IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "Federico II" di
Napoli, approvato con regio decreto  20  aprile  1939,  e  successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
maggio 1989 con cui e' stato approvato il  piano  di  sviluppo  delle
universita' per il quadriennio 1986-90;
  Visto  l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e'
stata istituita la seconda Univesita' di Napoli;
  Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e tecnologica del 25 marzo 1991 con il quale e'
stata istituita presso la seconda Universita' di Napoli  a  decorrere
dall'anno  accademico  1992-93  la  facolta'  di medicina e chirurgia
mediante lo scorporo dell'Ateneo "Federico II" della  prima  facolta'
di medicina e chirurgia;
  Vista  la  legge  19  novembre  1990, n. 341, relativa alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto l'art. 11 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
ottobre  1991 relativo alle iniziative di trasformazione delle scuole
dirette ai fini speciali e le proposte di istituzione  "ex  novo"  di
diplomi universitari;
  Visto   il   decreto   ministeriale  31  gennaio  1992  concernente
l'autorizzazione alle univesita' ad istituire diplomi universitari;
  Visti di decreti ministeriali 20 gennaio 1992, 15 novembre 1991 e 2
dicembre 1991 relativi alle nuove Tabelle XXXIX, XXXIX- bis e  XXXIX-
ter dell'ordinamento didattico universitario;
  Viste  le  proposte  avanzate dalle autorita' accademiche di questo
Ateneo di  cui  alle  deliberazioni  del  consiglio  di  facolta'  di
medicina  e chirurgia I del 17 luglio 1992; del senato accademico del
20 luglio 1992 e del consiglio di amministrazione del 20 luglio 1992;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 23 luglio 1992;
  Riconosciuta  la  necessita'  di approvare le modifiche proposte in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi "Federico II" di Napoli,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Gli  articoli  1663-1676,  relativi  alla  scola  diretta  ai  fini
speciali per ortottisti-assistenti di oftalmologia sono soppressi.