IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica; Visto in particolare l'art. 1, primo comma, del suddetto decreto- legge, in virtu' del quale, per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale, per l'anno 1991, deter- minate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalita' e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nella tabella A allegata al provvedimento stesso; Dovendosi provvedere in merito; Decreta: Art. 1. I mutui di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441, per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991, possono essere contratti con gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 L.B., nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che li disciplinano e, per le aziende di credito, nell'ambito della complessiva operativita' oltre il breve termine.