IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per
migliorare  le  basi  imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare e
potenziare   l'attivita'   di   accertamento;   disposizioni  per  la
rivalutazione  obbligatoria  dei beni immobili delle imprese, nonche'
per  riformare  il  contenzioso  e  per  la definizione agevolata dei
rapporti  tributari  pendenti;  delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per i reati tributari; istituzione dei
centri di assistenza fiscale e del conto fiscale;
Visti  gli  articoli  49  e  50 della citata legge n. 413 del 1991, i
quali  prevedono l'utilizzo di apposita dichiarazione integrativa nei
casi  in  cui  il  contribuente  intenda,  rispettivamente,  definire
l'imposta   sul   valore  aggiunto  concernente  determinati  periodi
d'imposta   ovvero  presentare  le  dichiarazioni  annuali  omesse  o
rettificare quelle gia' presentate;
Visto  l'art.  51, comma 4, della medesima legge il quale dispone che
con  decreto  del  Ministro delle finanze sono approvati i modelli in
conformita'  dei  quali devono essere redatte, a pena di nullita', le
dichiarazioni  integrative  di cui trattasi e sono altresi' stabilite
le  modalita'  di  attuazione e le istruzioni per la compilazione dei
modelli;
Visto  l'art.  3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992,
n.  455,  il  quale  stabilisce,  tra  l'altro,  che le dichiarazioni
integrative  in  materia  di  imposta sul valore aggiunto di cui alla
citata  legge  n. 413 del 1991, come modificata dallo stesso decreto-
legge,  possono  essere  presentate fino al 31 marzo 1993, ed inoltre
che  i  relativi  pagamenti devono essere eseguiti in unica soluzione
entro la stessa data del 31 marzo 1993 con la maggiorazione, a titolo
di  interessi,  dell'1  per  cento  per  mese  o  frazione  di mese a
decorrere  dal  1  luglio  1992  fino  alla data di effettuazione del
pagamento;
Visto  l'art.  5, comma 6, del suddetto decreto-legge n. 455 del 1992
che,  dopo  l'art.  62  della  richiamata  legge  n. 413 del 1991, ha
inserito  l'art. 62-bis, con il quale viene prevista, tra l'altro, la
possibilita'  di poter effettuare entro il 31 marzo 1993 i versamenti
omessi    risultanti    dalle    dichiarazioni   annuali   presentate
anteriormente  al  30 novembre 1991 senza applicazione delle sanzioni
amministrative  sancite dall'art. 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Visto  il  decreto  ministeriale  29  gennaio  1992  (pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Uffciale n. 25 del 31 gennaio
1992  -  serie  generale)  di approvazione del modello concernente la
dichiarazione  integrativa  dell'imposta  sul  valore aggiunto, delle
istruzioni  per  la compilazione di detto modello nonche' del modello
di  attestazione  del  pagamento  dell'imposta  integrativa  mediante
delega alle aziende di credito;
Ritenuta   la   necessita'  di  modificare  il  predetto  modello  di
dichiarazione  integra~iva  e  delle  relative istruzioni per effetto
delle  variazioni  apportate  alla  legge n. 413 del 1991 dalla nuova
normativa di cui sopra;
                              Decreta:
                               Art. 1.
1.  E'  approvato l'annesso modello di dichiarazione integrativa IVA,
con  le relative istruzioni per la compilazione da utilizzare ai fini
della  definizione  delle  pendenze  in materia di imposta sul valore
aggiunto.
2.  E'  autorizzata  la  presentazione  di  modelli  di dichiarazione
integrativa    su    moduli   meccanografici   aventi   le   seguenti
caratteristiche:  stampe realizzate con gli stessi colori dei modelli
predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
conformita'  di  struttura  con  i  modelli approvati con il presente
decreto  per  quanto  riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione
dei dati richiesti.
3. I suddetti modelli, composti di quattro facciate, vanno riprodotti
su  stampati  meccanografici a striscia continua, di formato a pagina
singola  oppure  a  pagina doppia. Le quattro facciate di ogni scheda
devono  essere  tra  loro  solidali e lungo i lembi di separazione di
ciascuna  facciata deve essere stampata l'avvertenza: "Attenzione: da
non staccare.
4.  I  modelli meccanografici predisposti a pagina doppia ripiegabile
devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:
nella  prima  pagina  doppia: quarta facciata - prima facciata; nella
seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.
5.  Detti  modelli  devono contenere nel frontespizio gli estremi del
soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.