IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per migliorare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale; Visti gli articoli 49 e 50 della citata legge n. 413 del 1991, i quali prevedono l'utilizzo di apposita dichiarazione integrativa nei casi in cui il contribuente intenda, rispettivamente, definire l'imposta sul valore aggiunto concernente determinati periodi d'imposta ovvero presentare le dichiarazioni annuali omesse o rettificare quelle gia' presentate; Visto l'art. 51, comma 4, della medesima legge il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono approvati i modelli in conformita' dei quali devono essere redatte, a pena di nullita', le dichiarazioni integrative di cui trattasi e sono altresi' stabilite le modalita' di attuazione e le istruzioni per la compilazione dei modelli; Visto l'art. 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, il quale stabilisce, tra l'altro, che le dichiarazioni integrative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui alla citata legge n. 413 del 1991, come modificata dallo stesso decreto- legge, possono essere presentate fino al 31 marzo 1993, ed inoltre che i relativi pagamenti devono essere eseguiti in unica soluzione entro la stessa data del 31 marzo 1993 con la maggiorazione, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1 luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento; Visto l'art. 5, comma 6, del suddetto decreto-legge n. 455 del 1992 che, dopo l'art. 62 della richiamata legge n. 413 del 1991, ha inserito l'art. 62-bis, con il quale viene prevista, tra l'altro, la possibilita' di poter effettuare entro il 31 marzo 1993 i versamenti omessi risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991 senza applicazione delle sanzioni amministrative sancite dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1992 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffciale n. 25 del 31 gennaio 1992 - serie generale) di approvazione del modello concernente la dichiarazione integrativa dell'imposta sul valore aggiunto, delle istruzioni per la compilazione di detto modello nonche' del modello di attestazione del pagamento dell'imposta integrativa mediante delega alle aziende di credito; Ritenuta la necessita' di modificare il predetto modello di dichiarazione integra~iva e delle relative istruzioni per effetto delle variazioni apportate alla legge n. 413 del 1991 dalla nuova normativa di cui sopra; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato l'annesso modello di dichiarazione integrativa IVA, con le relative istruzioni per la compilazione da utilizzare ai fini della definizione delle pendenze in materia di imposta sul valore aggiunto. 2. E' autorizzata la presentazione di modelli di dichiarazione integrativa su moduli meccanografici aventi le seguenti caratteristiche: stampe realizzate con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; conformita' di struttura con i modelli approvati con il presente decreto per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti. 3. I suddetti modelli, composti di quattro facciate, vanno riprodotti su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia. Le quattro facciate di ogni scheda devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "Attenzione: da non staccare. 4. I modelli meccanografici predisposti a pagina doppia ripiegabile devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine: nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata; nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata. 5. Detti modelli devono contenere nel frontespizio gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.