IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio. Visto l'art. 7, punto 2, della citata legge n. 302/1989, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra e' fissato con decreto del Ministro del tesoro; Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, con il quale la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate della specie, a ristoro della loro attivita' di intermediazione, e' fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1%; Attesa la necessita' di determinare la predetta maggiorazione per l'anno 1993; Decreta: La maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio e' fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 1992 Il Ministro: BARUCCI