LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante  disposizioni  rela-
tive all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la
Monte Titoli S.p.a.;
  Visto  in particolare l'art. 10, primo comma, della predetta legge,
con il quale viene, tra l'altro, disposto che la Consob, d'intesa con
la Banca d'Italia, determini, con proprio regolamento,  le  categorie
di  soggetti depositari, i valori mobiliari oggetto del deposito e le
altre disposizioni necessarie per l'attuazione della legge stessa;
  Visto il regolamento per l'attuazione della citata  legge  n.  289,
approvato  con  propria  delibera  n. 2723 del 18 febbraio 1987, e le
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991,  n.  1,  concernente  la  disciplina
delle   attivita'   di   intermediazione   mobiliare  e  disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari, ed in  particolare  l'art.
18, comma 3, che ha differito, per le societa' commissionarie ammesse
agli  antirecinti  alle  grida  delle  borse valori, alla data del 31
dicembre 1992 il termine  per  la  prosecuzione  delle  attivita'  di
intermediazione mobiliare;
  Ravvisata  la  necessita' di apportare, in conseguenza della citata
disposizione, le dovute modifiche  al  regolamento  per  l'attuazione
della  legge  19  giugno  1986,  n.  289,  al  fine  di  escludere le
commissionarie  di  borsa  dalle  categorie  di  soggetti  depositari
ammessi alla Monte Titoli S.p.a. a far data dal 1  gennaio 1993;
  Vista la nota in data 1  dicembre 1992 prot. n. 301301 con la quale
la  Banca  d'Italia  ha  comunicato  la propria intesa in ordine alla
modifica proposta;
                              Delibera:
  L'art. 26 del regolamento per l'attuazione della  legge  19  giugno
1986,  n.  289,  recante  disposizioni  relative  all'amministrazione
accentrata di valori mobiliari attraverso  la  Monte  Titoli  S.p.a.,
approvato  con  delibera  n.  2723 del 18 febbraio 1987, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 26 (Disposizioni transitorie).
  1. (Omissis).
  2. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 2 gennaio  1991,  n.
1, a far tempo dal 1  gennaio 1993, sono abrogate le disposizioni del
presente  regolamento concernenti i soggetti depositari indicati alla
lettera c), comma 1, dell'art. 4".
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 9 dicembre 1992
                                              Il presidente: BERLANDA