IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli 4, comma 1, e 1, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, che ha istituito, a partire  dal  periodo  di
imposta in corso alla data del 30 settembre 1992, fino alla revisione
della  disciplina  tributaria  del  reddito di impresa e comunque non
oltre  l'esercizio  in  corso  alla  data  del  30  settembre   1994,
un'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
  Visto  l'art.  3,  comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1992, n.
394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, che prevede  il
sistema  del  versamento  diretto  al concessionario per il pagamento
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, secondo le modalita'
previste ai fini dell'imposta sui redditi, i termini  di  versamento,
nonche'  l'emanazione  di  un decreto ministeriale per l'approvazione
della  modulistica  e  per  la   definizione   delle   modalita'   di
riscossione;
  Visti  gli  articoli  6  e  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono  le  modalita'
di versamento di imposte allo sportello del concessionario o mediante
conto corrente postale allo stesso intestato;
  Visti  gli  articoli  66  e  73  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione  e  il
versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento
diretto;
  Ritenuta  la  necessita'  di  istituire nuovi codici tributo per il
versamento dell'imposta sul patrimonio netto  delle  imprese  di  cui
all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394;
  Visto  il  decreto  del  16  novembre  1989,  con il quale e' stato
approvato, tra l'altro, il bollettino di conto corrente postale  mod.
11;
  Visto  il decreto 3 maggio 1991, con il quale e' stata approvata la
distinta mod. 8 per il versamento allo sportello  del  concessionario
di  alcune  imposte  sostitutive  e  si  e'  stabilito  che le stesse
potevano essere versate anche con il  bollettino  di  conto  corrente
postale mod. 11;
  Visto  il  decreto  ministeriale 7 dicembre 1989, con il quale sono
state approvate, tra le altre, le modalita' di rendicontazione  delle
somme  riscosse  per  i  versamenti  diretti  dei  concessionari  del
servizio di riscossione;
  Visto il decreto ministeriale 30 ottobre  1992,  con  il  quale  e'
stata   disciplinata  l'acquisizione  dei  dati  e  l'esecuzione  dei
controlli da operare a cura del  sistema  informativo  del  Ministero
delle finanze;
  Considerato  che  per la riscossione presso il concessionario delle
entrate  di  cui  ai  precedenti  commi  non  si   rende   necessaria
l'approvazione  di  una  specifica modulistica, risultando adattabile
quella gia' in uso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'imposta sul patrimonio netto delle imprese, prevista dall'art. 1,
del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito  dalla  legge
26  novembre  1992,  n.  461,  va  versata  al  concessionario  della
riscossione competente per territorio mediante versamento diretto.
  Per  il  versamento  previsto dal comma precedente sono istituiti i
seguenti codici-tributo e gruppo:
   codice 4217 - Gruppo 65  -  Imposta  sul  patrimonio  netto  delle
imprese individuali - Persone fisiche;
   codice  3420  -  Gruppo  65  -  Imposta sul patrimonio netto delle
imprese - Societa' di persone;
   codice 2415 - Gruppo 65  -  Imposta  sul  patrimonio  netto  delle
imprese - Societa' di capitali ed enti.
  Le  somme riscosse per versamento diretto dal concessionario devono
essere riversate, al netto delle  commissioni  spettanti  secondo  le
modalita'  e  le  scadenze  previste  dall'art.  73  del  decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.