IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 4, comma 1, e 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, che ha istituito, a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1992, fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994, un'imposta sul patrimonio netto delle imprese; Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, che prevede il sistema del versamento diretto al concessionario per il pagamento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, secondo le modalita' previste ai fini dell'imposta sui redditi, i termini di versamento, nonche' l'emanazione di un decreto ministeriale per l'approvazione della modulistica e per la definizione delle modalita' di riscossione; Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita' di versamento di imposte allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale allo stesso intestato; Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto; Ritenuta la necessita' di istituire nuovi codici tributo per il versamento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394; Visto il decreto del 16 novembre 1989, con il quale e' stato approvato, tra l'altro, il bollettino di conto corrente postale mod. 11; Visto il decreto 3 maggio 1991, con il quale e' stata approvata la distinta mod. 8 per il versamento allo sportello del concessionario di alcune imposte sostitutive e si e' stabilito che le stesse potevano essere versate anche con il bollettino di conto corrente postale mod. 11; Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, con il quale sono state approvate, tra le altre, le modalita' di rendicontazione delle somme riscosse per i versamenti diretti dei concessionari del servizio di riscossione; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992, con il quale e' stata disciplinata l'acquisizione dei dati e l'esecuzione dei controlli da operare a cura del sistema informativo del Ministero delle finanze; Considerato che per la riscossione presso il concessionario delle entrate di cui ai precedenti commi non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica, risultando adattabile quella gia' in uso; Decreta: Art. 1. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese, prevista dall'art. 1, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, va versata al concessionario della riscossione competente per territorio mediante versamento diretto. Per il versamento previsto dal comma precedente sono istituiti i seguenti codici-tributo e gruppo: codice 4217 - Gruppo 65 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - Persone fisiche; codice 3420 - Gruppo 65 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Societa' di persone; codice 2415 - Gruppo 65 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Societa' di capitali ed enti. Le somme riscosse per versamento diretto dal concessionario devono essere riversate, al netto delle commissioni spettanti secondo le modalita' e le scadenze previste dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.