IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985 che stabilisce le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione della automazione del servizio ipotecario; Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990 che stabilisce le caratteristiche tecniche della nota redatta su supporto informatico; Considerato che ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della citata legge, occorre ora stabilire, in quanto non previste dai decreti interministeriali innanzi detto, le caratteristiche tecniche delle note da trasmettere mediante l'uso di elaboratori elettronici, in sostituzione della nota in doppio originale di cui al primo comma dell'art. 2659 del codice civile; Considerato che l'ultimo comma dell'art. 20 della citata legge n. 52/85 prevede che il decreto interministeriale di cui al secondo comma dell'art. 16 potra' autorizzare le ispezioni anche mediante interrogazione a distanza direttamente sugli elaboratori elettronici utilizzati dalle conservatorie, stabilendone le modalita' e le caratteristiche tecniche; Decreta: Art. 1. Nelle conservatorie dei registri immobiliari e' istituito il servizio telematico per la trasmissione via cavo delle note di trascrizione, iscrizione e annotazione e per le interrogazioni a distanza mediante collegamento con gli archivi informatici di una o piu' conservatorie. Il servizio telematico e' disponibile nei giorni lavorativi e resta operativo dalle ore 9 alle ore 18.