IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare quella di cui al decreto rettorale 31 ottobre 1989 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1990; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 - Approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 - Autorizzazione alle universita' ad istituire i diplomi universitari; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, con il quale sono stati approvati gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari in ingegneria, ivi compresi quelli in ingegneria elettrica e ingegneria meccanica; Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992, con il quale l'Universita' degli studi di Cassino e' stata autorizzata ad attivare, a decorrere dall'anno accademico 1992-93, i diplomi universitari in ingegneria elettrica e ingegneria meccanica; Viste le deliberazioni del consiglio della facolta' di ingegneria in data 5 maggio 1992 e 17 settembre 1992; del consiglio di amministrazione in data 14 luglio 1992 e 22 settembre 1992; del senato accademico in data 14 luglio 1992 e 30 settembre 1992, con le quali e' stata approvata la modifica di statuto per i diplomi universitari della facolta' di ingegneria; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 luglio 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Art. 1. L'art. 19 e' soppresso e sostituito dal nuovo art. 19: Art. 19. - L'accesso ai corsi di laurea e di diploma della facolta' e' regolato dalle disposizioni di legge. La facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi di Cassino conferisce la laurea in: 1) ingegneria elettrica; 2) ingegneria meccanica. In conformita' all'art. 1 della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, i predetti corsi di laurea appartengono al settore industriale. Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i predetti corsi di laurea possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati e in orientamenti definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea: 1) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA: Indirizzi: 1) automazione industriale; 2) energia. 2) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA: Indirizzi: 1) automazione industriale e robotica; 2) energia. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in ingegneria ...." con la specificazione del corso di laurea seguito. La facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi di Cassino conferisce i diplomi in: 1) ingegneria elettrica; 2) ingegneria meccanica. In conformita' all'art. 1 della tabella XXIX- bis allegata al decreto ministeriale 18 dicembre 1991, i predetti corsi di diploma appartengono al settore industriale. Allo scopo di acquisire competenze specifiche, ciascun corso di diploma potra' essere articolato in orientamenti fissati dalla facolta' all'atto dell'emanazione del regolamento didattico. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta' di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "Diplomato in ingegneria ....", con la specificazione del corso di diploma seguito. Ai fini del proseguimento degli studi, i corsi di diplomi universitari in ingegneria elettrica e ingegneria meccanica sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX - decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1989, n. 186). Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e' quello della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del di- ploma di laurea. Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facolta' indichera', inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera', inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso di diploma universitario, sara' di regola il terzo. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facolta' di ingegneria, il competente consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Particolare attenzione sara' rivolta dalle facolta' sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea che a coloro che avessero interrotto gli studi di ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini. La facolta' nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscera' gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualita', comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano maggiori di norma rispettivamente di quattro e di quattordici. La facolta' dovra', quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi.