IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti  amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la
determinazione dei criteri e delle modalita' per  la  concessione  di
sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  ausili finanziari a persone ed
enti pubblici e privati;
  Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, concernente il  differimento
delle  disposizioni  di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge
pluriennale   per   l'attuazione   di   interventi   programmati   in
agricoltura);
  Viste  le  deliberazioni  del  comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE) in data  2  agosto  1991,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 188 del 12
agosto 1991, e in data 31 gennaio  1992,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1992, con
le quali sono state, tra l'altro, approvate  le  azioni  a  carattere
orizzontale  con le relative quote finanziarie di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera b), della legge n. 752/86, differite dall'articolo 1
della legge n. 201/91;
  Visti in particolare gli allegati C/1, lettera  b),  paragrafi  4),
5), 6), delle suddette deliberazioni del CIPE;
  Visto  il  regolamento concernente disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  riguardanti  i
termini  ed  i responsabili dei procedimenti (decreto ministeriale 25
maggio 1992,  n.  376,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana, supplemento ordinario - n. 216 del 14 settembre
1992);
  Considerata la necessita' di determinare i criteri e  le  modalita'
per la concessione delle agevolazioni contributive, a norma dell'art.
12   della   legge   n.  241/90,  avuto  riguardo  all'entita'  della
autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1 della legge  n.  201/91,
cosi'  come  ripartita  negli allegati C/1, lettera b), paragrafi 4),
5), 6 - delle deliberazioni del CIPE del  2  agosto  1991  e  del  31
gennaio  1992  e relativa al miglioramento genetico e varietale delle
specie vegetali, nell'ambito dell'attuazione delle azioni a carattere
orizzontale di cui all'art. 4, comma 2, lettera b),  della  legge  n.
752/1986;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per  realizzare
l'esigenza  di  trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art.
12 della legge n.  241/90,  l'amministrazione  puo'  procedere  nella
forma  del  decreto  ministeriale  senza  che  questo  rivesta natura
regolamentare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Criteri di priorita'
 1. Il  procedimento  amministrativo  relativo  all'attuazione  delle
azioni  a  carattere  orizzontale di cui all'art. 4, comma 2, lettera
b),  della  legge  8  novembre  1986,  n.  752,  e   concernenti   il
miglioramento  genetico  e varietale delle specie vegetali, differite
dall'art.  1  della  legge  10  luglio  1991,  n. 201, a valere sugli
stanziamenti previsti  dalle  leggi  medesime,  e'  definito  secondo
criteri di priorita' indicati nei successivi commi.
  2.   Sono   ammissibili   a   contributo   i  progetti  volti  alla
realizzazione di iniziative dirette al potenziamento delle  attivita'
delle  strutture connesse alla produzione, distribuzione, controllo e
certificazione anche varietale del materiale di moltiplicazione delle
specie vegetali. Possono, altresi', essere  ammessi  a  contributo  i
progetti  che  prevedono  la realizzazione di centri finalizzati alla
conservazione del germoplasma e di campi di orientamento varietale.
  3. Sono ammissibili  a  contributo  i  progetti  che  prevedono  il
potenziamento  delle  attivita'  nel settore fitopatologico, compreso
l'adeguamento e il potenziamento delle strutture e delle attrezzature
tecnico-scientifiche.
  4.  Sono  ammissibili  a  contributo  i  progetti   tendenti   alla
realizzazione   del   Programma  nazionale  di  lotta  fitopatologica
integrata, finalizzato alla riduzione dell'impiego di  fitofarmaci  e
di  mezzi  chimici  in  genere,  sviluppato in particolare attraverso
azioni coordinate di lotta biologica  e  di  lotta  guidata,  nonche'
progetti  per  la  realizzazione della Rete nazionale di monitoraggio
dei residui dei fitofarmaci nei prodotti vegetali.
  5.  Sono  ammissibili  a  contributo  i  programmi  tendenti   alla
diffusione  di  pratiche  colturali a basso impatto di mezzi tecnici,
con particolare riguardo a quelli di derivazione chimica, i  progetti
volti alla costituzione e/o potenziamento dei centri per il controllo
e  la certificazione delle produzioni biologiche, nonche' i programmi
di sviluppo ed adeguamento delle produzioni  biologiche  tendenti  in
particolare  alla  realizzazione  dei servizi primari nel campo della
ricerca, della formazione, dell'informazione e qualificazione.
  6. Le iniziative ammissibili a contributo devono corrispondere alle
finalita' di politica  agricola  nazionale,  al  miglioramento  delle
produzioni vegetali ed agli obiettivi indicati nei commi precedenti e
vengono selezionate sulla base delle seguenti caratteristiche:
   validita' e rilevanza tecnico-economica del programma proposto;
   analisi   costi-benefici   ed  entita'  della  "ricaduta  sociale"
dell'iniziativa;
   adeguatezza delle risorse tecnologiche ed umane per conseguire gli
obiettivi del programma;
   redditivita' ed equilibrio finanziario attuali e prospettici degli
enti e/o organismi promotori dell'iniziativa.
  E'  accordata  priorita'  alle  proposte  presentate  da  enti  e/o
organismi  aventi  struttura ed organizzazione particolarmente adatte
allo svolgimento delle attivita' previste che abbiano gia' dimostrato
buone capacita' operative e di  realizzazione  attraverso  precedenti
collaborazioni    e/o    affidamenti    ottenuti    dalla    pubblica
amministrazione ed in particolare dal  Ministero  dell'agricoltura  e
delle foreste.
  7.  All'istruttoria dei programmi si procedera' tenendo anche conto
della data di presentazione delle domande.