IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991; Ritenuta la necessita' di aggiornare le quote di surrogazione del personale delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese a terzi e quelle per l'uso degli automezzi di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilite col predetto decreto ministeriale 19 giugno 1991; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati, per i lavori e le prestazioni di qualsiasi natura effettuate per loro conto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi: a) quota di surrogazione del personale: L. 198.830 giornaliere; per i lavori di durata inferiore alla giornata lavorativa la quota e' stabilita dividendo l'importo giornaliero per l'orario di lavoro previsto dagli accordi contrattuali ed e' applicata anche alle frazioni di ora; b) altri compensi spettanti al personale per lavoro straordinario, per servizio notturno, per missione: rimborso sulla base delle tariffe e diarie vigenti; c) quota oraria di utilizzo di apparecchiature: 0,056 per mille del costo iniziale delle apparecchiature stesse; d) quota d'uso degli automezzi di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazione (esclusa la quota di surrogazione per l'autista): 1) autovetture: spesa fissa giornaliera L. 10.370, spesa chilometrica L. 450; 2) veicoli fino a 6 quintali: spesa fissa giornaliera L. 8.600, spesa chilometrica L. 310; 3) veicoli da oltre 6 fino a 20 quintali: spesa fissa giornaliera L. 12.030, spesa chilometrica L. 405; 4) veicoli da oltre 20 fino a 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 23.845, spesa chilometrica L. 480; 5) veicoli oltre 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 47.540, spesa chilometrica L. 810; 6) veicoli speciali e con rimorchio: spesa fissa giornaliera L. 81.060, spesa chilometrica L. 1.510; 7) telebus: spesa fissa giornaliera L. 91.480, spesa chilometrica L. 1.180 (per i servizi filatelici si applicano le tariffe in vigore); e) spese per i materiali impiegati: rimborso del costo in base ai prezzi correnti di mercato; f) spese generali: 15% dell'ammontare complessivo degli oneri sostenuti.