AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361". Il D.L. n. 361/1992, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1992. Art. 1. 1. Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), e' prorogato fino al 28 febbraio 1993. (( Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini del rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, esaminati i ricorsi in opposizione presentati avverso il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. 194 del 19 agosto 1992 )) (b), (( emana, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposito provvedimento con cui ridetermina gli allegati al decreto ministeriale predetto, rendendo unica la graduatoria per ogni bacino di utenza ed annullando la distinzione tra emittenti locali con copertura inferiore o superiore al 70 per cento del territorio del bacino stesso. )) 2. Al fine di definire per le trasmissioni in codice un apposito regolamento, da emanarsi con il procedimento previsto dall'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), il termine predetto e' prorogato fino al 28 febbraio 1993, anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione in ambito nazionale, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano trasmettere in codice. In ogni caso le istanze di concessione per trasmissioni in codice gia' presentate non potranno essere convertite in istanze di concessione per trasmissioni non codificate. (( 3. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato fino al 30 )) (( novembre 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla )) (( legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), a proseguire )) (( nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora. Il )) (( Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai )) (( soggetti autorizzati dall'articolo 32 della citata legge n. 223 )) (( del 1990 (a), a proseguire nell'esercizio degli impianti )) (( per la radiodiffusione sonora, le relative concessioni, per un )) (( periodo di due anni, purche' in possesso dei requisiti previsti )) (( dall'articolo 16, commi 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18, e )) (( dall'articolo 17, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del )) (( 1990 (a), dalla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto. Conseguentemente lo schema di )) (( piano di assegnazione delle radiofrequenze per la )) (( radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal )) (( Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni e )) (( alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 )) (( maggio 1994. Le regioni e le province autonome esprimono parere )) (( entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano. )) (( Coloro che ottengono le concessioni ai sensi del presente comma )) (( possono operare con gli impianti di radiodiffusione sonora e )) (( con i collegamenti di telecomunicazione eserciti alla data del )) (( rilascio delle concessioni stesse, purche' censiti ai sensi )) (( dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990 )) (( (a), ed eventualmente modificati, ai sensi dell'articolo )) (( 32, comma 2, della medesima legge (a), dallo stesso )) (( esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia )) (( acquisiti. )) 3-bis. (( Al termine del periodo di due anni di cui al comma )) (( 3 del presente articolo, il rilascio delle concessioni per la )) (( radiodiffusionie sonora puo' avvenire esclusivamente a favore )) (( di coloro che hanno presentato la domanda di cui all'articolo )) (( 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 )) (a), (( e che )) (( hanno ottenuto la concessione ai sensi del )) (( medesimo comma 3. Il rilascio delle concessioni per la )) (( radiodiffusione sonora deve avvenire sulla base dei criteri )) (( oggettivi di cui all'articolo 16, comma 17, della citata legge )) (( n. 223 del 1990 (a), sussistenti alla data del bando di )) (( cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della )) (( Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 (c), da emanare almeno )) (( centottanta giorni prima della scadenza del suddetto periodo di )) (( due anni. )) 3-ter. (( Le norme di cui all'articolo 34, comma 3, della )) (( legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), non si applicano alle )) (( concessioni previste per le imprese di radiodiffusione sonora )) (( di cui al comma 3 del presente articolo. Durante il periodo di )) (( due anni di cui al comma 3 del presente articolo sono )) (( consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprieta' di )) (( intere aziende radiofoniche da un concessionario ad un altro )) (( concessionario, nonche' i trasferimenti di proprieta' di cui )) (( all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 223 del 1990 )) (( (a). Sono altresi' consentite, secondo le procedure di cui )) (( all'articolo 32, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990 )) )) (( (a), le modifiche operative, tecniche e strutturali rese )) (( necessarie da motivate situazioni quali sfratto, trasferimento )) (( dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico )) (( generale, ordinanze della pubblica amministrazione e )) (( ottemperanza agli obblighi di legge. )) 3-quater. (( I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, )) (( della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), che hanno )) (( inoltrato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, )) (( nel termine previsto da tale disposizione, domanda di )) (( concessione per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, )) (( allegando la comunicazione di cui all'articolo 32, comma 3, )) (( della medesima legge (a), qualora intendano rinunciare )) (( alla domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in )) (( ambito nazionale, sono ammessi a presentare domanda di )) (( concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale )) (( entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della )) (( legge di conversione del presente decreto. )) 3-quinquies. (( Gli obblighi di cauzione cui sono tenuti, ai )) (( sensi dell'articolo 16, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. )) (( 223 (a), i soggetti di cui al medesimo articolo 16, comma )) (( 8, lettere a) e b) (a), possono essere assolti fino al )) (( momento del rilascio delle concessioni di cui al comma 3 del )) (( presente articolo. )) 3-sexies. (( In deroga alle disposizioni di cui all'articolo )) (( 22, comma 1, lettere a), c) e f) , della legge 6 agosto )) (( 1990, n. 223 (a), per il periodo di due anni di cui al )) (( comma 3 del presente articolo, i titolari delle concessioni per )) (( la radiodiffusione sonora a carattere commerciale e delle )) (( autorizzazioni )) (( per la trasmissione di programmi in contemporanea di )) (( cui all'articolo 21 della citata legge n. 223 del 1990 (a), )) (( sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure )) (( seguenti: )) (( a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito )) (( locale; lire cinque milioni con riferimento alla prima )) (( provincia comunque servita e lire un milione per ogni altra )) (( provincia comunque servita, fino ad un massimo di lire quindici )) (( milioni; )) (( b) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito )) (( nazionale: lire due milioni per ogni provincia comunque )) (( servita, fino ad un massimo di lire cento milioni; )) (( c) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 della citata )) (( legge n. 223 del 1990 (a), concernenti la trasmissione di )) (( programmi radiofonici: lire cinquecentomila per ogni provincia )) (( servita. )) 3-septies. (( Nel corso del periodo di due anni di cui al )) (( comma 3 del presente articolo nei casi di recidiva di cui )) (( all'articolo 31, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 )) (( (a), il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in )) (( deroga alla disposizione di cui al medesimo comma 5 (a), )) (( propone direttamente la revoca della concessione. )) 3-octies. (( I privati autorizzati alla prosecuzione )) (( dell'esercizio degli impianti ai sensi dell'articolo 32, comma )) (( 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), che impieghino )) (( non piu' di quattro trasmettitori, ciascuno di potenza non )) (( superiore a 400 watt, per il periodo di due anni di cui al )) (( comma 3 del presente articolo, sono esentati dal pagamento dei )) (( canoni di cui al comma 3- sexies del presente articolo, )) (( nonche' dagli obblighi di cauzione di cui all'articolo 16, )) (( comma 8 della citata legge n. 223 del 1990 (a). )) 4. Fino al 30 novembre 1993 e' altresi', prorogato il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 34, comma 6, della predetta legge n. 223 del 1990 (a). ______ (a) Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni della legge n. 223/1/990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 13 (Trasferimenti di proprieta' delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni). - 1. Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 12 di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 12, comma 2, che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale e quando successivi trasferimenti di quote inferiori al 10 per cento abbiano superato tale limite; tale limite e' ridotto al 2 per cento per le societa' per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve essere data con atto notificato ai sensi di legge da entrambe le parti interessate entro dieci giorni dal trasferimento". "Art. 16 (Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata). - 1-4 (Omissis). 5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario e' caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed e' esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonche' societa' cooperative costituite ai sensi dell'art. 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, della legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione e' rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per lameno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di cui all'art. 36. 6. (Omissis). 7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonche' per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale puo' essere rilasciata esclusivamente a societa' di capitali o cooper- ative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora. 8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale puo' essere rilasciata esclusivamente a: a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 36; b) enti di cui all'art. 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 36; c) societa' costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, ad esclusione delle societa' semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni. 9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale puo' essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo. 10. Le societa' richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'art. 17, commi 1 e 2. 11. La concessione non puo' essere rilasciata a societa' che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attivita' radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo. 12. La concessione non puo' essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a societa' a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito. 13. La concessione non puo', altresi', essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non puo' essere altresi' rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso. 14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle societa' di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre societa' si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci. 15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 16. (Omissis). 17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialita' economica, della qualita' della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano gia' effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualita' dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresi' conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con il regolamento di cui all'art. 36 sono stabiliti le modalita' ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione. 18. E' comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione locale (notizie e servizi) e a programmi comunque legati alla realta' lo- cale di carattere non commerciale". "Art. 17 (Disposizioni sulle societa' titolari di concessione e sui trasferimenti). - 1. La maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' concessionarie private costituite in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, e comunque un numero di azioni o quote che consenta il controllo delle societa' stesse o il loro collegamento, non puo' appartenere o in qualunque modo essere intestata a persone fisiche, giuridiche, societa', con o senza personalita' giuridica, di cittadinanza o nazionalita' estera, ne' a societa' fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' concessionarie private. I divieti di cui ai precedenti periodi relativamente alle societa' estere non si applicano nei confronti di societa' costituite in Stati appartenenti alla Comunita' economica europea o in Stati che pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocita'. I titolari di quote di partecipazione a societa' concessionarie private non aventi personalita' giuridica devono possedere la cittadinanza o la nazionalita' italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Comunita' economica europea. 2. Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche o a societa' in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata purche' siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto". "Art. 21 (Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea). - 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, e' subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione e' rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36. 2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36. 3. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali". "Art. 22 (Canoni e tasse). - 1. I titolari delle concessioni per radiodiffusione a carattere commerciale e delle autorizzazioni previste dal presente Capo sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti: a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinque milioni; b) (omissis); c) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano di assegnazione fino ad un massimo di lire cento milioni; d)-e) (omissis); f) per le autorizzazioni di cui all'art. 21 concernenti la trasmissione di programmi radiofonici: un milione di lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti". "Art. 31 (Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni). 1-4 (Omissis). 5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi piu' gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione". "Art. 32 Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio). - 1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione,sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'art. 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' ammessa modificazione della funzionalita' tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomucazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilita' elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private gia' esistenti. Sono altresi' ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti. 3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984. 4. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione di segnali esteri". "Art. 34 (Disposizioni transitorie). - 1-2 (Omissis). 3. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce, a parita' di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'art. 32 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso art. 32 e ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell'art. 16. Il suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comma 1 dell'art. 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo della societa'. 4-5 (Omissis). 6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in sede di prima applicazione della presente legge, e' tenuto a rilasciare le concessioni di cui al presente articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'art. 36". "Art. 36 (Regolamento di attuazione). - 1. Il regolamento di attuazione e' emanato entro novanta giorni dall'approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante, nonche' le competenti commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento. Con lo stesso procedimento sono adottate le successive modificazioni del regolamento". Il regolamento di attuazione previsto nell'art. 36 soprariportato e' stato emanato con il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 255, di cui alla successiva nota (c). Per il testo delle disposizioni richiamate negli articoli sopratrascritti consultare direttamente il testo della legge n. 223/1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1990. (b) Il D.M. 12 agosto 1992 ha approvato la graduatoria degli aventi titolo al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale. (c) Il testo dell'art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 255/1992 (Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e' il seguente: "Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana il bando contenente l'indicazione del numero delle concessioni che possono essere rilasciate per ciascun bacino di utenza o per parti limitate di detto bacino alle emittenti a carattere commerciale".