IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo  dell'economia  e  l'incremento   dell'occupazione   e,   in
particolare,  le  disposizioni  del  capo  VI,  relativo  al  credito
all'artigianato, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685,  nel  quale,  tra
l'altro,  si  dispone  che i limiti e le modalita' per la concessione
del contributo sul pagamento degli  interessi  sono  determinati  con
decreto    del    Ministro    del   tesoro,   sentito   il   comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  8 agosto 1986 modificato dal
decreto  del  27  dicembre  1990,  concernente   modalita'   per   la
determinazione  del  tasso  massimo d'interesse da assumere come base
per il calcolo dei contributi in conto  interessi  da  corrispondersi
dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui
finanziamenti a favore delle imprese artigiane;
  Visto  il  proprio  decreto  del 21 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del  30  dicembre
1991,  con  il quale la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli
istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito
agevolato previste dalle leggi citate in premessa e'  stata  fissata,
per  l'anno  1992, nella misura dell'1 per cento per le operazioni di
durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento per le
operazioni oltre i diciotto mesi;
  Attesa la necessita' di determinare la misura  della  maggiorazione
forfettaria per l'anno 1993;
                              Decreta:
  La  maggiorazione  forfettaria,  da  riconoscere  agli  istituti di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di  credito  agevolato
previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata, per l'anno 1993,
nella  misura  dell'1  per  cento  per le operazioni di durata fino a
diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento  per  le  operazioni
oltre i diciotto mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI