IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  19  novembre  1992,   n.   441,   recante
disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita'
pubblica;
  Visto  in  particolare l'art. 1, primo comma, del suddetto decreto-
legge, in virtu' del quale, per far fronte alle  maggiori  occorrenze
finanziarie del Servizio sanitario nazionale, per l'anno 1991, deter-
minate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono
autorizzate  ad  assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le
modalita' e con gli istituti di credito  stabiliti  con  decreto  del
Ministro  del  tesoro nel limite massimo degli importi indicati nella
tabella A allegata al provvedimento stesso;
  Dovendosi provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I mutui di cui  all'art.  1,  primo  comma,  del  decreto-legge  19
novembre  1992,  n.  441,  per  il finanziamento della maggiore spesa
sanitaria relativa all'anno 1991, possono essere  contratti  con  gli
enti  creditizi  iscritti  all'albo  di  cui  all'art.  29  L.B., nel
rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie  che  li
disciplinano   e,  per  le  aziende  di  credito,  nell'ambito  della
complessiva operativita' oltre il breve termine.