IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989 con cui e' stato approvato il piano di sviluppo delle universita' per il quadriennio 1986-90; Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e' stata istituita la seconda Univesita' di Napoli; Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991 con il quale e' stata istituita presso la seconda Universita' di Napoli a decorrere dall'anno accademico 1992-93 la facolta' di medicina e chirurgia mediante lo scorporo dell'Ateneo "Federico II" della prima facolta' di medicina e chirurgia; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo alle iniziative di trasformazione delle scuole dirette ai fini speciali e le proposte di istituzione "ex novo" di diplomi universitari; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle univesita' ad istituire diplomi universitari; Visti di decreti ministeriali 20 gennaio 1992, 15 novembre 1991 e 2 dicembre 1991 relativi alle nuove Tabelle XXXIX, XXXIX- bis e XXXIX- ter dell'ordinamento didattico universitario; Viste le proposte avanzate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia I del 17 luglio 1992; del senato accademico del 20 luglio 1992 e del consiglio di amministrazione del 20 luglio 1992; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 luglio 1992; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Gli articoli 1663-1676, relativi alla scola diretta ai fini speciali per ortottisti-assistenti di oftalmologia sono soppressi.