nel  caso  in  cui  per  la  gestione di un servizio l'ente
ricorre  alla  forma  dell'appalto  ad   impresa   privata,   occorre
sottolineare  come l'ente appalti la semplice esecuzione del servizio
per proprio conto, conservando  la  potesta'  dispositiva,  anche  in
materia di tariffe.
  Pertanto, la gestione del servizio e' assimilabile a quella diretta
o  in  economia,  con la differenza che l'ente si serve di un'impresa
privata anziche' di personale proprio.
  In tal caso l'ente e' tenuto ad indicare, sulla certificazione,  il
codice  tipo  di  gestione  1  (vedi  allegato  2)  e ad indicarvi in
corrispondenza  i  movimenti  finanziari  derivanti   dalle   proprie
risultanze amministrative e contabili.
  4.9.3.  Nel  caso in cui il servizio sia gestito con la forma della
concessione  ad  impresa  privata  (codice   tipo   di   gestione   5
dell'allegato  n.  2)  o con la forma della concessione ad impresa ed
enti pubblici (codice tipo di gestione 6 dell'allegato n. 2), essendo
la potesta' tariffaria trasferita in capo al  concessionario,  l'ente
che   redige   la   certificazione   e'   tenuto  ad  indicare  sulla
certificazione l'esistenza del servizio, il codice tipo  di  gestione
ed  i  soli  movimenti  finanziari risultanti dalle proprie scritture
amministrativo-contabili.
  L'eccezione e', pero', costituita dal servizio nettezza urbana,  in
quanto  la  determinazione  della  tassa  e' per sua natura riservata
all'ente che conserva la  titolarita'  del  relativo  accertamento  e
della riscossione. Cio' comporta necessariamente movimenti finanziari
in   entrata   ed   in  uscita  che  devono  essere  riportati  sulla
certificazione.
  Pertanto, per il servizio nettezza urbana,  non  puo'  configurarsi
l'istituto  della  concessione  ad  impresa  privata,  bensi'  quello
dell'appalto, per cui sulla  certificazione  si  dovra'  indicare  il
codice  tipo  di  gestione  1 (vedi allegato n. 2) ed i relativi dati
contabili negli appositi spazi.
  Si sottolinea, infine, che il servizio gestito con  concessione  ad
azienda  municipalizzata  di  proprieta'  di altro ente rientra nella
tipologia del codice tipo di gestione 6 predetto.
  4.10. Qualora il personale adibito ai servizi  pubblici  locali  di
che  trattasi  svolga  anche  altre  mansioni,  l'ente  da  cui detto
personale dipende dovra'  imputare  al  relativo  costo  di  gestione
soltanto   l'onere  corrispondente  a  retribuzione  lorda  ed  oneri
riflessi spettante a quel personale in proporzione al numero  di  ore
lavorate  ai fini dell'espletamento dei servizi di cui sopra (servizi
a domanda individuale, acquedotto o, in ispecie, nettezza urbana).
  4.11. La legge impone l'indicazione tra i  costi  dell'ammortamento
tecnico,  con  le  modalita'  previste.  Lascia  liberi  gli  enti di
aggiungere anche l'ammortamento finanziario.
 4.12. Per tutti i servizi il  termine  accertamento  e'  riferito  a
formale   atto   di   gestione   che   ha   evidenziato   il  credito
dell'amministrazione, il debitore e  l'importo  ed  e'  attestato  da
documentazione  ufficiale  acquisita  agli  atti.  Si  sottolinea, in
particolare, per il servizio nettezza urbana, che  sono  accertamenti
di  entrata  per  l'anno  1992,  solo  le somme iscritte nel ruolo di
riscossione  della  tassa  rifiuti  solidi  urbani   dell'anno   1992
regolarmente   approvato   in  corso  d'anno  con  apposita  delibera
comunale, indipendentemente dalla intervenuta o meno riscossione.  In
assenza di approvazione del ruolo dell'anno 1992 entro il 31 dicembre
1992  non  si  hanno  accertamenti di entrata di competenza dell'anno
1992. Discorso analogo puo' farsi per gli altri servizi per i  quali,
pero',  possono non aversi ruoli di riscossione, in quanto le entrate
derivano da tariffe e non da tassa.
  4.13. La percentuale di copertura deve essere indicata comunque con
due cifre decimali e con arrotondamento da operarsi,  per  eccesso  o
per difetto, sui millesimi (cioe' sulla terza cifra decimale).
  Esempi:
   36 % va indicato come 36,00%;
   49,995% va indicato come 49,99%;
   70,012% va indicato come 70,01%;
   83,516% va indicato come 83,52%;
   56,068% va indicato come 56,07%.
(Paragrafo) 5. REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE PER I SERVIZI GESTITI
CON LE NUOVE FORME INTRODOTTE DALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142.
  Com'e'  noto,  la  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  ha introdotto
rilevanti mutamenti nel disciplinare i servizi pubblici locali e, tra
le forme di cooperazione, i consorzi  che  gli  enti  locali  possono
costituire per la gestione di uno o piu' servizi.
  Per  quanto  riguarda  i  servizi pubblici l'orientamento di questo
Ministero e' stato nel senso dell'applicabilita' della normativa  nel
caso in cui nella legislazione vigente si possono trovare sufficienti
presupposti.
  L'orientamento,  invece,  per  i  consorzi,  in  base  al combinato
disposto degli articoli 25 e 60 della legge 142 del  1990,  e'  stato
nel  senso  che  la  nuova normativa disciplina immediatamente solo i
consorzi costituiti dopo l'entrata in vigore della legge di  riforma,
mentre  per  quelli costituiti precedentemente restano applicabili le
norme statutarie  in  atto  vigenti  anche  per  quanto  riguarda  la
costituzione degli organi consortili.
  5.1.  L'art. 22 della legge n. 142 del 1990 ha indicato le forme da
utilizzarsi nella gestione dei servizi pubblici locali.
  Tale articolo ha in pratica eliminato le forme  di  gestione  delle
aziende  municipalizzate,  provincializzate e consortili introducendo
le nuove forme di gestione a  mezzo  azienda  speciale,  a  mezzo  di
istituzione  ed  a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale
pubblico locale.
  Tutto cio' non comporta particolari problemi nella redazione  della
certificazione  per  la  dimostrazione  della copertura dei costi dei
servizi.
  Infatti, questa va redatta secondo le istruzioni di cui
al (Paragrafo) 4, tenendo presenti i seguenti correttivi:
   la gestione a mezzo azienda speciale va  indicata  con  il  codice
tipo  di  gestione 5 (vedi allegato n. 2), in quanto assimilabile, ai
fini della  redazione  della  certificazione,  alla  concessione  del
servizio;
   la  gestione a mezzo di istituzione va indicata con il codice tipo
di gestione 2 (vedi allegato 2),  in  quanto  assimilabile,  ai  fini
della redazione della certificazione, all'azienda municipalizzata del
quadro normativo preesistente alla legge 142 del 1990, per cui l'ente
deve   assicurare  la  copertura  minima  dei  costi  di  gestione  e
dimostrarla sulla certificazione con l'indicazione dei relativi  dati
finanziari;
   la  gestione  a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale
pubblico va indicata con il codice tipo di gestione 6 (vedi  allegato
2),   in   quanto   assimilabile,   ai  fini  della  redazione  della
certificazione, alla concessione  del  servizio  ad  impresa  o  ente
pubblico.
  Gli  enti  allegheranno  alla  certificazione apposita attestazione
esplicativa.
  L'articolo 24 della legge n. 142  del  1990  ha,  poi,  individuato
nella  convenzione  una  ulteriore  forma di gestione di servizi, che
nella certificazione va indicata con il codice  tipo  di  gestione  1
(vedi  allegato  2),  in quanto assimilabile, ai fini della redazione
della stessa, alla gestione diretta.
  Anche in tale circostanza gli enti allegheranno alla certificazione
apposita attestazione esplicativa.
  Per quanto, infine, riguarda i consorzi per la  gestione  associata
di uno o piu' servizi, in sede di applicazione della nuova normativa,
potranno  aversi consorzi non ancora trasformati, consorzi soppressi,
consorzi trasformati ad inizio d'anno o in corso  d'anno  e  consorzi
istituiti ex novo ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142 del 1990.
  Considerato,  quindi,  che  i  consorzi,  trasformati  o  di  nuova
istituzione, seguono i criteri normativi dettati dalla legge  n.  142
del   1990   per   le   aziende   speciali,   nella  redazione  della
certificazione si terra' conto di  quanto  anzidetto,  nonche'  delle
istruzioni di cui al (Paragrafo) 4.
  Qualche  problema  potrebbe aversi nel caso di trasformazione delle
forme di gestione in corso d'anno. In tal caso la  certificazione  va
redatta  con  i predetti criteri, sommando, nella stessa, i risultati
delle due gestioni ed utilizzando il codice tipo di gestione 9  (vedi
allegato 2).
  Configurandosi, pertanto, una gestione mista, gli enti allegheranno
alla   certificazione   apposita  attestazione  dalla  quale  possano
evincersi il tipo ed i risultati finanziari di ciascuna gestione.
(Paragrafo)  6.  ERRORI  RILEVATI  SULLE  CERTIFICAZIONI  DEGLI  ANNI
PRECEDENTI.
  Si  fa  presente  che le procedure di controllo e di elaborazione a
mezzo del lettore  ottico  delle  certificazioni  dimostrative  della
copertura  dei  costi  di  taluni servizi per l'anno 1991, sono state
appesantite in modo eccessivo dal rilevante numero  di  irregolarita'
riscontrate  sulle  certificazioni  stesse.  Le  irregolarita' hanno,
infatti, inficiato le procedure gia' predisposte al punto che  si  e'
dovuto integrarle con complessi accorgimenti tecnici.
  Pertanto,   al  fine  di  evitarne  il  ripetersi  si  elencano  le
irregolarita' maggiormente riscontrate:
   mancata indicazione dell'esistenza o meno dei servizi;
   apposizione di legende complementari alla barratura  dell'apposita
casella relativa alla non esistenza del servizio;
   indicazione   manuale   o  errata  del  codice  o  spaziatura  dei
componenti o mancata indicazione dello stesso;
   mancata indicazione del luogo e/o della data su tutte o su  alcune
pagine della certificazione;
   mancata  indicazione del codice tipo di gestione in corrispondenza
ai dati indicati e viceversa;
   mancata apposizione delle firme su tutte o su alcune pagine  della
certificazione;
   indicazione  sulla certificazione di valori finanziari espressi in
lire anziche' in migliaia;
   mancata  indicazione  di  totali  di  riga   o   di   colonna   in
corrispondenza ai valori parziali indicati e viceversa;
   errori  di  calcolo  nelle  somme  da  effettuarsi  per riga e per
colonna;
   erroneo calcolo del tasso di copertura del costo dei servizi;
   mancata indicazione del tasso di copertura;
   errori dattilografici nella  redazione  della  certificazione  che
inficiano la validita' dei valori indicati;
   correzioni con sbiancante o con indicazioni manuali;
   correzioni manuali o dattiloscritte in aggiunta ai valori errati;
   apposizione di barre o trattini o zeri in quei campi in cui l'ente
ha valori finanziari nulli;
   aggiunta di campi non previsti o di annotazioni.
(Paragrafo) 7. CONSEGUENZE DELLE INADEMPIENZE E DELLE IRREGOLARITA'.
  Costituiscono  presupposto  inappellabile, secondo il dettato della
legge,  per  l'irrogazione   della   sanzione,   ad   amministrazioni
provinciali  e  comuni,  le  seguenti situazioni, tanto singolarmente
considerate quanto cumulate da altre:
    a)   il   mancato  raggiungimento  della  percentuale  minima  di
copertura dei costi di uno o piu' servizi (per i  servizi  a  domanda
individuale,  come  e'  evidenziato dalla certificazione, il tasso e'
calcolato cumulativamente per tutti i servizi);
    b)  la  mancata  presentazione,  per  qualsiasi   motivo,   della
certificazione;
    c) la presentazione di una certificazione incompleta, composta di
un numero di pagine inferiore a quelle del modello ufficiale;
    d)   la  presentazione  della  certificazione  oltre  il  termine
perentorio del 31 marzo 1993;
    e) la presentazione della certificazione su di un modello che non
sia quello ufficiale.
 Per quanto riguarda il punto a) si precisa che la omessa indicazione
degli "Accertamenti", contestuale  all'indicazione  degli  "Impegni",
comporta un tasso di copertura pari a zero.
  Per  il  punto  b)  si precisa, inoltre, che in tale caso rientrano
tutte quelle certificazioni sulle quali mancano una o piu' firme  dei
soggetti a cio' tenuti.
  In  quanto  al  punto c), esso discende dalla considerazione che la
certificazione e' unica e, pertanto, va redatta  e  presentata  nella
sua interezza.
  Occorre,  infine, sottolineare che le certificazini redatte in modo
difforme  dalle  istruzioni  specificate  al  (Paragrafo)  4  ed   al
(Paragrafo)  5  o  che,  in  sostanza  presentino  uno o alcune delle
irregolarita' elencate al (Paragrafo)  6  saranno,  dalle  prefetture
competenti  per  territorio, rimesse agli enti per le correzioni, con
l'assegnazione di un breve termine per la ripresentazione, scaduto il
quale gli enti saranno considerati inadempienti e sanzionabili con la
motivazione di cui al punto b).
  7.1.  Dai  controlli  di  natura  formale   e   sostanziale   delle
certificazioni  possono scaturire cinque tipologie di classificazione
delle certificazioni stesse:
   1) formalmente corrette, senza errori di calcolo e  con  tassi  di
copertura uguali o superiori alle percentuali minime di legge;
   2)  formalmente  corrette,  con  errori  di calcolo e con tassi di
copertura uguali o superiori alle percentuali minime di legge;
   3) formalmente non corrette, senza errori di calcolo e con i tassi
di copertura uguali o superiori alle percentuali minime di legge;
   4) formalmente corrette e con tassi di  copertura  inferiori  alle
percentuali  minime  di  legge,  perche'  effettivamente  inferiori o
perche' siano stati riscontrati errori di calcolo tali che  il  tasso
di copertura risulti inferiore;
   5)  formalmente  non  corrette  e con tassi di copertura inferiori
alle percentuali minime di legge, perche' effettivamente inferiori  o
perche'  siano  stati riscontrati errori di calcolo tali che il tasso
ricalcolato risulti inferiore.
  Riguardo a tali situazioni le  prefetture  adotteranno  i  seguenti
comportamenti:
   Punto  1:  Accantonamento  delle  certificazioni per il successivo
inoltro al Ministero dell'interno.
   Punto  2:  Restituzione  agli  enti  che  devono  provvedere  alle
correzioni   ed   a  rimettere  le  certificazioni  alle  prefetture,
adeguatamente giustificate, pena la sanzione.
   Punto  3: Restituzione agli enti che devono provvedere a sanare le
certificazioni ed a rimetterle alle prefetture, pena la sanzione.
   Punto 4: Avviso agli enti della sanzione e  del  relativo  motivo.
Gli enti possono fornire controdeduzioni che saranno valutate ai fini
della non applicazione della sanzione.
   Punto  5: Restituzione agli enti per anomalie formali ed avviso di
sanzione. Gli enti devono rimettere alle prefetture le certificazioni
debitamente sanate e  possono  fornire  controdeduzioni  che  saranno
valutate ai fini della non applicazione della sanzione.
  7.2.  Ai  fini  dell'irrogazione  della sanzione, tenuti presenti i
presupposti precedentemente citati, occorre sottolineare che non sono
comunque sanzionabili le comunita' montane ed i consorzi nonche'  gli
altri  enti  per quei servizi per i quali la gestione sia affidata ad
un consorzio.
  Occorre, inoltre, sottolineare i seguenti  criteri  di  massima  da
seguire nella valutazione delle certificazioni:
   la  mancanza  di  accertamenti  di  entrata  comporta  un tasso di
copertura pari a zero;
   il tasso di copertura va ricalcolato ed e' questo a far fede;
   nel caso di mancata quadratura dei dati fanno fede i dati parziali
sui quali si ricalcolano i totali per la determinazione del tasso  di
copertura;
   la  mancanza di impegni di spesa, debitamente attestata come detto
al (Paragrafo) 4, in presenza o  meno  di  accertamenti  di  entrata,
determina la non sanzionabilita' dell'ente.
  Tutto cio' premesso si ribadisce che l'istruttoria preliminare alla
sanzione  ha  lo  scopo di sanare quelle situazioni determinate dalla
disattenzione nella compilazione dei modelli.
  Pertanto, sono sanzionabili gli enti che,  esperita  l'istruttoria,
non  hanno  sanato  le  anomalie  formali  e/o  non  hanno rimesso la
certificazione  e/o  non  hanno  fornito  esaurienti  e   documentate
giustificazioni alla mancata copertura minima segnalata.
  A  tal  fine  entrate  accertate  successivamente all'esercizio non
vanno considerate, al pari di  eventi  di  natura  straordinaria  che
causano maggiori costi e/o minori entrate e di particolari condizioni
di  erogazione dei servizi, in quanto la normativa citata in premessa
non prevede alcuna deroga all'obbligo della copertura minima.
(Paragrafo) 8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.
  Le certificazioni debbono essere presentate - in duplice  esemplare
-  improrogabilmente  entro  il  piu' volte richiamato termine del 31
marzo  1993   alle   prefetture   competenti   per   territorio,   ai
commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano
per  gli  enti  delle  rispettive  province  ed alla Presidenza della
giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di quella regione.
  Sono valide, oltre alle consegne manuali a  mezzo  corriere,  anche
quelle  postali  comprovate dalla data della raccomandata postale con
avviso di ricevimento.
  Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede  nel  primo
caso,   il   bollo-datario  apposto  sulla  lettera  di  trasmissione
dell'ente dagli uffici predetti e nel secondo caso  il  bollo-datario
apposto   dall'ufficio  postale  (entrambi  anteriori  o  al  massimo
contestuali alla data del 31 marzo 1993).
(Paragrafo) 9. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE.
  Per  quanto  concerne  gli  adempimenti  delle  prefetture  occorre
sottolineare come, rispetto agli anni  addietro,  nel  corrente  anno
siano intervenute rilevanti variazioni al procedimento amministrativo
di irrogazione della sanzione, di cui al (Paragrafo) 1.
  Infatti,  con  decreto  del Ministero dell'interno in data 5 agosto
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992, sono state delegate  alle
prefetture  le  funzioni  di  controllo  delle  certificazioni per la
dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni  servizi  di
enti  locali,  nonche'  le  funzioni di adozione dei provvedimenti di
irrogazione delle sanzioni di legge.
  Il suddetto decreto disciplina in modo preciso  l'iter  procedurale
che conduce all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.
  Ad ogni buon conto, si riassumono nei punti seguenti, le principali
tappe del procedimento amministrativo di che trattasi.
  9.1.  Acquisizione,  entro il termine perentorio del 31 marzo 1993,
delle certificazioni, con le  modalita'  di  cui  al  (Paragrafo)  8,
prestando   la   massima   attenzione   alla  data  di  acquisizione,
fondamentale ai fini del procedimento amministrativo stesso.
  9.2. Controlli di natura formale  e  di  natura  sostanziale  delle
certificazioni, con contestuale restituzione delle certificazioni che
presentano  anomalie  formali, per essere sanate, e/o con contestuale
comunicazione dell'inserimento dell'ente nell'elenco  degli  enti  da
sanzionare,  solo  ed esclusivamente a mezzo lettera raccomandata con
avviso  di  ricevimento.  I  controlli  stessi   scaturiscono   dalle
istruzioni  fornite con la presente circolare ed i relativi allegati,
coordinati ed integrati con il dettato del  predetto  decreto  del  5
agosto   1992   i  cui  allegati  elencano  i  principali  motivi  di
restituzione della certificazione per anomalie formali ed i  principi
motivi  sostanziali  di  avviso  di  sanzione.  Le  relative  lettere
raccomandate  con  avviso  di  ricevimento  devono   essere   spedite
tassativamente  entro  trenta giorni dalla data di acquisizione delle
certificazioni,  allegando  alla  stessa  un  ulteriore  modello   di
certificazione nel caso in cui questa deve essere ricompilata.
  9.3. Valutazione delle eventuali rimostranze e controdeduzioni alla
predetta lettera raccomandata, che gli enti hanno effettuato entro il
termine  perentorio  di  trenta  giorni dalla data di ricezione della
lettera raccomandata della prefettura, rilevabile dal relativo avviso
di ricevimento.
  9.4. Adozione dei prvvedimenti di  sanzione  entro  il  termine  di
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera con la
quale   gli   enti   hanno   effettuato   le  proprie  rimostranze  e
controdeduzioni oppure dalla data di scadenza del  termine  concesso,
per quegli enti che non hanno dato risposta alcuna.
 9.5.  Trasmissione  al  Ministero  dell'interno - Direzione generale
dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la  finanza  lo-
cale  -  Via C. Balbo, 39/A - III piano - Roma, di un originale delle
certificazioni e  di  una  copia  autenticata  dei  provvedimenti  di
sanzione,  entro il termine del 31 luglio 1993, possibilmente a mezzo
corriere speciale. Tale  documentazione  dovra'  essere  accompagnata
tassativamente  dai  modelli riepilogativi di cui all'allegato 3 alla
presente  circolare  ed  all'allegato  3  al  decreto  del   Ministro
dell'interno 5 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale, n. 193 in data 18 agosto 1992.
  9.6.  Trattenere  ai  propri atti un esemplare delle certificazioni
unitamente alle lettere di  trasmissione  ed  a  tutti  gli  elementi
necessari  ad  accertare  l'adempimento  entro il termine prescritto.
Particolare attenzione deve essere riservata alle  buste  su  cui  e'
apposto  il  bollo-datario  di  accettazione  agli uffici postali, in
relazione al (Paragrafo) 8.
(Paragrafo) 10. ADEMPIMENTI DEI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE
AUTONOME  DI  TRENTO  E  BOLZANO  E  DELLA  PRESIDENZA  DELLA  GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA.
  Si  premette  che  con sentenza 4-17 giugno 1992, n. 279 - Giudizio
per conflitto di attribuzione tra Stato e  provincia  autonoma  -  la
Corte  costituzionale  ha dichiarato che spetta allo Stato provvedere
alla raccolta dei dati concernenti i bilanci consuntivi e preventivi,
per cui in analogia, si ritiene che spetta, comunque, allo  Stato  la
raccolta  dei  dati  di  cui  alle certificazioni di che trattasi, in
quanto   queste   costituiscono   un    estratto    delle    predette
certificazioni.
  Gli   uffici   sopraindicati   sono,  pertanto,  invitati  a  voler
provvedere agli adempimenti di cui ai  seguenti  punti,  inerenti  le
certificazioni  per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi
di alcuni servizi per l'anno 1992, ai fini informativi e di  raccolta
dati.
  10.1. Fornire assicurazione di adempimento alla presente circolare,
non  appena  in  possesso,  comunicando  nel  contempo  il  numero di
stampati ricevuti (circolare, decreto, modelli di certificazione  per
tipo di ente) e segnalandone l'ulteriore eventuale fabbisogno.
  10.2.  Comunicare  telegraficamente  entro e non oltre il 15 aprile
1993    al    Ministero    dell'interno    -    Direzione    generale
dell'Amministrazione  civile  - Direzione centrale per la finanza lo-
cale e  per  i  servizi  finanziari  -  una  situazione  dalla  quale
risultino, distinti per tipo di ente:
    a) il numero complessivo delle certificazioni complete acquisite;
    b)  il  numero  delle  certificazioni complete acquisite entro il
prescritto termine del 31 marzo 1993;
    c) il numero delle certificazioni  complete  acquisite  oltre  il
termine  prescritto (la somma del punto b) e del punto c) deve essere
uguale a quella del punto a));
    d) il numero degli enti inadempienti (pari alla differenza tra il
numero degli enti presenti nella provincia ed il  numero  degli  enti
che hanno trasmesso le certificazioni, di cui al punto a)).
  10.3.  Effettuare  il  controllo  sulle  certificazioni  secondo le
indicazioni riportate nell'allegato 1 alla presente circolare con  la
maggiore  precisione  possibile,  considerato  che i documenti devono
essere assoggettati a lettura ottica.
  10.4.  Invitare  le  amministrazioni  locali,  ove  necessario,   a
provvedere   alla  rettifica  delle  certificazioni  erronee,  previa
sostituzione dell'atto e fornendo altri modelli in bianco.
  10.5. Trattenere ai propri atti un esemplare  delle  certificazioni
unitamente  alle  lettere  di  trasmissione  ed  a tutti gli elementi
necessari ad accertare l'adempimento  entro  il  termine  prescritto.
Particolare  attenzione  deve  essere  riservata alle buste su cui e'
apposto il bollo-datario di  accettazione  agli  uffici  postali,  in
relazione al (Paragrafo) 8.
  10.6.   Inviare   l'originale  delle  certificazioni  al  Ministero
dell'interno  -  Direzione  generale  dell'Amministrazione  civile  -
Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari -
Via Cesare Balbo n. 39 - piano III.
  Le  certificazioni  devono essere accompagnate tassativamente e per
ciascun tipo di ente dai tre elenchi - in duplice  copia  -  allegati
alla  presente circolare debitamente firmati, i quali hanno valore di
attestazione. Si  sottolinea  che  nei  confronti  dei  comuni  della
regione  Valle  d'Aosta  inseriti  negli  elenchi,  modelli "B" e "C"
dell'allegato 3, si provvedera'  direttamente  all'irrogazione  della
sanzione  prevista dalla normativa di cui alla premessa, per i motivi
di cui al  (Paragrafo)  7,  lettere  b),  c)  e  d),  della  presente
circolare.
  La  trasmissione deve avvenire entro il termine del 30 aprile 1993,
possibilmente a mezzo di corriere speciale.
                                              p. Il Ministro: MALPICA