AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
 
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361".
Il D.L. n. 361/1992, di  contenuto  pressoche'  analogo  al  presente
decreto,  non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo  comunicato  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1992.
                               Art. 1.
 
  1.  Al  fine  di  consentire  l'acquisizione  della  documentazione
prescritta,  il  termine   di   settecentotrenta   giorni,   previsto
dall'articolo  32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), e'
prorogato fino al 28 febbraio 1993. ((  Il  Ministro  delle  poste  e
delle  telecomunicazioni,  ai fini del rilascio delle concessioni per
la radiodiffusione televisiva in ambito locale, esaminati  i  ricorsi
in opposizione presentati avverso il decreto del Ministro delle poste
e  delle  telecomunicazioni  del 12 agosto 1992, di cui al comunicato
pubblicato nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. 194 del 19  agosto  1992
))  (b),  (( emana, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  apposito
provvedimento   con   cui   ridetermina   gli   allegati  al  decreto
ministeriale predetto, rendendo unica la graduatoria per ogni  bacino
di  utenza  ed  annullando  la  distinzione  tra emittenti locali con
copertura inferiore o superiore al 70 per cento  del  territorio  del
bacino stesso. ))
  2.  Al  fine  di definire per le trasmissioni in codice un apposito
regolamento, da emanarsi con il procedimento  previsto  dall'articolo
36  della  legge  6  agosto  1990, n. 223 (a), il termine predetto e'
prorogato fino al 28 febbraio 1993, anche nei confronti dei  soggetti
che  sono  inclusi  nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della
concessione in ambito nazionale, approvato con decreto  del  Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano
trasmettere  in  codice.  In  ogni caso le istanze di concessione per
trasmissioni in codice gia' presentate non potranno essere convertite
in istanze di concessione per trasmissioni non codificate.
(( 3. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato fino al 30         ))
(( novembre 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla      ))
(( legge 6 agosto 1990, n. 223    (a),    a proseguire             ))
(( nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora. Il    ))
(( Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai     ))
(( soggetti autorizzati dall'articolo 32 della citata legge n. 223 ))
(( del 1990    (a),    a proseguire nell'esercizio degli impianti  ))
(( per la radiodiffusione sonora, le relative concessioni, per un  ))
(( periodo di due anni, purche' in possesso dei requisiti previsti ))
(( dall'articolo 16, commi 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18, e ))
(( dall'articolo 17, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del    ))
(( 1990    (a),    dalla data di entrata in vigore della legge di  ))
(( conversione del presente decreto. Conseguentemente lo schema di ))
(( piano di assegnazione delle radiofrequenze per la               ))
(( radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal   ))
(( Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni e   ))
(( alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31       ))
(( maggio 1994. Le regioni e le province autonome esprimono parere ))
(( entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano.    ))
(( Coloro che ottengono le concessioni ai sensi del presente comma ))
(( possono operare con gli impianti di radiodiffusione sonora e    ))
(( con i collegamenti di telecomunicazione eserciti alla data del  ))
(( rilascio delle concessioni stesse, purche' censiti ai sensi     ))
(( dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990   ))
((    (a),    ed eventualmente modificati, ai sensi dell'articolo  ))
(( 32, comma 2, della medesima legge    (a),    dallo stesso       ))
(( esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia    ))
(( acquisiti.                                                      ))
      3-bis. (( Al termine del periodo di due anni di cui al comma ))
(( 3 del presente articolo, il rilascio delle concessioni per la   ))
(( radiodiffusionie sonora puo' avvenire esclusivamente a favore   ))
(( di coloro che hanno presentato la domanda di cui all'articolo   ))
(( 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 )) (a), (( e che ))
(( hanno ottenuto la concessione ai sensi del                      ))
(( medesimo comma 3. Il rilascio delle concessioni per la          ))
(( radiodiffusione sonora deve avvenire sulla base dei criteri     ))
(( oggettivi di cui all'articolo 16, comma 17, della citata legge  ))
(( n. 223 del 1990    (a),    sussistenti alla data del bando di   ))
(( cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della  ))
(( Repubblica 27 marzo 1992, n. 255    (c),    da emanare almeno   ))
(( centottanta giorni prima della scadenza del suddetto periodo di ))
(( due anni.                                                       ))
      3-ter. (( Le norme di cui all'articolo 34, comma 3, della    ))
(( legge 6 agosto 1990, n. 223    (a),    non si applicano alle    ))
(( concessioni previste per le imprese di radiodiffusione sonora   ))
(( di cui al comma 3 del presente articolo. Durante il periodo di  ))
(( due anni di cui al comma 3 del presente articolo sono           ))
(( consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprieta' di      ))
(( intere aziende radiofoniche da un concessionario ad un altro    ))
(( concessionario, nonche' i trasferimenti di proprieta' di cui    ))
(( all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 223 del 1990    ))
(( (a).    Sono altresi' consentite, secondo le procedure di cui   ))
(( all'articolo 32, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990 )) ))
(( (a),    le modifiche operative, tecniche e strutturali rese     ))
(( necessarie da motivate situazioni quali sfratto, trasferimento  ))
(( dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico     ))
(( generale, ordinanze della pubblica amministrazione e            ))
(( ottemperanza agli obblighi di legge.                            ))
      3-quater. (( I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1,     ))
(( della legge 6 agosto 1990, n. 223    (a),    che hanno          ))
(( inoltrato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,   ))
(( nel termine previsto da tale disposizione, domanda di           ))
(( concessione per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale,  ))
(( allegando la comunicazione di cui all'articolo 32, comma 3,     ))
(( della medesima legge    (a),    qualora intendano rinunciare    ))
(( alla domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in    ))
(( ambito nazionale, sono ammessi a presentare domanda di          ))
(( concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale      ))
(( entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della     ))
(( legge di conversione del presente decreto.                      ))
      3-quinquies. (( Gli obblighi di cauzione cui sono tenuti, ai ))
(( sensi dell'articolo 16, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n.  ))
(( 223    (a),    i soggetti di cui al medesimo articolo 16, comma ))
(( 8, lettere a) e    b) (a),    possono essere assolti fino al    ))
(( momento del rilascio delle concessioni di cui al comma 3 del    ))
(( presente articolo.                                              ))
      3-sexies. (( In deroga alle disposizioni di cui all'articolo ))
(( 22, comma 1, lettere    a), c) e f)    , della legge 6 agosto   ))
(( 1990, n. 223    (a),    per il periodo di due anni di cui al    ))
(( comma 3 del presente articolo, i titolari delle concessioni per ))
(( la radiodiffusione sonora a carattere commerciale e delle       ))
(( autorizzazioni                                                  ))
(( per la trasmissione di programmi in contemporanea di            ))
(( cui all'articolo 21 della citata legge n. 223 del 1990    (a),  ))
((    sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure     ))
(( seguenti:                                                       ))
(( a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito      ))
(( locale; lire cinque milioni con riferimento alla prima          ))
(( provincia comunque servita e lire un milione per ogni altra     ))
(( provincia comunque servita, fino ad un massimo di lire quindici ))
(( milioni;                                                        ))
(( b) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito      ))
(( nazionale: lire due milioni per ogni provincia comunque         ))
(( servita, fino ad un massimo di lire cento milioni;              ))
(( c) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 della citata    ))
(( legge n. 223 del 1990    (a),    concernenti la trasmissione di ))
(( programmi radiofonici: lire cinquecentomila per ogni provincia  ))
(( servita.                                                        ))
      3-septies. (( Nel corso del periodo di due anni di cui al    ))
(( comma 3 del presente articolo nei casi di recidiva di cui       ))
(( all'articolo 31, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223     ))
(( (a),    il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in      ))
(( deroga alla disposizione di cui al medesimo comma 5    (a),     ))
(( propone direttamente la revoca della concessione.               ))
      3-octies. (( I privati autorizzati alla prosecuzione         ))
(( dell'esercizio degli impianti ai sensi dell'articolo 32, comma  ))
(( 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223    (a),    che impieghino  ))
(( non piu' di quattro trasmettitori, ciascuno di potenza non      ))
(( superiore a 400 watt, per il periodo di due anni di cui al      ))
(( comma 3 del presente articolo, sono esentati dal pagamento dei  ))
(( canoni di cui al comma 3- sexies    del presente articolo,   ))
(( nonche' dagli obblighi di cauzione di cui all'articolo 16,      ))
(( comma 8 della citata legge n. 223 del 1990    (a).              ))
  4.  Fino  al  30 novembre 1993 e' altresi', prorogato il termine di
novanta giorni previsto dall'articolo 34,  comma  6,  della  predetta
legge n. 223 del 1990 (a).
______
             (a)  Si  riporta,  secondo  l'ordine  progressivo  degli
          articoli,  il  testo  delle  disposizioni  della  legge  n.
          223/1/990  (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico
          e privato) alle quali il presente articolo fa rinvio:
             "Art. 13  (Trasferimenti  di  proprieta'  delle  imprese
          radiotelevisive e relative comunicazioni). - 1. Deve essere
          data    comunicazione    scritta   al   Garante   ai   fini
          dell'iscrizione nel registro di cui  all'art.  12  di  ogni
          trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite
          in  forma  individuale ovvero di azioni o quote di societa'
          soggette all'obbligo dell'iscrizione di  cui  all'art.  12,
          comma 2, che interessino piu' del 10 per cento del capitale
          sociale   e   quando   successivi  trasferimenti  di  quote
          inferiori al 10 per cento  abbiano  superato  tale  limite;
          tale  limite  e' ridotto al 2 per cento per le societa' per
          azioni quotate in borsa. La comunicazione deve essere  data
          con  atto notificato ai sensi di legge da entrambe le parti
          interessate entro dieci giorni dal trasferimento".
          "Art. 16 (Concessione per l'installazione e l'esercizio  di
          impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata). -
          1-4
           (Omissis).
             5.  La radiodiffusione sonora a carattere comunitario e'
          caratterizzata dall'assenza dello  scopo  di  lucro  ed  e'
          esercitata  da  fondazioni, associazioni riconosciute e non
          riconosciute che siano espressione di  particolari  istanze
          culturali, etniche, politiche e religiose, nonche' societa'
          cooperative  costituite  ai sensi dell'art. 2511 del codice
          civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di
          un  servizio  di   radiodiffusione   sonora   a   carattere
          culturale,  etnico,  politico  e religioso, e che prevedano
          nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b)  e  c)
          dell'art.  26  del decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello Stato 14 dicembre 1947, n.    1577,  ratificato,  con
          modificazioni,  della  legge  2  aprile  1951, n.   302. La
          relativa  concessione  e'  rilasciata  senza   obbligo   di
          cauzione,  sia  in ambito nazionale che locale, ai soggetti
          predetti i quali  si  obblighino  a  trasmettere  programmi
          originali  autoprodotti  che hanno riferimento alle istanze
          indicate  per  lameno  il  50  per  cento  dell'orario   di
          trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21.
          Non  sono  considerate  programmi originali autoprodotti le
          trasmissioni di brani  musicali  intervallate  da  messaggi
          pubblicitari  e  da  brevi  commenti  del  conduttore della
          stessa trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di
          cui all'art. 36.
             6. (Omissis).
             7.  La  concessione  per  la  radiodiffusione  sonora  a
          carattere  commerciale  in  ambito nazionale nonche' per la
          radiodiffusione televisiva in ambito nazionale puo'  essere
          rilasciata  esclusivamente a societa' di capitali o cooper-
          ative, costituite in Italia o in altri  Stati  appartenenti
          alla  Comunita' economica europea, con capitale sociale non
          inferiore a 3  miliardi  di  lire  se  ha  per  oggetto  la
          radiodiffusione  televisiva ovvero a 500 milioni di lire se
          ha per oggetto la radiodiffusione sonora.
             8. La concessione per la radiodiffusione  televisiva  in
          ambito locale puo' essere rilasciata esclusivamente a:
               a)  persone  fisiche,  in  possesso della cittadinanza
          italiana o di  uno  degli  altri  Stati  appartenenti  alla
          Comunita'  economica  europea, che prestino cauzione per un
          importo  non  inferiore  a  lire  300  milioni  secondo  le
          modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 36;
               b)   enti  di  cui  all'art.  12  del  codice  civile,
          riconosciuti  dallo  Stato  italiano  o  da   altri   Stati
          appartenenti alla Comunita' economica europea, che prestino
          cauzione  non  inferiore  a  lire  300  milioni  secondo le
          modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 36;
               c) societa' costituite in  Italia  o  in  altri  Stati
          appartenenti   alla   Comunita'   economica   europea,   ad
          esclusione  delle  societa'  semplici,  con  capitale   non
          inferiore a lire 300 milioni.
             9.  La  concessione  per  la  radiodiffusione  sonora in
          ambito  locale  a   carattere   commerciale   puo'   essere
          rilasciata  esclusivamente  ai soggetti di cui alle lettere
          a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono  per
          essi ridotti ad un terzo.
             10.   Le  societa'  richiedenti  la  concessione  devono
          possedere  all'atto  della  domanda  i  requisiti  di   cui
          all'art. 17, commi 1 e 2.
             11. La concessione non puo' essere rilasciata a societa'
          che   non   abbiano  per  oggetto  sociale  l'esercizio  di
          attivita' radiotelevisiva, editoriale o comunque  attinente
          all'informazione ed allo spettacolo.
             12.  La  concessione  non puo' essere rilasciata ad enti
          pubblici,  anche  economici,  a   societa'   a   prevalente
          partecipazione   pubblica  e  ad  aziende  ed  istituti  di
          credito.
             13. La concessione non puo', altresi', essere rilasciata
          a coloro che abbiano riportato condanne  a  pena  detentiva
          per  delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure
          di prevenzione previste dalla legge 27  dicembre  1956,  n.
          1423,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, o alle
          misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e  seguenti
          del  codice penale. La concessione non puo' essere altresi'
          rilasciata a coloro ai quali ne sia stata  revocata  altra,
          ottenuta anche per ambito locale diverso.
             14.  Ai  fini  dell'applicazione dei divieti previsti al
          comma 13 nei confronti delle societa' di  capitali,  si  ha
          riguardo  alle  persone  degli amministratori. Per le altre
          societa' si ha riguardo alle persone degli amministratori e
          dei soci.
             15. Alle concessioni previste dalla  presente  legge  si
          applicano  le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis,
          10-ter, 10-quater e  10-quinquies  della  legge  31  maggio
          1965,   n.   575,   e   successive  modificazioni,  nonche'
          dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
             16. (Omissis).
             17. Il rilascio della concessione avviene sulla base  di
          criteri  oggettivi  che  tengano  conto della potenzialita'
          economica, della qualita' della programmazione  prevista  e
          dei   progetti   radioelettrici   e   tecnologici.   Per  i
          richiedenti  che  abbiano  gia'   effettuato   trasmissioni
          radiotelevisive  si  tiene  anche  conto della presenza sul
          mercato,  delle  ore  di  trasmissione  effettuate,   della
          qualita'   dei   programmi,   delle  quote  percentuali  di
          spettacoli  e   servizi   informativi   autoprodotti,   con
          particolare  riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di
          cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987,  n.  67,  del
          personale  dipendente con particolare riguardo a quello con
          contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati.
          In sede di rinnovo si tiene altresi' conto delle  eventuali
          sanzioni  comminate  ai  sensi della presente legge. Con il
          regolamento di cui all'art. 36 sono stabiliti le  modalita'
          ed  ogni  altro  elemento  utile  per  il rilascio e per il
          rinnovo della concessione.
             18. E' comunque requisito  essenziale  per  il  rilascio
          della   concessione   in   ambito   locale   l'impegno  dei
          richiedenti a  destinare  almeno  il  20  per  cento  della
          programmazione settimanale all'informazione locale (notizie
          e  servizi)  e a programmi comunque legati alla realta' lo-
          cale di carattere non commerciale".
             "Art.  17  (Disposizioni  sulle  societa'  titolari   di
          concessione e sui trasferimenti). - 1. La maggioranza delle
          azioni  o delle quote delle societa' concessionarie private
          costituite in forma di societa' per azioni, in  accomandita
          per  azioni  o  a  responsabilita'  limitata, e comunque un
          numero di azioni o quote che consenta  il  controllo  delle
          societa'   stesse   o   il   loro  collegamento,  non  puo'
          appartenere o in qualunque modo essere intestata a  persone
          fisiche,  giuridiche,  societa',  con  o senza personalita'
          giuridica, di cittadinanza o  nazionalita'  estera,  ne'  a
          societa' fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o
          quote  delle  societa'  che  direttamente  o indirettamente
          controllino le societa' concessionarie private.  I  divieti
          di  cui  ai  precedenti periodi relativamente alle societa'
          estere  non  si  applicano  nei   confronti   di   societa'
          costituite  in  Stati appartenenti alla Comunita' economica
          europea o in Stati che pratichino nei confronti dell'Italia
          un trattamento di reciprocita'.   I titolari  di  quote  di
          partecipazione a societa' concessionarie private non aventi
          personalita'  giuridica  devono possedere la cittadinanza o
          la nazionalita' italiana o di uno degli Stati  appartenenti
          alla Comunita' economica europea.
             2.  Qualora  i concessionari privati siano costituiti in
          forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a
          responsabilita'  limitata,  la  maggioranza  delle   azioni
          aventi   diritto  di  voto  e  delle  quote  devono  essere
          intestate a persone fisiche o a societa' in nome collettivo
          o in accomandita semplice ovvero a societa' per azioni,  in
          accomandita per azioni o a responsabilita' limitata purche'
          siano   comunque   individuabili  le  persone  fisiche  che
          detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto".
             "Art.  21  (Autorizzazione  per   la   trasmissione   di
          programmi  in  contemporanea).  -  1.  La  trasmissione  di
          programmi  in  contemporanea  da  parte  di   concessionari
          privati  per  la  radiodiffusione  sonora  o  televisiva in
          ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi,  e'
          subordinata  ad  autorizzazione  rilasciata con decreto del
          Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla  base
          di  preventive  intese  tra  i concessionari privati che la
          richiedano.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  ai   singoli
          concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti
          secondo  le  forme previste dal regolamento di cui all'art.
          36.
             2.   L'autorizzazione   abilita   a    trasmettere    in
          contemporanea  per  una durata giornaliera non eccedente le
          sei ore, salvo il  caso  di  trasmissioni  informative  per
          eventi  eccezionali  e  non  prevedibili  secondo  le forme
          previste dal regolamento di cui all'art. 36.
             3. Le  emittenti  che  operano  ai  sensi  del  presente
          articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali".
             "Art.  22  (Canoni  e  tasse).  -  1.  I  titolari delle
          concessioni per radiodiffusione a carattere  commerciale  e
          delle autorizzazioni previste dal presente Capo sono tenuti
          al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:
               a)  per  le  concessioni per radiodiffusione sonora in
          ambito locale:
          lire cinque milioni;
          b) (omissis);
               c) per le concessioni per  radiodiffusione  sonora  in
          ambito  nazionale:  lire  cinque milioni per ogni bacino di
          utenza sonora previsto dal piano di assegnazione fino ad un
          massimo di lire cento milioni;
          d)-e) (omissis);
               f)  per  le  autorizzazioni   di   cui   all'art.   21
          concernenti  la  trasmissione  di programmi radiofonici: un
          milione di lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti".
          "Art. 31 (Sanzioni amministrative di competenza del Garante
          e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni).  1-4
           (Omissis).
             5.  Nei  casi  di recidiva nelle stesse violazioni entro
          l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante  dispone
          la   sospensione   dell'efficacia   della   concessione   e
          dell'autorizzazione per  un  periodo  da  undici  a  trenta
          giorni  e  nei  casi  piu'  gravi  propone  la revoca della
          concessione o dell'autorizzazione".
             "Art.    32     Autorizzazione     alla     prosecuzione
          nell'esercizio).   - 1. I privati, che alla data di entrata
          in vigore della presente legge eserciscono impianti per  la
          radiodiffusione  sonora  o televisiva in ambito nazionale o
          locale e i connessi collegamenti di  telecomunicazione,sono
          autorizzati  a  proseguire  nell'esercizio  degli  impianti
          stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda  per  il
          rilascio   della  concessione  di  cui  all'art.  16  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge e fino al rilascio della concessione stessa
          ovvero fino alla reiezione della  domanda  e  comunque  non
          oltre  settecentotrenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore della presente legge.
             2. Nel tempo che intercorre tra la data  di  entrata  in
          vigore della presente legge e il rilascio della concessione
          ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza
          dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge  non  e' ammessa modificazione della
          funzionalita' tecnico-operativa degli impianti  di  cui  al
          comma   1,   ad   eccezione   di  interventi  derivanti  da
          provvedimenti di  organi  giurisdizionali  o  del  Ministro
          delle poste e delle telecomucazioni con le procedure di cui
          alla   legge  8  aprile  1983,  n.    110,  finalizzati  al
          coordinamento e alla  compatibilita'  elettromagnetica  con
          impianti  radioelettrici ed in particolare con impianti dei
          servizi  pubblici  nazionali  ed  esteri,  dei  servizi  di
          navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti
          private  gia'  esistenti. Sono altresi' ammessi interventi,
          autorizzati   dal   Ministro   delle    poste    e    delle
          telecomunicazioni  con  le  procedure  di  cui alla legge 8
          aprile 1983,  n.  110,  che  non  modifichino  i  parametri
          radioelettrici degli impianti.
             3.  I  privati  di  cui  al  comma  1 sono autorizzati a
          proseguire nell'esercizio  degli  impianti  alla  ulteriore
          condizione  che rendano entro sessanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge   comunicazione
          contenente  i  dati  e  gli  elementi previsti dall'art. 4,
          comma  1,  del  decreto-legge  6  dicembre  1984,  n.  807,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985,
          n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto
          del  Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni 13
          dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  346
          del 18 dicembre 1984.
             4.  E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui
          al presente articolo di frequenze  non  indispensabili  per
          l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
             5.  L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente
          articolo,  ovvero  la   radiodiffusione   di   trasmissioni
          consistenti   in   immagini   o   segnali  sonori  fissi  o
          ripetitivi, comporta la disattivazione  degli  impianti  da
          parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
             6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano anche agli esercenti di impianti  di  ripetizione
          di segnali esteri".
             "Art. 34 (Disposizioni transitorie). - 1-2
             (Omissis).
             3.  In  sede  di prima applicazione della presente legge
          costituisce, a parita' di condizioni, titolo  preferenziale
          per  il  rilascio  della concessione di cui all'articolo 16
          l'esercizio di impianti per  la  radiodiffusione  sonora  e
          televisiva  ai  sensi  dell'art.  32  qualora gli esercenti
          abbiano fatto domanda e rispettino  le  condizioni  di  cui
          allo  stesso  art.  32  e ferma restando l'applicazione dei
          criteri di cui al comma 17 dell'art. 16. Il suddetto titolo
          preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al  comma
          1  dell'art.  13 determinano la decadenza della concessione
          se  effettuati  entro  quattro  anni  dal  rilascio   della
          concessione  stessa qualora la vendita di azioni o di quote
          determini il passaggio del controllo della societa'.
             4-5 (Omissis).
             6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in
          sede di prima applicazione della presente legge, e'  tenuto
          a rilasciare le concessioni di cui al presente articolo non
          oltre   novanta   giorni   dalla  data  di  emanazione  del
          regolamento di cui all'art. 36".
             "Art.  36  (Regolamento  di   attuazione).   -   1.   Il
          regolamento  di  attuazione e' emanato entro novanta giorni
          dall'approvazione del piano di assegnazione con decreto del
          Presidente della Repubblica su proposta del Ministro  delle
          poste  e  delle telecomunicazioni, previa deliberazione del
          Consiglio dei  Ministri,  sentiti  il  Consiglio  superiore
          tecnico    delle    poste,    delle   telecomunicazioni   e
          dell'automazione  e  il  Garante,  nonche'  le   competenti
          commissioni  parlamentari,  che  esprimono  il parere entro
          quindici  giorni  dalla  trasmissione   dello   schema   di
          regolamento.  Con  lo  stesso procedimento sono adottate le
          successive modificazioni del regolamento".
             Il  regolamento  di  attuazione  previsto  nell'art.  36
          soprariportato  e'  stato  emanato  con  il D.P.R. 27 marzo
          1992, n. 255, di cui alla successiva nota (c).
             Per  il  testo  delle  disposizioni   richiamate   negli
          articoli  sopratrascritti  consultare direttamente il testo
          della  legge  n.    223/1990,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  n. 53 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
          n. 185 del 9 agosto 1990.
             (b) Il D.M. 12 agosto 1992 ha approvato  la  graduatoria
          degli  aventi  titolo  al rilascio delle concessioni per la
          radiodiffusione televisiva in ambito locale.
             (c)  Il  testo  dell'art.  23,  comma  1,  del D.P.R. n.
          255/1992 (Regolamento di attuazione della  legge  6  agosto
          1990,  n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo
          pubblico e privato) e' il seguente: "Entro il  31  dicembre
          di   ogni   anno   il   Ministro   delle   poste   e  delle
          telecomunicazioni emana il bando  contenente  l'indicazione
          del  numero delle concessioni che possono essere rilasciate
          per ciascun bacino di utenza o per parti limitate di  detto
          bacino alle emittenti a carattere commerciale".