Alle intendenze di finanza
                                  Agli  ispettorati   compartimentali
                                  delle imposte dirette
                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette di Roma - Milano -  Bari  -
                                  Bologna   -   Genova  -  Pescara  -
                                  Venezia  -  Palermo  -  Salerno   e
                                  Torino
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                  Alle ragionerie provinciali dello
                                    Stato
                                  Al Comando generale  della  Guardia
                                  di finanza
                                    e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Ai Ministri
                                  Alla  Ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                  Alle    ragionerie   centrali   dei
                                  Ministeri
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  previdenza sociale
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari generali e del  personale  -
                                  Servizio ispettivo
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Al       Consorzio        nazionale
                                  concessionari
 
                             PARTE PRIMA
                 ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA
 
1. Soggetti che prestano l'assistenza fiscale.
 L'art.  78,  comma  10,  della  legge  n. 413 del 1991 dispone che i
possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli
articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d),  del  testo  unico  delle
imposte  sui redditi possono adempiere agli obblighi di dichiarazione
anche presentando, entro il mese di febbraio, apposita  dichiarazione
dei redditi (mod. 730) ai soggetti eroganti i redditi stessi.
  I  soggetti che prestano l'assistenza fiscale sono, pertanto, sia i
sostituti d'imposta di cui all'art. 23  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  600  del  1973  sia  le amministrazioni di cui
all'art. 29 dello stesso decreto del Presidente della  Repubblica  n.
600 e cioe':
    a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
dell'art. 51 del TUIR;
    b) le persone fisiche che esercitano imprese agricole;
    c)  le persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi
dell'art. 49 del TUIR;
    d) le societa' di persone e le  associazioni  senza  personalita'
giuridica  costituite  fra  persone  fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni di cui all'art. 5 del TUIR;
    e) gli enti e le societa' indicati nell'art. 87 del TUIR;
    f)  le  amministrazioni  dello   Stato,   comprese   quelle   con
ordinamento autonomo;
    g)  le  amministrazioni  della  Camera dei deputati, del Senato e
della Corte costituzionale.
  I soggetti sopra menzionati prestano l'assistenza fiscale ai:
   lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi  di  cui
all'art. 46 del TUIR;
   lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi,
agricole  e  di  prima  trasformazione  dei prodotti agricoli e della
piccola pesca possessori dei redditi di cui  all'art.  47,  comma  1,
lettera a), del TUIR;
   sacerdoti  possessori  dei  redditi  di  cui all'art. 47, comma 1,
lettera c), del TUIR.
  Non  possono  fruire  dell'assistenza  i  possessori   di   redditi
derivanti   da   lavoro   dipendente   prestato   all'estero  in  via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Cio' in quanto  i
detti  redditi sono esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF ai sensi
dell'art. 3, comma 3, lettera c), del TUIR.
  Nei  riguardi   dei   percettori   di   trattamenti   pensionistici
l'assistenza  fiscale  e'  prestata  dai  soggetti  che  erogano tali
trattamenti, ivi compresi quelli diversi dagli enti pensionistici.
  Nei confronti dei  percettori  dei  redditi  di  cui  all'art.  47,
lettera  d),  del TUIR l'assistenza fiscale e' prestata dall'Istituto
centrale per il sostentamento del clero il quale effettua le ritenute
su detti redditi ai sensi dell'art. 25 della legge 20 maggio 1985, n.
222.
  Possono richiedere l'assistenza fiscale anche i soggetti che  hanno
instaurato il rapporto con il sostituto d'imposta nel corso dell'anno
cui  si  riferisce  la  dichiarazione  dei redditi ovvero nei mesi di
gennaio e di febbraio dell'anno successivo.
  Per quanto concerne i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro
a tempo determinato per periodo inferiore all'anno l'assistenza  puo'
essere  prestata soltanto se il rapporto di lavoro riguarda almeno il
periodo compreso tra il mese di febbraio e quello di giugno dell'anno
successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.
2. Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale.
  I soggetti individuati nel paragrafo precedente sono tenuti a  pre-
stare  l'assistenza fiscale nei riguardi dei soggetti interessati che
ne facciano richiesta entro il 15 dicembre dell'anno cui si riferisce
la dichiarazione dei redditi.
  Per l'anno  1993  i  sostituti  d'imposta  hanno  facolta'  di  non
adempiere  agli  obblighi  connessi alle attivita' previste dall'art.
78,  comma  13,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  dandone
comunicazione   ai   propri  dipendenti  entro  il  5  dicembre  1992
utilizzando opportuni mezzi anche di informazione aziendale.
  In tale  caso  resta  comunque  fermo  per  i  sostituti  d'imposta
l'obbligo  di  tenere  conto, ai fini del conguaglio da effettuare in
sede di ritenuta d'acconto con le  modalita'  previste  dall'art.  78
della  legge  30 dicembre 1991, n. 413, del risultato contabile della
liquidazione  delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di
assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 20, della legge  n.  413
del  1991  (anche per i lavoratori dipendenti ed i pensionati che non
hanno effettuato entro il 15 dicembre  la  comunicazione  di  volersi
avvalere dell'assistenza dei CAAF).
  La  richiesta  di  assistenza  va  effettuata mediante una apposita
comunicazione dalla quale  devono  risultare  i  dati  contenuti  nel
modello  730-6  approvato  con decreto del Ministro delle finanze. La
comunicazione puo' contenere anche altri dati necessari ai fini della
programmazione dell'assistenza.
  Il sostituto d'imposta deve rilasciare ricevuta delle comunicazioni
a lui pervenute.
  Il sostituto stesso e' esonerato dall'obbligo di assistenza qualora
le predette comunicazioni  gli  siano  consegnate  ovvero  gli  siano
comunque pervenute successivamente alla data del 15 dicembre.
  Il  sostituto  di  imposta  e'  altresi'  esonerato dall'obbligo di
assistenza fiscale, qualora abbia costituito un CAAF di cui  all'art.
78,  comma  20, della legge n. 413 del 1991, fermo restando l'obbligo
di effettuare le operazioni di cui al successivo punto 2.4.
  Entro la stessa data coloro che intendono avvalersi dell'assistenza
di  un  Centro  autorizzato  di  assistenza  fiscale  per  lavoratori
dipendenti  e  pensionati  ne  danno  comunicazione  al  sostituto di
imposta. Tale comunicazione non e'  necessaria  nei  confronti  delle
amministrazioni dello Stato e degli enti che erogano pensioni.
  Il  sostituto  di  imposta  deve  comunque  effettuare  le previste
operazioni relative alle somme a debito o  a  credito  emergenti  dal
risultato  contabile  finale  della dichiarazione mod. 730 comunicato
dal CAAF, anche per i lavoratori dipendenti ed i pensionati  che  non
hanno effettuato la comunicazione di volersi avvalere dell'assistenza
del CAAF.
  Il   sostituto   d'imposta   nell'assolvimento  degli  obblighi  di
assistenza puo' avvalersi dell'opera di professionisti o  di  imprese
esterne  alla  propria organizzazione. In tali ipotesi resta comunque
ferma  la  responsabilita'  del   sostituto   d'imposta   conseguente
all'assistenza prestata.
  L'assistenza   fiscale   puo'   essere   prestata   anche  mediante
convenzione con un Centro autorizzato di assistenza fiscale di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge 30  dicembre  1991,  di  cui  ai
commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. In tal
caso le dichiarazioni dei redditi mod. 730 devono essere ricevute dal
sostituto  d'imposta  che  le trasmette al CAAF. Il Centro, dopo aver
elaborato  e  controllato  le  dette  dichiarazioni,   trasmette   al
sostituto,   per  la  consegna  ai  contribuenti,  copia  in  duplice
esemplare delle dichiarazioni stesse contenenti anche il prospetto di
liquidazione.
  L'assistenza  fiscale  deve  essere  svolta  secondo  le  modalita'
previste  dal  titolo  I  del  regolamento  approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 4  settembre  1992,  n.  395,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiaile  n. 231 - serie generale - del 1  ottobre
1992. Nella presente circolare vengono forniti chiarimenti in  ordine
a  particolari  questioni  riguardanti  gli adempimenti da effettuare
nelle varie fasi della procedura di assistenza.
2.1  Certificazione  dei redditi e delle ritenute effettuate a titolo
di acconto.
  Al fine di consentire la compilazione  dell'apposita  dichiarazione
dei  redditi  che il lavoratore dipendente deve presentare per fruire
dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta  devono  fornire  agli
interessati,   ove   non   abbiano   gia'  rilasciato  le  prescritte
certificazioni,  comunicazioni  anticipate  contenenti  soltanto  gli
elementi (relativi a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo  di acconto) necessari per la compilazione delle dichiarazioni
modello 730.
  Anche  in  caso  di  rilascio  delle  comunicazioni  anticipate   i
sostituti   d'imposta   restano   comunque  obbligati  a  fornire  le
certificazioni entro il termine di cui all'art.  16  della  legge  13
aprile 1977, n. 114.
  Al  fine  di  consentire ai sostituti di imposta la predisposizione
delle  comunicazioni  anticipate  da  consegnare  entro  il  mese  di
febbraio,  gli interessati devono farne tempestiva richiesta (ove non
sia  stata  presentata   la   comunicazione   di   volersi   avvalere
dell'assistenza  del  CAAF).  Tale  richiesta  non  deve riguardare i
redditi erogati dallo stesso  soggetto  al  quale  e'  stata  chiesta
l'assistenza.
  Gli   elementi   reddituali   che   devono  essere  indicati  nelle
comunicazioni anticipate  sono  quelli  individuati  con  il  decreto
ministeriale    di   approvazione   della   modulistica   concernente
l'assistenza fiscale.
  Le certificazioni e le comunicazioni anticipate relative ai redditi
di   lavoro   dipendente   devono   contenere   anche   l'indicazione
dell'importo  della retribuzione o della pensione relativa al mese di
gennaio o,  in  mancanza,  di  quella  del  mese  di  febbraio.  Tale
retribuzione  o pensione di riferimento deve essere indicata al netto
anche di tutte  le  ritenute  non  erariali;  si  deve  quindi  avere
riguardo  alla  somma  che  resta  effettivamente  a disposizione del
dipendente o pensionato.
  In caso di periodi di paga diversi da quello mensile ai fini  della
individuazione  della  retribuzione di riferimento deve tenersi conto
delle retribuzioni relative al mese.
  Ai fini dell'individuazione della retribuzione di riferimento per i
soggetti assunti durante il mese di febbraio, per i quali  non  viene
corrisposta   una   intera  mensilita',  puo'  essere  effettuato  il
ragguaglio al mese.
  Si ricorda che ai sensi dell'art. 14, comma 2, del regolamento  gli
enti  (comprese  le amministrazioni dello Stato) che erogano pensioni
devono consegnare ai loro  amministrati  le  relative  certificazioni
ovvero  le  comunicazioni  anticipate entro il mese di gennaio; a tal
fine non e' necessario che gli amministrati ne facciano richiesta.
  Nei riguardi delle amministrazioni dello  Stato  la  richiesta  non
deve  essere  effettuata  neanche  per i redditi di lavoro dipendente
diversi dalle  pensioni,  in  relazione  ai  quali  saranno  comunque
fornite  entro  il  mese di febbraio le relative comunicazioni antic-
ipate (ovvero le certificazioni).
  La sottoscrizione delle certificazioni e delle comunicazioni antic-
ipate puo' essere effettuata anche mediante sistemi  di  elaborazione
automatica  da  parte  dei  soggetti che trasmettono le dichiarazioni
mod. 770 all'Amministrazione finanziaria su supporti magnetici.
2.2. Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi (mod. 730).
  I   soggetti   che   intendono  avvalersi  dell'assistenza  fiscale
adempiono all'obbligo di dichiarazione dei  redditii  presentando  ai
soggetti  indicati  nel  paragrafo  1  l'apposita  dichiarazione  dei
redditi entro il mese di febbraio dell'anno successivo a  quello  cui
la dichiarazione stessa si riferisce.
  Le  dichiarazioni  devono  essere  redatte,  a pena di nullita', su
stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze (mod. 730).
  La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita',  dal
contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, che
ne assume la responsabilita'.
  La dichiarazione dei redditi mod. 730 e la busta contenente il mod.
730-1   devono  essere  consegnate,  anche  mediante  incaricato,  al
soggetto che presta l'assistenza, il quale, anche se  non  richiesto,
ne  deve rilasciare ricevuta da redigere su stampati conformi al mod.
730-2 approvato con decreto del Ministro delle finanze.
  All'atto  della  consegna  e  comunque  prima  del  rilascio  della
ricevuta  il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve verificare
che la dichiarazione risulti debitamente sottoscritta.
2.3. Prospetto di liquidazione della dichiarazione.
  Entro il mese di aprile il soggetto che  presta  l'assistenza  deve
consegnare   ai   dichiaranti   copia   in  duplice  esemplare  della
dichiarazione  dei  redditi  mod.  730,  controllata  ed   elaborata,
contenente  anche i dati relativi ai redditi direttamente erogati dal
sostituto d'imposta  nonche'  i  dati  identificativi  del  sostituto
stesso ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale
contributo al Servizio sanitario nazionale.
  La   sottoscrizione  dei  prospetti  di  liquidazione  puo'  essere
effettuata anche mediante  sistemi  di  elaborazione  automatica,  da
parte   dei  soggetti  che  trasmettono  le  dichiarazioni  mod.  770
all'Amministrazione finanziaria su supporti magnetici.
2.4. Effettuazione del conguaglio tra  le  ritenute  d'acconto  e  le
imposte ed il contributo al S.S.N.
  L'art.  3, comma 5, del regolamento stabilisce che le somme che dal
prospetto  di  liquidazione  risultano  a  debito,  prelevate   dalla
retribuzione  o  dalla  pensione  erogata  nel  mese  di maggio, sono
versate nel successivo mese  di  giugno  in  aggiunta  alle  ritenute
d'acconto del dichiarante effettuate nel mese di maggio.
  Qualora  l'importo complessivo delle imposte dovute, dell'eventuale
contributo al S.S.N. e delle prime  rate  d'acconto,  risultante  dal
rigo  36  del  prospetto  di  liquidazione  (somma  algebrica tra gli
importi a debito e a credito per le imposte, il contributo al  S.S.N.
e la prima rata dei versamenti di acconto di cui ai righi 33, 34 e 35
del  prospetto),  sia superiore all'importo della retribuzione o rata
di  pensione  di  riferimento  il  sostituto  d'imposta  comunica  al
dichiarante,  mediante  il  prospetto  di liquidazione, che lo stesso
deve effettuare, entro  il  termine  ordinario,  i  versamenti  delle
imposte  e/o  del  contributo risultanti a debito mentre le somme che
risultano a credito (anche a seguito delle  compensazioni  consentite
dalla  legge) saranno rimborsate dal sostituto in base alla procedura
prevista nell'art. 3, comma 5, del regolamento.
  Nel caso in cui l'importo dei versamenti  d'acconto  da  effettuare
nel  mese  di  novembre  risulti, invece, inferiore all'importo della
retribuzione di riferimento, il sostituto  d'imposta  comunica  nello
stesso  prospetto che provvedera' a versare l'importo dell'acconto in
aggiunta alle ritenute del mese di novembre.
  Qualora   nell'esecuzione  dei  conguagli  il  sostituto  d'imposta
verifichi che,  pur  essendo  stata  riscontrata  la  capienza  della
retribuzione  o  della  rata  di pensione di riferimento, le somme da
erogare a tale titolo  nei  mesi  di  maggio  e/o  di  novembre  sono
inferiori  all'importo  delle  imposte  e/o del contributo dovuti, si
astiene dalle operazioni di conguaglio relativamente al mese  per  il
quale  si  e'  verificata  incapienza.  In tal caso il sostituto deve
comunicare tempestivamente per iscritto agli interessati  l'ammontare
degli  importi  dovuti  che  dovranno essere versati direttamente dai
contribuenti.
  Il debito o il credito conseguente alla  liquidazione  dell'imposta
e'  rispettivamente  aggiunto  o  detratto  a  carico  delle ritenute
d'acconto anche quando risulti di importo inferiore a L. 20.000.
  Si fa presente che le somme che risultano a credito dal rigo 37 del
prospetto di liquidazione  sono  rimborsate  dal  sostituto  mediante
riduzione  delle  ritenute  del mese di maggio relative al lavoratore
dipendente  o   pensionato   ovvero   utilizzando,   se   necessario,
l'ammontare  complessivo delle ritenute operate nello stesso mese nei
confronti di tutti i dipendenti. Pertanto il  sostituto  a  tal  fine
utilizzera' soltanto l'ammontare complessivo delle ritenute d'acconto
e non quello delle imposte aggiunte alle ritenute stesse in relazione
all'assistenza prestata nei riguardi degli altri dipendenti.
 
                            PARTE SECONDA
ADEMPIMENTI   DEI   CENTRI  AUTORIZZATI  DI  ASSISTENZA  FISCALE  PER
LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (CAAF/dip)
1. Soggetti legittimati alla costituzione dei CAAF/dip.
  In base al disposto dell'art. 78, comma 20, della legge n. 413  del
1991 possono costituire i CAAF/dip.:
    a)  le  organizazioni  sindacali  dei lavoratori dipendenti e dei
pensionati che:
    1) siano rappresentate nel Consiglio  nazionale  dell'economia  e
del lavoro (CNEL);
    2) abbiano complessivamente almeno cinquantamila aderenti.
  Rientrano   nel   novero   dei   soggetti   legittimati   anche  le
articolazioni  territoriali  e  di  categoria  delle   organizzazioni
sindacali predette, previa delega di queste ultime.
  Possono  costituire  i CAAF/dip. anche le associazioni sindacali di
categoria tra imprenditori presenti nel CNEL che  associano  anche  i
pensionati, nonche' le organizzazioni dei pensionati ad esse aderenti
(e  loro articolazioni territoriali), previa delega dell'associazione
presente nel CNEL.
  Nelle ipotesi sopra menzionate il requisito di  cui  al  punto  a/2
deve   sussistere   in   riferimento   al   numero   degli   aderenti
all'organizzazione territoriale ovvero al numero dei soli titolari di
reddito da pensione associati  all'organizzazione  di  categoria  tra
imprenditori.
  Ai  fini  della  verifica  del  requisito  di  cui  al  punto  2) i
dipendenti e/o pensionati annoverati tra gli iscritti a  due  o  piu'
delle  articolazioni territoriali o di categoria delle organizzazioni
sindacali socie del CAAF/dip. vanno computati una sola volta;
    b)  uno o piu' sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del decreto
del  Presidente   della   Repubblica   n.   600   del   1973   aventi
complessivamente almeno cinquantamila dipendenti.
  Non  possono  quindi  esercitare  tale  facolta' le amministrazioni
dello Stato e le altre  amministrazioni  di  cui  all'art.  29  dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
  Il   legale  rappresentante  del  CAAF/dip.  deve  presentare  alla
Direzione  centrale  per  l'accertamento  e  la  programmazione   del
Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze apposita
istanza di autorizzazione a svolgere l'attivita' di assistenza,  alla
quale  va  allegata  copia  autentica  dell'atto  costitutivo e dello
statuto nonche' la documentazione,  comprovante  la  sussistenza  dei
requisiti  e  delle  condizioni  di  cui all'art. 78, comma 20, della
legge n. 413 del 1991. L'istanza deve  risultare  in  regola  con  la
normativa sull'imposta di bollo.
  Ricevuta  l'istanza  l'ufficio  competente  procede alla verifica e
alle richieste di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del regolamento.
2. Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale.
  I soggetti individuati nel  paragrafo  1  sono  tenuti  a  prestare
l'assistenza  fiscale  nei  riguardi  dei soggetti interessati che ne
facciano richiesta anche qualora questi ultimi non abbiano presentato
al  datore  di  lavoro   la   comunicazione   di   volersi   avvalere
dell'assistenza del CAAF/dip.
  L'assistenza  fiscale  deve  essere  svolta  secondo  le  modalita'
previste dal regolamento approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica  4  settembre  1992,  n.  395,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 - serie generale - del 1  ottobre 1992. Vengono  qui
di  seguito  forniti  chiarimenti  in  ordine a particolari questioni
riguardanti gli adempimenti da  effettuare  nelle  varie  fasi  della
procedura di assistenza prestata dai CAAF/dip., diversi da quelli che
hanno  gia'  formato  oggetto  di  esame  nella  Parte I con riguardo
all'assistenza prestata dai sostituti d'imposta.
2.1. Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi (mod. 730).
  I  soggetti  che  intendono   avvalersi   dell'assistenza   fiscale
adempiono  all'obbligo  di  dichiarazione  dei redditi presentando ai
CAAF/dip. l'apposita dichiarazione mod. 730 entro il mese di febbraio
dell'anno  successivo  a  quello  cui  la  dichiarazione  stessa   si
riferisce   se  sono  possessori  di  redditi  di  lavoro  dipendente
derivante da  pensioni,  ovvero  entro  il  mese  di  marzo  se  sono
possessori  di  redditi  di  lavoro  dipendente  diversi da quello di
pensione.
  Nel caso in cui il contribuente sia titolare di entrambi i tipi  di
reddito il mod. 730 deve essere presentato nel mese di marzo.
  Le  dichiarazioni  devono  essere  redatte,  a pena di nullita', su
stampati conformi al mod. 730  approvato  con  decreto  del  Ministro
delle finanze.
  La  dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal
contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, che
ne assume la responsabilita'.
  La dichiarazione dei redditi mod. 730 e la busta chiusa  contenente
il  mod. 730-1 devono essere consegnate direttamente al CAAF/dip., il
quale, anche  se  non  richiesto,  ne  deve  rilasciare  ricevuta  da
redigere  su  stampati  conformi al modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze.
  Nella  predetta busta da presentare unitamente al mod. 730 relativo
ai redditi per l'anno 1992 deve essere, altresi', incluso il  modello
di dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.
  All'atto  della  consegna  e  comunque  prima  del  rilascio  della
ricevuta il CAAF/dip. deve verificare che la dichiarazione  mod.  730
risulti debitamente sottoscritta.
2.2.   Prospetto  di  liquidazione  della  dichiarazione  e  relativa
comunicazione al sostituto d'imposta.
  Entro il mese di aprile il CAAF/dip. deve consegnare ai dichiaranti
copia in duplice esemplare della dichiarazione dei redditi  mod.  730
controllata  ed  elaborata contenente anche i dati identificativi del
centro di assistenza ed il prospetto di liquidazione delle imposte  e
dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale.
  La   sottoscrizione  dei  prospetti  di  liquidazione  puo'  essere
effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
  Il  CAAF/dip.  comunica  il  risultato   contabile   finale   della
dichiarazione  dei  redditi  al  sostituto  d'imposta i cui dati sono
stati indicati dal contribuente nel mod. 730.
  L'art. 15, comma 2, del  Regolamento  stabilisce  che  la  consegna
delle  comunicazioni avviene mediante supporti magnetici nei riguardi
dell'INPS, del Ministero del tesoro  e  delle  altre  amministrazioni
dello   Stato.   Queste  ultime  amministrazioni  possono,  tuttavia,
richiedere, almeno trenta giorni prima  della  scadenza  del  termine
entro  il  quale  i CAAF/dip. devono consegnare le comunicazioni, che
queste ultime vengano inviate mediante supporto cartaceo  qualora  le
amministrazioni stesse non siano in condizione di utilizzare supporti
magnetici.
  I  sostituti  di  imposta  diversi  da  quelli  sopra menzionati, a
seguito di specifici accordi con i  CAAF/dip.,  possono  ottenere  da
questi  ultimi  la  consegna  delle  comunicazioni  mediante supporti
magnetici.
  I supporti magnetici devono essere predisposti in conformita' delle
specifiche  tecniche  contenute  nell'apposito  allegato  al  decreto
ministeriale di approvazione del mod. 730.
                             PARTE TERZA
                           S A N Z I O N I
  Nel  caso in cui i contribuenti scelgano di adempiere agli obblighi
di dichiarazione avvalendosi dell'assistenza dei sostituti  d'imposta
ovvero   dei   CAAF/dip.,   si   configurano,  in  capo  ai  soggetti
interessati, distinte responsabilita', cui  sono  correlate  distinte
sanzioni amministrative.
  In  particolare  l'art.  78, comma 17, della legge n. 413 del 1991,
prevede che, nei riguardi del contribuente, si applicano le  sanzioni
previste  dal  titolo V del decreto n. 600 del 1973 per le violazioni
commesse in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi  al
sostituto  o  al centro, quali, ad esempio, quelle per l'infedelta' o
l'incompletezza della dichiarazione.
  Nulla e' stato previsto, invece, dal citato articolo in merito agli
interessi e soprattasse, di cui agli articoli 9 e 92 del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  602 del 1973, irrogabili a seguito
della  liquidazione   delle   imposte   dovute   sulla   base   della
dichiarazione  dei  redditi effettuata ai sensi dell'art. 36- bis del
predetto decreto n. 600 del 1973.
  Deve  comunque  ritenersi  che soprattasse ed interessi non possano
che essere posti a carico del contribuente, qualora le  irregolarita'
siano   state   da  lui  commesse.  Si  tratta,  in  concreto,  delle
irregolarita' connesse  alla  mancanza  o  alla  irregolarita'  della
documentazione degli oneri deducibili, delle ritenute e di ogni altra
documentazione  prevista  dalla legge, che non deve essere esibita ai
sostituti e ai centri, bensi' conservata presso il domicilio  fiscale
del contribuente stesso.
  Nei  riguardi  dei sostituti d'imposta e dei centri il citato comma
17 dell'art. 78, prevede, innovativamente, l'irrogazione  della  pena
pecuniaria  da  una a due volte la minore imposta liquidata, qualora,
in sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi  dei  lavoratori
dipendenti  o  pensionati  da parte dell'Amministrazione finanziaria,
emergano irregolarita' relative agli adempimenti previsti  per  detti
soggetti.
  Deve  ritenersi  che  tale  sanzione  sia  applicabile  in  caso di
infedele, incompleta od omessa indicazione, nel  modello  770  ovvero
nelle    dichiarazioni    dei   contribuenti   inviate   dai   centri
all'Amministrazione   finanziaria,   dei   redditi   esposti    nelle
dichiarazioni  ricevute  dai contribuenti nonche' in caso di omessa o
infedele indicazione, da parte dei sostituti di imposta, dei  redditi
dagli  stessi  erogati  ai  lavoratori dipendenti o ai pensionati che
fruiscono dell'assistenza.
  Per quanto concerne, viceversa, le violazioni risultanti in sede di
liquidazione, ai sensi del citato art. 36-bis, delle  imposte  dovute
in  base  alle  dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta  ovvero alle
dichiarazioni dei redditi trasmesse dai centri e ad essi ascrivibili,
le soprattasse devono essere irrogate nei confronti di tali soggetti,
fermo restando che le imposte e  gli  interessi  restano  dovute  dai
contribuenti.
                                * * *
  Le  intendenze  di  finanza e gli ispettorati compartimentali delle
imposte dirette accuseranno ricevuta della  presente  circolare  alla
Direzione  generale  delle  imposte  dirette; gli uffici distrettuali
delle  imposte  dirette  e  i  centri  di  servizio  alle  rispettive
intendenze di finanza.
                                                   Il Ministro: GORIA