IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista  la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro
sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario  in  relazione
all'introduzione  di  un  sistema  di  elaborazione  automatica nelle
conservatorie dei registri immobiliari;
  Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985 che stabilisce le
procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione della  automazione  del
servizio ipotecario;
  Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990 che stabilisce le
caratteristiche tecniche della nota redatta su supporto informatico;
  Considerato  che  ai  sensi  del  secondo  comma dell'art. 16 della
citata legge, occorre ora  stabilire,  in  quanto  non  previste  dai
decreti  interministeriali innanzi detto, le caratteristiche tecniche
delle note da trasmettere mediante l'uso di elaboratori  elettronici,
in  sostituzione della nota in doppio originale di cui al primo comma
dell'art. 2659 del codice civile;
  Considerato che l'ultimo comma dell'art. 20 della citata  legge  n.
52/85  prevede  che  il  decreto  interministeriale di cui al secondo
comma dell'art. 16 potra' autorizzare  le  ispezioni  anche  mediante
interrogazione  a distanza direttamente sugli elaboratori elettronici
utilizzati  dalle  conservatorie,  stabilendone  le  modalita'  e  le
caratteristiche tecniche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nelle  conservatorie  dei  registri  immobiliari  e'  istituito  il
servizio telematico per  la  trasmissione  via  cavo  delle  note  di
trascrizione,  iscrizione  e  annotazione  e  per le interrogazioni a
distanza mediante collegamento con gli archivi informatici di  una  o
piu'  conservatorie. Il servizio telematico e' disponibile nei giorni
lavorativi e resta operativo dalle ore 9 alle ore 18.