IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122,
e  successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare quella
di cui al decreto rettorale 31 ottobre 1989 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 febbraio 1990;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto il regio decreto 20  giugno  1935,  n.  1071  -  Modifiche  e
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652  -  Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista  la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162  -  Riordinamento  delle  scuole  dirette a fini speciali e delle
scuole di specializzazione;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 -  Istituzione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti
didattici universitari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 -
Approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il  triennio
1991-93 ed in particolare l'art. 11;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 - Autorizzazione alle
universita' ad istituire i diplomi universitari;
  Visto  il  decreto ministeriale 18 dicembre 1991, con il quale sono
stati approvati gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari in
ingegneria, ivi compresi quelli in ingegneria elettrica e  ingegneria
meccanica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  giugno  1992,  con  il  quale
l'Universita'  degli  studi  di  Cassino  e'  stata  autorizzata   ad
attivare,   a  decorrere  dall'anno  accademico  1992-93,  i  diplomi
universitari in ingegneria elettrica e ingegneria meccanica;
  Viste le deliberazioni del consiglio della facolta'  di  ingegneria
in  data  5  maggio  1992  e  17  settembre  1992;  del  consiglio di
amministrazione in data 14 luglio  1992  e  22  settembre  1992;  del
senato  accademico in data 14 luglio 1992 e 30 settembre 1992, con le
quali e' stata  approvata  la  modifica  di  statuto  per  i  diplomi
universitari della facolta' di ingegneria;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nella seduta del 23 luglio 1992;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Cassino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
                               Art. 1.
  L'art. 19 e' soppresso e sostituito dal nuovo art. 19:
  Art. 19. - L'accesso ai corsi di laurea e di diploma della facolta'
e' regolato dalle disposizioni di legge.
  La  facolta'  di ingegneria dell'Universita' degli studi di Cassino
conferisce la laurea in:
   1) ingegneria elettrica;
   2) ingegneria meccanica.
  In conformita' all'art. 1 della tabella XXIX  allegata  al  decreto
del  Presidente  della Repubblica 20 maggio 1989, i predetti corsi di
laurea appartengono al settore industriale.
  Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare  campo
sia  di competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali,
realizzative e di gestione, i predetti corsi di laurea possono essere
articolati negli indirizzi sottoindicati e in  orientamenti  definiti
annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea:
1) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA:
  Indirizzi:
   1) automazione industriale;
   2) energia.
2) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA:
  Indirizzi:
   1) automazione industriale e robotica;
   2) energia.
  Dell'indirizzo  eventualmente  seguito  viene  fatta  menzione  sul
certificato di laurea.
  Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in
ingegneria ...." con la specificazione del corso di laurea seguito.
  La facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi  di  Cassino
conferisce i diplomi in:
   1) ingegneria elettrica;
   2) ingegneria meccanica.
  In  conformita'  all'art.  1  della  tabella  XXIX- bis allegata al
decreto ministeriale 18 dicembre 1991, i predetti  corsi  di  diploma
appartengono   al   settore  industriale.  Allo  scopo  di  acquisire
competenze  specifiche,  ciascun  corso  di  diploma  potra'   essere
articolato   in   orientamenti   fissati   dalla   facolta'  all'atto
dell'emanazione del regolamento didattico.
  Il numero degli iscritti sara'  stabilito  annualmente  dal  senato
accademico,  sentito  il consiglio di facolta' di ingegneria, in base
ai criteri generali fissati dal Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  ai  sensi  dell'art. 9, quarto
comma, della legge n. 341/90.
  Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di  "Diplomato
in  ingegneria  ....",  con  la  specificazione  del corso di diploma
seguito.
  Ai  fini  del  proseguimento  degli  studi,  i  corsi  di   diplomi
universitari  in  ingegneria  elettrica  e  ingegneria meccanica sono
dichiarati mutuamente affini ed affini a  tutti  i  corsi  di  laurea
della  facolta'  di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX -
decreto del Presidente della Repubblica  20  maggio  1989,  (Gazzetta
Ufficiale 10 agosto 1989, n. 186).
  Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti
con  esito  positivo  nel  corso  di diploma universitario, e' quello
della  loro  validita'  culturale  (propedeutica   o   professionale)
nell'ottica  della  formazione richiesta per il conseguimento del di-
ploma di laurea.
  Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere tutti o parte degli
insegnamenti  seguiti  con  esito  positivo  nel  corso  di   diploma
universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con
gli  insegnamenti  del  corso  di  laurea;  la  facolta'  indichera',
inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed
attivati, per completare la  formazione  per  accedere  al  corso  di
laurea,  che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari
per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non
sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
  Il consiglio di facolta' indichera', inoltre, l'anno di  corso  del
corso  di  laurea  cui  lo studente si potra' iscrivere; tale anno di
corso, per coloro che siano in  possesso  di  diploma  universitario,
sara' di regola il terzo.
  Nei  trasferimenti  degli  studenti  tra  diversi  corsi di diploma
universitario o da  un  corso  di  laurea  ad  un  corso  di  diploma
universitario,  sempre  della  facolta'  di ingegneria, il competente
consiglio  di  facolta'  riconoscera'  gli  insegnamenti  sempre  col
criterio  della loro utilita' al fine della formazione necessaria per
il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli  studi
da  completare  per  conseguire  il  titolo  e l'anno di corso cui lo
studente potra'  iscriversi.  Particolare  attenzione  sara'  rivolta
dalle  facolta'  sia  agli  studenti  iscritti come fuori corso ad un
corso di laurea che a coloro che avessero  interrotto  gli  studi  di
ingegneria,  nel  caso che volessero completare gli studi nell'ambito
dei corsi di diploma.
  I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica
denominazione sono considerati strettamente affini.
  La facolta' nel riconoscere gli studi del corso di diploma  per  un
proseguimento  nel  corso di laurea strettamente affine, riconoscera'
gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea
gli insegnamenti aggiuntivi, a livello  di  annualita',  comprendenti
sia  i  corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri
del corso di laurea, non siano maggiori di norma  rispettivamente  di
quattro  e  di  quattordici.  La facolta' dovra', quindi, formulare i
piani  degli  studi  tenendo   presente   questi   vincoli   per   il
proseguimento degli studi.