Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n.  930,  esaminata  la  domanda
intesa  ad  ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata "Colli Berici", riconosciuta con
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre  1973  (Gazzetta
Ufficiale  n.  32  del  4  febbraio  1974),  propone  la modifica del
disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
disciplinare  di produzione dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste  -  Direzione  generale
della  produzione  agricola,  entro  sessanta giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
      della denominazione di origine controllata "Colli Berici"
                                Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Colli   Berici"   e'
riservata  ai  vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.