IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica  e
l'esecuzione  dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo
1957, per l'istituzione delle Comunita' europee;
  Visto il regolamento CEE n. 1418/76 del  Consiglio  del  21  giugno
1976,  concernente  l'organizzazione  comune  del  mercato  del riso,
modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 674/92 della  commissione
del 18 marzo 1992;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 1424/76 del Consiglio del 21 agosto
1976, che fissa le norme generali  dell'intervento  sul  mercato  del
riso,  modificato  da  ultimo  dal  regolamento  CEE  n.  794/91  del
Consiglio del 25 marzo 1991;
  Visto il regolamento CEE n. 470/67 della Commissione del 21  agosto
1967,  relativo  alla  presa  in  consegna  del risone da parte degli
organismi di intervento ed alla fissazione degli importi  correttori,
delle  maggiorazioni e delle detrazioni applicate da detti organismi,
modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2151/91 della Commissione
del 22 luglio 1991;
  Visto il regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio
1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita  del
risone da parte degli organismi di intervento;
  Visto il regolamento CEE n. 2351/91 della Commissione del 30 luglio
1991  che  definisce  le  modalita'  d'acquisto  del riso detenuto da
organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare;
  Visto il regolamento CEE n. 3492/90 del Consiglio del  27  novembre
1990  che  determina  gli  elementi da prendere in considerazione nei
conti annuali per  il  finanziamento,  da  parte  del  Fondo  europeo
agricolo  di  orientamento  e  di garanzia, sezione "Garanzia", delle
misure di intervento di magazzinaggio pubblico;
  Visto il regolamento  CEE  n.  3597/90  della  Commissione  del  12
dicembre  1990 relativo alle norme contabili per misure di intervento
implicanti l'acquisto, il magazzinaggio  e  la  vendita  di  prodotti
agricoli da parte degli organismi di intervento;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2736/92  della  Commissione del 21
settembre 1992, che modifica i tassi di conversione da applicare  nel
settore   agricolo,  fissati  dal  regolamento  CEE  n.  1678/85  del
Consiglio;
  Visto il regolamento CEE n. 1746/92 del  Consiglio  del  30  giugno
1992  concernente  il prezzo di intervento del risone per la campagna
di commercializzazione 1992-93;
  Visto il regolamento CEE n. 1747/92 del  Consiglio  del  30  giugno
1992,  relativo  alle  maggiorazioni mensili del prezzo di intervento
del risone e del riso semigreggio;
  Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967 (*), con il quale
l'Ente nazionale risi e' stato incaricato di agire, sino a quando non
sara'  diversamente  disposto,  quale  organismo  di  intervento  per
l'applicazione  delle  norme comunitarie in materia di organizzazione
comune nel mercato del riso;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   stabilire   con   apposito   atto
disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale  risi,  le
norme  che l'Ente stesso e' tenuto ad osservare nell'espletamento dei
compiti ad esso affidati per la campagna di  commercializzazione  del
riso 1992-93;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Nell'espletamento  dell'incarico  di cui al decreto ministeriale 27
ottobre 1967, l'Ente nazionale risi e' tenuto ad  osservare,  per  la
campagna  di commercializzazione del riso 1992-93, le norme dell'atto
disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso  ed  allegato
al presente decreto.
  Il   presente   decreto  e  l'allegato  atto  disciplinare  saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 9 dicembre 1992
                                           Il Ministro
                                  dell'agricoltura e delle foreste
                                              FONTANA
p. Il Ministro del tesoro
   GIAGU DEMARTINI
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   (*) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  306  del  9  dicembre
1967.
                          ATTO DISCIPLINARE
Allegato al decreto ministeriale 9 dicembre 1992 contenente norme
   regolatrici  dell'attivita' dell'organismo di intervento, previsto
   dal regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976.
                               Art. 1.
   L'Ente nazionale risi, incaricato  di  agire  quale  organismo  di
intervento  per  conto,  nell'interesse  e  sotto  il controllo dello
Stato, nella esecuzione degli adempimenti  previsti  dal  regolamento
CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, modificato da ultimo
dal regolamento CEE n. 674/92 della Commissione del 18 marzo 1992, si
atterra',  per la campagna di commercializzazione 1992-93, alle norme
dei regolamenti CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre  1990  e
n.  3597/90  della Commissione del 12 dicembre 1990, nonche' a quelle
del presente atto disciplinare.