AVVERTENZA:
   Il titolo del presente  decreto  e'  stato  modificato  nel  testo
soprariportato dalla legge di conversione.
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363".
Il  D.L.  n.  363/1992,  di  contenuto pressoche' analogo al presente
decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei  termini
costituzionali  (il  relativo  comunicato  e'  stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 247 del 20 ottobre 1992).
   La legge di conversione del presente decreto, oltre  a  convertire
il  decreto  ed  a  sanare gli effetti del D.L. n. 363/1992 (art. 1),
contiene anche altre disposizioni (articoli  2-4)  il  cui  testo  e'
riportato in appendice).
                               Art. 1.
  1.  In  attesa  della  trasformazione dell'intervento straordinario
attraverso un graduale passaggio  ad  una  gestione  ordinaria  degli
interventi  per  le  aree depresse del territorio nazionale, (( anche
attraverso il ripristino della  dotazione  finanziaria  di  cui  alla
legge  1   marzo  1986,  n.  64  )) (a), garantendo la continuita' di
sviluppo dei territori meridionali, e' autorizzata la spesa  di  lire
((  13.800  ))  miliardi  per  il  finanziamento degli incentivi alle
attivita' produttive di cui alla legge  1   marzo  1986,  n.  64,  in
ragione  di  lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi
per l'anno 1993 e lire (( 3.075 )) miliardi  per  l'anno  1994.  Alla
ripartizione  del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli anni
successivi si provvede con legge finanziaria. Gli  impegni  di  spesa
possono  essere  assunti  anche  in  eccedenza  alle  predette  quote
annuali.
(( 1- bis.       Per gli interventi di cui al decreto-legge 30     ))
(( dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni,           ))
(( dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive               ))
(( modificazioni (b),  e' autorizzata l'ulteriore spesa di         ))
(( lire 200 miliardi per l'anno 1994.                              ))
(( 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione          ))
(( economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il         ))
(( coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito    ))
(( delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data   ))
(( di entrata in vigore della legge di conversione del presente    ))
(( decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei   ))
(( ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle  ))
(( agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:                  ))
(( a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione   ))
(( netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla  ))
(( vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in    ))
(( materia di concorrenza e di aiuti regionali;                    ))
(( b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere        ))
(( effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e ))
(( per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento         ))
(( straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio ))
(( nazionale, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale    ))
(( identificati nella stessa delibera;                             ))
(( c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando       ))
(( meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita'   ))
(( delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino          ))
(( duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza  ))
(( mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle   ))
(( domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le       ))
(( iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante  ))
(( il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;                       ))
(( d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione   ))
(( dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le ))
(( agevolazioni industriali con provvedimento di concessione       ))
(( provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai       ))
(( maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede  ))
(( di consuntivo.                                                  ))
  3.  Restano  ferme le disposizioni della legge 1  marzo 1986, n. 64
(a), per gli interventi di agevolazione alle attivita' produttive che
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto  1992,  n.
363 (c), risultavano:
    a) inseriti nei contratti di programma gia' approvati dal CIPI ((
o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della
legge 1  marzo 1986, n. 64 )) (a);
    b)  deliberati  in  linea  tecnica dall'Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno;
    c) relativi a centri  di  ricerca  e  progetti  di  ricerca,  non
inclusi  nei  contratti di programma, per i quali e' stato emanato il
provvedimento di ammissibilita';
(( d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di     ))
(( credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi            ))
(( dell'articolo 9, comma 14, della legge 1  marzo 1986,           ))
(( n. 64  (a),  fino alla concorrenza massima di lire 200          ))
(( miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del            ))
(( presente articolo;                                              ))
(( e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati    ))
(( anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge  ))
(( 14  agosto  1992,  n.  363  (c), ivi  comprese quelle riferite  ))
(( ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di      ))
(( programma e degli accordi di programma, purche' siano stati     ))
(( avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data     ))
(( ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il ))
(( contratto di locazione finanziaria con le societa'              ))
(( convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di  ))
(( credito abilitati.                                              ))
((    3-bis. (( Gli interventi richiesti con domanda acquisita     ))
(( dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in  ))
(( vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363    (c),    che  ))
(( non rientrano in quelli di cui alle lettere    a), b), c), d)   ))
(( ed e)    del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma ))
(( 2.                                                              ))
((    3-ter.    In ogni caso il provvedimento di concessione per   ))
(( gli interventi di cui al comma 3, lettera e), ha durata         ))
(( limitata a ventiquattro mesi, termine entro il quale il         ))
(( programma di investimento deve essere completato; detto termine ))
(( puo' essere eccezionalmente prorogato per non oltre sei mesi    ))
(( per cause di forza maggiore.                                    ))
  4.  Gli stanziamenti gia' individuati dal CIPI per la realizzazione
dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti dall'Agenzia
per le agevolazioni industriali,  con  provvedimento  di  concessione
provvisoria,  non  potranno essere aumentati in relazione ai maggiori
importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo.
  5.  Ai  programmi  cofinanziati  con  i  fondi  strutturali   della
Comunita'  europea  sono  assicurate le risorse di cassa disponibili,
necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di  competenza
nazionale.  A tal fine l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno provvede alle relative erogazioni con priorita'  rispetto
ad   ogni   altra   destinazione.   Per   agevolare   l'utilizzo  dei
finanziamenti   diretti   alla   realizzazione    degli    interventi
cofinanziati  dalla  CEE,  il  CIPE,  entro la data del 31 gennaio di
ciascun anno, individua le risorse della legge 1  marzo 1986,  n.  64
(a),  destinate  dalle  regioni ai medesimi interventi. Dette risorse
affluiscono al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5  della  legge
16  aprile  1987,  n.  183  (d), per il successivo trasferimento alle
regioni secondo le norme in vigore.
  6. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con delibera CIPE  del
3 agosto 1988 al conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 13
della  legge 1  marzo 1986, n. 64 (a), fa carico sulla autorizzazione
di spesa di cui al comma 1 ed e' inscritta, in ragione  di  lire  300
miliardi  per  l'anno  1992 e di lire 450 miliardi per ciascuno degli
anni 1993-1994, sul capitolo  8816  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  tesoro  per  gli  anni  suddetti.  La  disponibilita'
riveniente per  effetto  di  quanto  precede  e'  corrispondentemente
portata  ad  integrazione  delle  risorse  destinate al finanziamento
degli incentivi alle attivita' produttive di cui alla citata legge n.
64 del 1986 (a).
 7. Le risorse dei fondi strutturali comunitari programmate  per  gli
esercizi  1989,  1990,  1991  e  1992  e  non  ancora impegnate al 31
dicembre 1992, sono proposte dalle competenti  amministrazioni  dello
Stato,  sentite  le regioni interessate, per la revoca da parte della
Commissione CEE per essere  destinate  al  cofinanziamento  di  altri
interventi  ((  con  priorita'  nei  territori  in  cui ricadono )) i
finanziamenti revocati. Le risorse impegnate al 31 dicembre  1991  in
relazione   ai   programmi  approvati  che  non  abbiano  dato  luogo
all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e non spese
almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre 1992, sono  proposte
alla  Commissione  delle  Comunita'  europee  per  essere  revocate e
successivamente  riprogrammate  per  la  parte  corrispondente   alla
percentuale non spesa: conseguentemente si procede alla rimodulazione
delle relative quote di cofinanziamento nazionale.
(( 8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli  ))
(( investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo,       ))
(( nonche' per la concessione delle agevolazioni previste dal      ))
(( comma 2, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, e'    ))
(( autorizzato il ricorso a mutui il cui onere, per capitale ed    ))
(( interessi, e' assunto a totale carico del bilancio dello Stato, ))
(( da contrarre tramite primari istituti di credito identificati   ))
(( dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del        ))
(( bilancio e della programmazione economica, per il complessivo   ))
(( importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000       ))
(( miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire    ))
(( 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel   ))
(( secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non         ))
(( impegnata nell'anno precedente. Qualora alla realizzazione dei  ))
(( progetti intervengano altre amministrazioni con risorse         ))
(( proprie, si provvede con gli accordi di programma, come         ))
(( disciplinati dalla delibera CIPE del                            ))
(( 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario alla     ))
(( Gazzetta Ufficiale    n. 43 del 21 febbraio 1987    (e).    Il  ))
(( CIPE delibera, previo parere delle competenti commissioni       ))
(( permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei       ))
(( deputati, la programmazione dei progetti strategici nei limiti  ))
(( delle disponibilita' di cui alla citata legge 1  marzo 1986, n. ))
(( 64    (a),    e al presente comma.                              ))
  9.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per  gli
interventi   straordinari   nel   Mezzogiorno,   sentite  le  regioni
interessate, alla revoca dei finanziamenti relativi  agli  interventi
finanziati  sui  piani  annuali di attuazione, rientranti anche nella
competenza regionale, che  non  risultino  avviati  entro  i  termini
previsti  nei rispettivi atti programmatico-convenzionali. Le risorse
oggetto delle revoche vengono acquisite alla  programmazione  per  il
finanziamento  di  interventi  previsti  dal  presente  decreto,  con
priorita'  per  gli  interventi  localizzati  nei  territori  in  cui
ricadono i finanziamenti revocati.
(( 10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi          ))
(( amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo      ))
(( sviluppo del Mezzogiorno, nonche' degli enti di promozione per  ))
(( lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all'articolo 6 della legge  ))
(( 1  marzo 1986, n. 64    (a).                                    ))
((    11-12.    (Soppressi dalla legge di conversione).            ))
  13.  All'onere  derivante  dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800  miliardi
per  l'anno  1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso
quello valutato in lire 450 miliardi  per  l'anno  1993  e  lire  900
miliardi  per l'anno 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 8, si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1992,
all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.
  14. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8
novembre 1991, n. 360 (f), si intendono riferite anche all'erogazione
della  somma di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 aprile 1991,
n. 134 (g), per le finalita' ivi previste.
  15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a)  Si  trascrive,  secondo  l'ordine progressivo degli
          articoli,  il  testo  delle  disposizioni  della  legge  n.
          64/1986,    sulla   disciplina   organica   dell'intervento
          straordinario  nel  Mezzogiorno,  alle  quali  il  presente
          articolo fa rinvio:
             "Art.   6  (Enti  di  promozione  per  lo  sviluppo  del
          Mezzogiorno).   -  1.  Per  la  promozione  e  l'assistenza
          tecnica  delle  attivita'  ed  iniziative che concorrono al
          raggiungimento degli  obiettivi  del  programma  triennale,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni  -
          anche  in deroga alla legislazione vigente in materia e, in
          tal caso, previo parere della commissione parlamentare  per
          l'esercizio  dei poteri di controllo sulla programmazione e
          sull'attuazione degli interventi  ordinari  e  straordinari
          nel  Mezzogiorno  -  per  il  riordinamento degli enti gia'
          collegati alla cessata Cassa per il  Mezzogiorno  in  vista
          del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:
               a)   favorire   la   formazione  di  nuove  iniziative
          economiche nei vari settori produttivi;
               b) consolidare le strutture imprenditoriali  esistenti
          sulla   base  di  programmi  aziendali  di  sviluppo  o  di
          ristrutturazione;
               c) fornire agli operatori locali, pubblici e  privati,
          assistenza  tecnica  qualificata  al  fine di accrescere la
          produttivita', introdurre nuove tecnologie  e  favorire  la
          diffusione  e  il trasferimento dei risultati della ricerca
          applicata.
             2. Il riordinamento  degli  enti  predetti,  che  potra'
          prevedere  modifiche  nel  relativo assetto organizzativo e
          istituzionale, sara' effettuato sulla  base  del  programma
          triennale in conformita' dei seguenti criteri:
               a)   la   Societa'  finanziaria  agricola  meridionale
          (Finam) ha per oggetto attivita'  di  valorizzazione  della
          produzione  agricola  e  zootecnica,  ivi comprese la prima
          trasformazione dei prodotti agricoli e la  sperimentazione,
          nonche' attivita' concernenti la forestazione produttiva;
               b)  la  Societa' finanziaria meridionale (Fime) ha per
          oggetto attivita' per la promozione  e  lo  sviluppo  delle
          piccole  e  medie  imprese industriali, ivi comprese quelle
          atte a favorire la locazione finanziaria;
               c) la Societa' finanziaria nuove iniziative per il Sud
          (Insud) ha per oggetto attivita' per  la  promozione  e  lo
          sviluppo delle imprese turistiche e termali;
               d)  la  societa' Italtrade ha per oggetto attivita' di
          commercializzazione;
               e) il Centro di formazione e  studi  (Formez)  ha  per
          oggetto  l'attivita'  di  formazione e di aggiornamento per
          gli operatori pubblici e privati;
               f)  l'Istituto  di  assistenza   allo   sviluppo   del
          Mezzogiorno (Iasm) ha per oggetto l'attivita' di assistenza
          tecnica   e   di   promozione  per  la  localizzazione  nel
          Mezzogiorno di nuove imprese;
               g) disciplinare e rafforzare la struttura  finanziaria
          anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici
          a  carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi
          di rotazione per finalita' specifiche e la possibilita'  di
          avvalersi,  per  la  provvista  di  fondi  all'estero ed il
          finanziamento delle  iniziative  da  loro  promosse,  degli
          istituti   di   credito   a   medio  termine  operanti  nel
          Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali  di  credito
          speciale;
               h)  prevedere  che le partecipazioni finanziarie siano
          di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte
          con riguardo alla validita' economica delle iniziative;
               i) promuovere e favorire l'innovazione  tecnologica  e
          la  piu'  ampia  diffusione,  nei territori meridionali, di
          servizi reali alle imprese di piccole  e  medie  dimensioni
          operanti  nei  vari  settori  produttivi,  con  particolare
          riguardo alle imprese agricole, industriali,  turistiche  e
          artigiane,  anche  attraverso  la  costituzione di apposite
          societa' con competenza territoriale a base regionale, alle
          quali possono partecipare istituti e  aziende  di  credito,
          societa'   finanziarie,   nonche'  imprenditori  singoli  e
          associati;
               l) favorire, con la partecipazione dei consorzi per le
          aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di
          aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo
          e' perseguito sia mediante la realizzazione e  la  gestione
          di  infrastrutture,  di  rustici  industriali,  di centri e
          servizi commerciali, di  ogni  altro  servizio  reale  alle
          imprese  e di servizi sociali essenziali, sia attraverso la
          acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di
          terreni occorrenti per gli insediamenti  avvalendosi  delle
          agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalita'
          e procedure indicate dal programma triennale;
               m)   assicurare,  direttamente  o  indirettamente,  la
          promozione e l'assistenza tecnica in materia  di  studi  di
          fattibilita'    e    di    programmazione   economica,   di
          progettazione  di  massima  ed  esecutiva   a   favore   di
          amministrazioni  regionali,  enti  pubblici ed enti locali,
          anche al fine di costituire un patrimonio progetti  per  le
          opere pubbliche;
               n)   garantire   il   coordinamento   delle  attivita'
          promozionali e dei servizi reali e finanziari;
               o)  promuovere  e  sostenere   una   piu'   efficiente
          manutenzione  e  gestione  delle opere gia' realizzate e di
          quelle finanziate ai  sensi  della  presente  legge,  anche
          attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali,
          con   la  partecipazione  di  enti  pubblici,  nazionali  e
          regionali,  sia  di  societa'  a  partecipazione   pubblica
          avvalendosi  anche delle strutture tecniche e del personale
          della cessata Cassa per il Mezzogiorno;
               p)  promuovere  e  sostenere  il  potenziamento  e  lo
          sviluppo  della  cooperazione, anche al fine di favorire la
          occupazione giovanile;
               q) promuovere la costituzione di una apposita societa'
          finanziaria  per  la   predisposizione   di   progetti   di
          investimento,   specie   di   quelli   ad   alto  contenuto
          tecnologico, e per la  loro  conseguente  realizzazione  da
          parte  di  imprese  pubbliche  e  private,  anche di natura
          cooperativa, alle quali essa partecipa;
               r)  promuovere   e   favorire,   anche   mediante   la
          ristrutturazione  organizzativa  e finanziaria di organismi
          esistenti,   la   formazione   di   ricercatori   altamente
          qualificati   e   l'esecuzione   di  programmi  di  ricerca
          interessanti  il  Mezzogiorno  nei  settori   dell'economia
          agraria   e   dell'economia   dello  sviluppo,  nonche'  la
          sperimentazione dell'assistenza tecnica in  agricoltura  in
          concomitanza  con  i  programmi  della  Comunita' economica
          europea.
             3.  Alla  formazione  del  capitale  o  della  dotazione
          finanziaria   di   tali   enti  possono  concorrere,  oltre
          all'Agenzia  di  cui  al  precedente   art.   4   (trattasi
          dell'Agenzia   per   la   promozione   dello  sviluppo  del
          Mezzogiorno, n.d.r. ), gli istituti di credito, speciale ed
          ordinario, le societa' a partecipazione statale,  gli  enti
          pubblici  economici  ed  i soggetti privati che partecipano
          all'attuazione dell'intervento straordinario.
             4. Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel
          Mezzogiorno    presenta    annualmente   alla   commissione
          parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo  sulla
          programmazione  e sull'attuazione degli interventi ordinari
          e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attivita'
          svolta dagli enti  predetti  in  attuazione  del  programma
          triennale,   sulla   base   dei   rendiconti  di  esercizio
          presentati dagli enti stessi".
             "Art. 7 (Accordo di programma). - 1. Per gli  interventi
          previsti  nel  programma  triennale  che richiedono, per la
          completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di
          regioni,  enti  locali  ed  altri   soggetti   pubblici   e
          amministrazioni  statali, anche ad ordinamento autonomo, il
          Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno  e
          i  soggetti  interessati  promuovono  la conclusione fra di
          essi di un accordo di programma che attui il  coordinamento
          delle  azioni  di  rispettiva competenza e, fra l'altro, ne
          determini   i   tempi,  le  modalita'  e  il  finanziamento
          stabilendo, altresi', i  destinatari  della  gestione,  che
          puo' essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.
             2.  L'accordo prevede altresi' procedimenti di arbitrato
          rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
             3. L'accordo e' approvato con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, previa delibera del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e  l'accordo  sono
          pubblicati   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana. L'accordo approvato  produce  gli  effetti  della
          intesa  di  cui  all'art.  81, terzo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.   616,
          determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione
          degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai
          partecipanti,  l'accertamento di conformita' e le intese di
          cui al citato art. 81, nonche' le concessioni edilizie.  La
          variazione  degli  strumenti  urbanistici e la sostituzione
          della  concessione  edilizia  non  si  producono  senza  il
          consenso  del  comune  interessato nel caso in cui esso non
          abbia aderito all'accordo.
             4. Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel
          Mezzogiorno   vigila   sulla   esecuzione  dell'accordo  di
          programma  e,  in  caso  di   inadempienza   dei   soggetti
          partecipanti   e  di  mancata  attuazione  delle  procedure
          sostitutive di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo,
          promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.
             5.  Per gli accordi di programma relativi a progetti che
          riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale,  i
          compiti  del  Ministro  per gli interventi straordinari nel
          Mezzogiorno sono esercitati dai presidenti  delle  regioni,
          d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni
          attribuite, rispettivamente, dall'art. 20 del regio decreto
          legislativo  15  maggio  1946,  n. 455, convertito in legge
          costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall'art. 47 della
          legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3".
             "Art.  9  (Incentivi   finanziari   per   le   attivita'
          produttive), comma 14. - Le funzioni amministrative statali
          connesse  alla  concessione  delle agevolazioni di cui agli
          articoli 63 e 69 del citato testo unico (trattasi del testo
          unico  delle  leggi  sugli  interventi   nel   Mezzogiorno,
          approvato  con  D.P.R.  6  marzo 1978, n.   218, n.d.r. ) a
          favore delle iniziative di cui  al  comma  4  del  presente
          articolo  promosse  dopo l'entrata in vigore della presente
          legge dalle imprese artigiane che realizzino o  raggiungano
          investimenti  fissi fino a due miliardi di lire, sono dele-
          gate  alle  regioni  competenti  per  territorio,  che   si
          avvalgono,  per  l'istruttoria  e  per  l'erogazione  delle
          agevolazioni stesse, degli  istituti  di  credito  a  medio
          termine  abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli
          istituti meridionali di credito  speciale,  sulla  base  di
          apposite  convenzioni.  I relativi oneri finanziari gravano
          sugli stanziamenti di cui alla presente legge con modalita'
          da  stabilire  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, di
          concerto con il Ministro per  gli  interventi  straordinari
          nel Mezzogiorno".
             "Art.  13  (Contributi  speciali  per interventi ammessi
          alle agevolazioni comunitarie). - Per la  realizzazione  di
          programmi  e  di interventi ammessi alle agevolazioni della
          Comunita' economica europea e' autorizzata, a favore  delle
          regioni  meridionali, la concessione, da parte dell'Agenzia
          di cui all'art. 4 (trattasi dell'Agenzia per la  promozione
          dello  sviluppo  del  Mezzogiorno,  n.d.r.),  di contributi
          speciali sulla base di  criteri  e  modalita'  fissati  nel
          programma triennale di cui all'art. 1".
             Si  riporta  nell'ordine  di  citazione,  il testo delle
          disposizioni richiamate negli articoli sopratrascritti:
              - Art. 81, terzo comma, del D.P.R. n. 616/1977, recante
          attuazione della delega di cui all'art. 1  della  legge  n.
          382/1975,  in  materia  di  trasferimento  e  di  delega di
          funzioni statali alle  regioni  a  statuto  ordinario:  "La
          progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche
          di    interesse   statale,   da   realizzare   dagli   enti
          istituzionalmente competenti, per quanto concerne  la  loro
          localizzazione  e le scelte del tracciato se difforme dalle
          prescrizioni  e  dai  vincoli  delle  norme  o  dei   piani
          urbanistici   ed  edilizi,  e'  fatta  dall'amministrazione
          statale competente d'intesa con le regioni interessate, che
          devono sentire preventivamente  gli  enti  locali  nel  cui
          territorio sono previsti gli interventi".
              -  Art. 20 del R.D.L. n. 455/1946, recante approvazione
          dello statuto della regione siciliana:
             "Art. 20. - Il presidente  e  gli  assessori  regionali,
          oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13
          comma 1 e 2; 19 comma 1, svolgono nella regione le funzioni
          esecutive  ed  amministrative concernenti le materie di cui
          agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non  comprese  negli
          articoli  14,  15 e 17 svolgono un'attivita' amministrativa
          secondo le direttive del Governo dello Stato.
             Essi  sono  responsabili  di  tutte  le  loro  funzioni,
          rispettivamente,  di  fronte  all'assemblea regionale ed al
          Governo dello Stato".
              -  Art.  47  della  legge  costituzionale   n.   3/1948
          riguardante lo statuto speciale per la Sardegna:
             "Art.  47. - Il presidente della giunta regionale dirige
          le  funzioni  amministrative  delegate  dallo  Stato   alla
          regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.
             Egli   interveniene   alle   sedute  del  Consiglio  dei
          Ministri,  quando  si  trattano  questioni  che  riguardano
          particolarmente la regione".
              -  Articoli  63  e 69 del testo unico delle leggi sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con   D.P.R.   n.
          218/1978:
             "Art.  63  (come  modificato  dall'art.  4  del  D.L. 30
          gennaio 1979, n.  23, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  29  marzo  1979,  n.  91).    (Finanziamenti a tasso
          agevolato alle iniziative industriali. -  Sono  ammissibili
          al  finanziamento  a  tasso agevolato le iniziative dirette
          alla costruzione di nuovi stabilimenti  industriali  ovvero
          all'ampliamento,  alla  riattazione o all'ammodernamento di
          stabilimenti  esistenti,  indipendentemente  dall'ammontare
          degli investimenti in impianti fissi.
             Il  finanziamento anzidetto e' concedibile limitatamente
          ai primi 30 miliardi di lire (il limite di 30  miliardi  di
          lire  e'  stato soppresso dall'art. 9, comma 8, della legge
          1  marzo 1986, n. 64, n.d.r.) , di investimenti in impianti
          fissi  nel  caso  di  nuovi  stabilimenti,  nel   caso   di
          ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti
          esistenti,   il   finanziamento   e'  limitato  all'importo
          risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi  e
          l'ammontare  degli investimenti fissi preesistenti al netto
          degli  ammortamenti  tecnici  e  della  rivalutazione   per
          conguaglio  monetario;  il  relativo  tasso  di  interesse,
          comprensivo  di  ogni  onere  accessorio   e   spesa,   sui
          finanziamenti  agevolati  di  cui  alla presente rubrica e'
          fissato  nella  misura  del  30  per  cento  del  tasso  di
          riferimento.
             Nei  casi  di  riattivazione  sono  ammessi  al  credito
          agevolato soltanto  i  nuovi  investimenti  fissi  fino  al
          raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente
          comma,  dell'importo di 30 miliardi di lire di investimenti
          fissi (il limite di 30 miliardi di lire e' stato  soppresso
          dall'art.  9,  comma  8, della legge 1  marzo 1986, n.  64,
          n.d.r. ).
             Per consentire l'applicazione  del  tasso  di  interesse
          nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:
               a)  e' autorizzata a concedere a tutti gli Istituti di
          credito abilitati ad esercitare il credito a medio  termine
          un   contributo   sugli  interessi  relativi  alle  singole
          operazioni,  pari  alla   differenza   fra   la   rata   di
          ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di
          ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato;
               b)  ha  facolta'  di  concedere  su  loro  richiesta e
          limitatamente agli Istituti speciali di credito meridionali
          ISVEIMER, IRFIS e CIS, un  contributo  in  conto  interessi
          sulle  emissioni  obbligazionarie limitatamente ai mezzi di
          provvista destinati ai finanziamenti alla piccola  e  media
          industria.
             La misura del finanziamento a tasso agevolato e' fissata
          nel  40  per  cento  dell'investimento  globale comprensivo
          degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per
          cento di detti investimenti, delle scorte di materie  prime
          e  semilavorate  adeguate alle caratteristiche del ciclo di
          lavorazione  e  della  attivita'  dell'impresa.  La  durata
          massima   del   finanziamento   e'   fissata  in  15  anni,
          comprensivi del periodo di utilizzo  e  di  preammortamento
          non  superiore  a  5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni
          per gli ampliamenti, la riattivazione e gli  ammodernamenti
          degli   impianti  esistenti,  comprensivi  del  periodo  di
          utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.
             L'importo  del  finanziamento agevolato concesso per gli
          investimenti fissi,  maggiorato  del  contributo  in  conto
          capitale previsto dall'art. 69, non puo' superare il limite
          del  70 per cento della spesa prevista per gli investimenti
          fissi.
             Tale limite e' elevabile solo per  le  maggiorazioni  di
          contributo  in  conto capitale ai sensi dei commi 4 e 5 del
          citato art. 69.
             Ai  fini  della  concessione  dei  contributi  in  conto
          interessi  di  cui  al presente articolo, le disponibilita'
          del fondo nazionale per il  credito  agevolato  al  settore
          industriale,  costituito  ai  sensi dell'art. 1 del decreto
          del Presidente della Repubblica 9 novembre  1976,  n.  902,
          sono  destinate  nella misura del 65 per cento ai territori
          di cui all'art. 1 e sono iscritte nello stato di previsione
          della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'art.  25
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 novembre
          1976, n. 902, e assegnate alla  Cassa  per  il  Mezzogiorno
          relativamente al quinquennio 1976-1980 per i fini e secondo
          le  modalita' di cui al decreto presidenziale medesimo. Per
          le assegnazioni si applicano le disposizioni  dell'art.  32
          del presente testo unico".
             "Art.  69  (come  modificato dagli articoli 1, 2 e 3 del
          D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e dall'art. 9,  comma  7,
          della  legge  1   marzo  1986,  n. 64) (Contributi in conto
          capitale) . - Per la realizzazione  di  iniziative  dirette
          alla  costruzione,  alla  riattivazione,  all'ampliamento e
          all'ammodernamento di stabilimenti industriali, puo' essere
          concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno  un  contributo  in
          conto   capitale   nelle   misure   appresso  indicate  con
          riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:
            a) fino a 7 miliardi: 40 per cento;
            b) sulla quota  eccedente  i  7  miliardi  e  fino  a  30
          miliardi: 30 per cento;
            c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.
             Il  contributo  di  cui al n. 1) del comma precedente e'
          esteso alle iniziative  industriali,  ivi  comprese  quelle
          promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano
          investimenti  fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le
          modalita' previste dal presente articolo.
             In caso di ampliamento, ammodernamento  e  riattivazione
          di    stabilimenti   preesistenti,   l'appartenenza   delle
          iniziative  agli  scaglioni  di  investimenti  di  cui   ai
          precedenti  commi del presente articolo, e quindi la misura
          del contributo in conto capitale,  e'  determinata  tenendo
          conto  degli investimenti fissi preesistenti al netto degli
          ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni  per  conguaglio
          monetario,  ai  quali  vanno  sommati i nuovi investimenti,
          nell'ipotesi di riattivazione  sono  ammessi  a  contributo
          soltanto i nuovi investimenti.
             Il  contributo  in  conto  capitale  di cui ai primi due
          commi del presente articolo puo'  essere  aumentato  di  un
          quinto   a   favore  di  specifici  settori  da  sviluppare
          prioritariamente nel Mezzogiorno,  indicati  periodicamente
          del  CIPI  su  proposta  del  Ministro  per  gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno.
             Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura
          di un quinto, puo' essere concesso alle iniziative  che  si
          localizzano   nelle   zone   riconosciute   particolarmente
          depresse con la  stessa  procedura  di  cui  al  precedente
          comma,  previa delimitazione effettuate dalle Regioni sulla
          base  di  indicatori   oggettivi,   quali   il   tasso   di
          emigrazione,  e  il tasso di popolazione attiva occupata ed
          il  rapporto  tra  occupazione  industriale  e  popolazione
          residente  desumibili  dai  dati  dei due ultimi censimenti
          ISTAT.
             Il CIPI, su proposta del  Ministro  per  gli  interventi
          straordinari  nel  Mezzogiorno, puo' altresi' deliberare la
          sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilita' a
          contributo nei confronti di nuove iniziative  in  specifici
          settori o in determinate zone in relazione a considerazioni
          oggettive o a valutazioni di opportunita' settoriale.
             Il  contributo  di  cui al presente articolo puo' essere
          altresi'  concesso  per  gli  impianti  commerciali  e   di
          servizi,  ubicati  nel  Mezzogiorno,  costituenti complessi
          organici o strutture ed infrastrutture  polivalenti,  anche
          intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e
          le modalita' fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il
          coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla
          legislazione vigente.
             La  concessione  dei  contributi  in  conto  capitale e'
          subordinata alla dimostrata disponibilita', da parte  delle
          imprese,  di un ammontare di capitale proprio non inferiore
          al 30 per cento dell'investimento fisso.
             L'onere derivante dalla Cassa per il  Mezzogiorno  dalla
          concessione  dei contributi previsti dal presente articolo,
          e' imputato sugli importi di cui all'art. 24.
             La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata  a  stipulare
          per  la  concessione  del  contributo  di cui al precedente
          secondo comma e per i finanziamenti a  tasso  agevolato  di
          cui  all'art. 63, apposite convenzioni con l'Ente nazionale
          per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).
             Alla concessione del contributo di cui al secondo  comma
          del   presente  articolo  si  provvede  previa  istruttoria
          tecnica e finanziaria della  sezione  autonoma  di  credito
          dell'ENAPI,   il   cui   consiglio  di  amministrazione  e'
          integrato  dagli  assessori   delle   Regioni   meridionali
          delegati  per l'artigianato. La sezione autonoma di credito
          dell'ENAPI  e'  autorizzata  a   concedere   alle   imprese
          artigiane   ubicate   nei   territori  meridionali  crediti
          agevolati a medio termine fino all'importo massimo  di  200
          milioni.  A  tal  fine presso detta sezione e' istituito un
          fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di  lire  a
          carico  dello  stanziamento di cui all'art. 24 del presente
          testo unico. Le Regioni meridionali possono partecipare  al
          predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo
          stanziamento  di  cui  al  precedente  art.  44. La sezione
          autonoma di credito dell'ENAPI e' autorizzata a compiere le
          operazioni  previste  dall'art.  18  della  legge 25 luglio
          1952, n. 949. La  cassa  e'  autorizzata  a  concedere  sui
          finanziamenti  erogati  dalla  sezione  autonoma di credito
          dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati  forniti
          o  garantiti  dallo Stato o attinti presso il Medio credito
          centrale o comunque gia' agevolati, il contributo in  conto
          interessi previsto dall'art. 63 del presente testo unico".
             (b) Il D.L. n. 786/1985 reca misure straordinarie per la
          promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile
          nel Mezzogiorno.
             (c) Il D.L. n. 363/1992, di contenuto analogo al decreto
          qui  pubblicato,  non  e'  stato  convertito  in  legge per
          decorrenza  dei   termini   costituzionali   (il   relativo
          comunicato  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 247 del 20 ottobre 1992). Detto decreto
          e' entrato in vigore il 21 agosto 1992.
             (d) La legge  n.  183/1987  reca:  "Coordinamento  delle
          politiche   riguardanti   l'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee ed adeguamento  dell'ordinamento  interno
          agli atti normativi comunitari".  Si trascrive il testo del
          relativo art. 5:
            "Art.  5  (Fondo  di  rotazione)  .  -  1.  E' istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
             2.  Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato 'Ministero del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie', nel quale sono versate:
               a)  le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
               b)  le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
               c) le somme da  individuare  annualmente  in  sede  di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE)   ai   sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
               d) le somme annualmente determinate con  la  legge  di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
             3. Restano  salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748".
             (e)  La  delibera  CIPE  del 29 dicembre 1986 approva il
          primo piano annuale di attuazione del  programma  triennale
          di  sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989 ai sensi dell'art. 1
          della legge 1  marzo 1986, n. 64.
             (f) L'art. 8 della legge n. 360/1991 (Interventi urgenti
          per Venezia e Chioggia prevede che restino validi gli  atti
          ed i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti
          prodotti  e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base dei
          decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n.
          38, e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge.
             I decreti-legge n. 364/1990, n. 38/1991  e  n.  134/1991
          recavano:  "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per
          Roma  capitale,  nonche'  misure urgenti destinate ad altre
          aree del territorio nazionale".
             Per il testo  dell'art.  10  del  D.L.  n.  134/1991  v.
          successiva nota (g).
             (g)  Il  D.L.  n.  134/1991  (per  il  titolo si veda la
          precedente nota (f) ) non e' stato convertito in legge  per
          decorrenza   dei   termini   costituzionali   (il  relativo
          comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
          serie  generale - n. 146 del 24 giugno 1991).  Si trascrive
          il testo del relativo art. 10:
             "Art. 10. - 1. Sono  prorogate  per  l'anno  finanziario
          1990 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268; al
          finanziamento  degli  interventi  ivi previsti e' destinata
          per l'anno 1990 la somma di lire 250 miliardi.  La  regione
          autonoma  della Sardegna ripartisce le risorse destinandole
          al finanziamento degli interventi previsti  dalla  medesima
          legge.
             2.  All'onere  derivante  dal  presente articolo, pari a
          lire 250 miliardi per l'anno 1990,  si  provvede  a  carico
          delle  disponibilita'  in  conto  residui del capitolo 7762
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno 1991.
             3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le variazioni  di  bilancio  occorrenti
          per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui al presente
          decreto".
                                   APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si trascrive il testo degli articoli  2,  3  e  4  della
          legge di conversione del presente decreto:
             "Art.  2.  -  1.  A  decorrere  dal  1   maggio  1993 il
          Dipartimento   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno  e  l'Agenzia  per la promozione dello sviluppo
          del Mezzogiorno sono soppressi.
             2. Entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
          decreto-legge  22  ottobre  1992,  n. 415, l'Agenzia per la
          promozionbe dello  sviluppo  del  Mezzogiorno  presenta  al
          Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  un  dettagliato
          rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi  e
          progetti  realizzati o avviati a realizzazione o non ancora
          iniziati alla predetta data in conformita'  alla  legge  1
          marzo   1986,   n.  64,  e  successive  modificazioni,  con
          particolare riguardo:
               a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;
               b)  alla  realizzazione delle opere di completamento e
          al loro trasferimento agli enti competenti per  legge,  con
          particolare  riferimento  al  patrimonio  progettuale degli
          schemi idrici;
               c) all'incentivazione delle attivita' produttive,  con
          l'indicazione  dell'ammontare  delle iniziative agevolate e
          di quelle le cui domande  sono  tuttora  in  istruttoria  o
          risultano approvate dagli istituti di credito;
               d)  all'attivita'  degli  enti  di  promozione  per lo
          sviluppo del Mezzogiorno;
               e) all'utilizzo  degli  stanziamenti  assegnati  dalla
          citata  legge 1  marzo 1986, n. 64, e a quelli residui, sia
          di competenza che di cassa.
             Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato  ad
          emanare  entro  il  30  aprile  1993, sentite le competenti
          commissioni permanenti del Senato della Repubblica e  della
          Camera   dei  deputati,  che  si  pronunciano  nei  termini
          previsti dai rispettivi regolamenti,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi   per   disciplinare   il  trasferimento  delle
          competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari
          nel Mezzogiorno e  dell'Agenzia  per  la  promozione  dello
          sviluppo  del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
               a)  affidamento  al  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione    economica    del   coordinamento,   della
          programmazione e della vigilanza sul complesso  dell'azione
          di  intervento  pubblico nelle aree economicamente depresse
          del territorio nazionale;
               b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli
          adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo  per  la
          concessione   e   l'erogazione   delle   agevolazioni  alle
          attivita' produttive nelle aree  del  territorio  nazionale
          individuate   dal   Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE);
               c) attribuzione ad una  o  piu  amministrazioni  dello
          Stato  dell'attivita'  di programmazione e di coordinamento
          delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di
          interesse nazionale.  Le stesse amministrazioni  provvedono
          altresi'  al completamento delle infrastrutture in corso di
          realizzazione alla data del  30  aprile  1993,  e  al  loro
          trasferimento  agli enti tenuti per legge alla manutenzione
          e  gestione.   I   relativi   programmi   sono   sottoposti
          all'approvazione  del  CIPE  sulla  base  dei finanziamenti
          ordinari  pluriennali  di  settore,  previsti  dalle  leggi
          finanziarie;
               d)   conferimento   delle  partecipazioni  finanziarie
          dell'Agenzia  per  la   promozione   dello   sviluppo   del
          Mezzogiorno   nell'Istituto   per   lo  sviluppo  economico
          dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale
          per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel
          Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di  promozione
          per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della
          legge  1   marzo  1986,  n. 64, al Ministero del tesoro, al
          fine  di  provvedere  al  loro  riordino, ristrutturazione,
          privatizzazione o liquidazione;
               e) utilizzazione del personale gia' in  servizio  alla
          data  del  14  agosto  1992  presso il Dipartimento per gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli  altri
          organismi  dell'intervento  straordinario, prioritariamente
          per i compiti previsti dalla  presente  legge  nonche'  dal
          decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415, come modificato
          dalla legge medesima, ed in  particolare  per  le  funzioni
          tecniche  e  di supporto alle attivita' di cui alle lettere
          a), b) e c) del presente comma;
               f) emanazione di norme transitorie  per  garantire  la
          successione  delle amministrazioni individuate nei rapporti
          giuridici e finanziari facenti capo  ai  cessati  organismi
          dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione
          degli  interventi  in  corso  e  di  quelli  previsti dalla
          presente legge nonche' dal decreto-legge 22  ottobre  1992,
          n. 415, come modificato dalla legge medesima.
             Art.  4.  - 1. Ferme restando le autorizzazioni di spesa
          di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1  marzo  1986,  n.
          64,  e  l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme
          di cui all'articolo 17, commi 1 e 10, della legge medesima,
          sono soppressi con decorrenza 1  maggio 1993  gli  articoli
          1,  2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della citata legge 1
          marzo 1986, n. 64".
             Si riporta il testo delle disposizioni soprarichiamate:
              -  D.L.  n.  415/1992:  si  veda  il  testo  coordinato
          soprariportato.
              - Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16, 17 e 18 della legge n.
          64/1986,  recante  la  disciplina  organica dell'intervento
          straordinario nel Mezzogiorno (per il testo degli  articoli
          6 e 7 si veda la nota (a) all'art. 1 del decreto):
            "Art.  1  (Intervento  straordinario, programma triennale
          per  lo  sviluppo  del  Mezzogiorno  e  piani  annuali   di
          attuazione).  - 1.  L'intervento straordinario e aggiuntivo
          nei territori meridionali di cui all'articolo 1  del  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          6  marzo  1978,  n.  218,  ha  durata novennale. Per la sua
          attuazione si provvede per  il  periodo  1985-1993  con  un
          apporto  complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e'
          destinato agli interventi indicati all'art. 1  della  legge
          1   dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore
          a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto  fissato  dalla
          legge finanziaria per il 1985.
             2.   Le  attivita'  e  le  iniziative,  con  particolare
          riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle
          innovazioni,     che     concorrono     al     risanamento,
          all'ammodernamento     e    all'espansione    dell'apparato
          produttivo, all'accrescimento dei livelli di  produttivita'
          economica,   al  riequilibrio  territoriale  interno,  alla
          valorizzazione delle  risorse  locali  e  al  miglioramento
          della   qualita'   della  vita,  al  potenziamento  e  alla
          riqualificazione  delle  istituzioni   locali   economiche,
          tecnico-scientifiche     e    culturali,    formative    ed
          amministrative,     possono    rientrare    nell'intervento
          straordinario  ed  essere   finanziate   o   agevolate   in
          esecuzione del programma triennale di sviluppo.
             3.  Il  programma  triennale  di  sviluppo, formulato ed
          approvato ai sensi e con le procedure  di  cui  all'art.  2
          della  legge  1   dicembre  1983,  n.  651,  e'  aggiornato
          annualmente con le medesime procedure anche con riferimento
          alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra
          l'altro, le attivita'  e  le  iniziative  da  promuovere  e
          realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere
          a),  b)  e  c)  dell'art.  1 della citata legge 1  dicembre
          1983, n. 651, ed al decreto-legge  18  settembre  1984,  n.
          581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17
          novembre  1984.  n.  775, i soggetti pubblici relativamente
          agli interventi  di  cui  alla  lettera  a)  e  i  soggetti
          pubblici  e  privati  relativamente  agli interventi di cui
          alle lettere b) e c), le modalita' sostitutive nel caso  di
          carenza  di  iniziative  o  di  inadempienza  dei  soggetti
          stessi; ripartisce le quote  finanziarie  da  assegnare  ai
          singoli  settori  con  particolare riguardo alle risorse da
          destinare alle incentivazioni delle  attivita'  produttive,
          sulla  base  anche  delle  linee  generali  della  politica
          industriale  e  delle  indicazioni   del   piano   agricolo
          nazionale;  individua  i  criteri  generali per lo sviluppo
          dell'attivita' promozionale e di  assistenza  tecnica  alle
          imprese;  formula  i  criteri  per  il  finanziamento  e la
          realizzazione dei programmi regionali di  sviluppo  di  cui
          all'art. 44 del citato testo unico.
             4. Il CIPE determina, entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, le regioni e le
          aree particolarmente svantaggiate di  cui  al  primo  comma
          dell'art.  2  della  legge  1   dicembre  1983,  n. 651. La
          determinazione  e'  compiuta  sulla  base   di   indicatori
          oggettivi  di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero
          della forza-lavoro in cerca di occupazione  e  il  rapporto
          tra  occupazione  industriale  e  popolazione residente, il
          reddito pro capite, l'emigrazione.
             5. Al secondo comma dell'art. 2 della legge 1   dicembre
          1983, n.  651, dopo le parole: 'dalla presente legge', sono
          aggiunte  le seguenti: 'e tenendo conto dei programmi delle
          amministrazioni pubbliche'.
             6.  Alla  realizzazione  del  programma   triennale   si
          provvede  mediante  piani  annuali di attuazione, formulati
          dal  Ministro   per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno,  sentito  il comitato dei rappresentanti delle
          regioni meridionali, sulla base sia di progetti di sviluppo
          regionale inviati dalle  regioni  entro  il  31  maggio  al
          Ministro  stesso,  sia  di  progetti  interregionali  o  di
          interesse nazionale previsti dal programma triennale.  Tali
          progetti  indicano  i  riferimenti temporali, territoriali,
          occupazionali, i soggetti tenuti all'attuazione e le  quote
          finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri
          uniformi  di  rappresentazione fissati dal Ministro per gli
          interventi  straordinari  nel   Mezzogiorno,   sentito   il
          comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.
             7.   I   piani  annuali  di  attuazione,  da  approvarsi
          contestualmente all'aggiornamento del programma triennale:
               a) specificano, nel quadro di una rigorosa valutazione
          tecnica  e  finanziaria,  l'occupazione   derivante   dalla
          realizzazione   delle  singole  opere  e  degli  interventi
          infrastrutturali, precisando strumenti, tempi  e  modalita'
          per  la  verifica  dei risultati e per la individuazione di
          iniziative  volte  a  rimuovere  le  cause   di   eventuali
          scostamenti;
               b)  indicano i criteri, le modalita' e le procedure di
          esecuzione delle opere ai sensi della legislazione vigente;
               c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al  fine  di
          garantire  un  quadro  finanziario  certo nell'ambito degli
          stanziamenti  previsti  dalla  presente   legge,   per   la
          incentivazione, la promozione e lo sviluppo delle attivita'
          produttive,  precisando  i  settori  da  agevolare ai sensi
          della   legge   medesima,   tenendo   anche   conto   della
          programmazione  e  del grado di attuazione della erogazione
          degli  stanziamenti  previsti  da   parte   dell'intervento
          ordinario;
               d)  individuano  i  soggetti  che  dovranno  curare la
          gestione delle opere finanziate dalla presente legge.
             8.  Ai  fini  della  formulazione  del  primo  piano  di
          attuazione  le regioni, nonche', per la parte riguardante i
          progetti  interregionali  o  di  interesse  nazionale,   le
          amministrazioni  statali,  anche ad ordinamento autonomo, e
          gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli
          interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  le   rispettive
          proposte  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge.
             9. I termini e le modalita' per gli adempimenti  di  cui
          ai  precedenti  commi e le procedure sostitutive in caso di
          carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto
          del  Ministro   per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno,  sentito  il comitato dei rappresentanti delle
          regioni meridionali, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge".
             "Art.   2   (Coordinamento  degli  interventi).-  1.  Il
          Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il
          Ministro per gli interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno
          provvede a coordinare il complesso dell'azione pubblica nel
          Mezzogiorno.
             2. Al fine di consentire il coordinamento tra intervento
          straordinario  ed  intervento ordinario, le amministrazioni
          centrali dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
          regioni   meridionali   e   gli   enti  pubblici  economici
          comunicano entro il 30 aprile di ogni anno al Ministro  per
          gli  interventi  straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro
          del bilancio e della programmazione economica  i  programmi
          di  intervento ordinario articolati per regioni, nonche' le
          proposte per l'aggiornamento del programma triennale.
             3.  Le  amministrazioni, le regioni e gli enti di cui al
          precedente comma comunicano semestralmente al Ministro  per
          gli  interventi  straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro
          del bilancio e della programmazione economica lo  stato  di
          attuazione  degli  interventi di rispettiva competenza e le
          richieste  di  stanziamenti  da   prevedere   nella   legge
          finanziaria  e  nel  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato, ferme restando le competenze del Ministro del tesoro
          previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468.
             4.  Le  proposte  di  coordinamento   con   l'intervento
          straordinario previsto al quarto e quinto comma dell'art. 2
          della  legge  1   dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal
          Ministro per gli interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno
          d'intesa   con   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, sentite  le  regioni  meridionali
          interessate.
             5.  Il  CIPE  delibera  le  direttive di coordinamento e
          dispone le  misure  necessarie  alla  loro  attuazione.  Il
          Ministro  per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno
          verifica in sede esecutiva la puntuale  applicazione  delle
          deliberazioni del CIPE e, in caso di inadempienze o ritardi
          delle  amministrazioni  pubbliche  interessate,  propone al
          Consiglio dei Ministri l'adozione di misure  integrative  o
          sostitutive.
             6.  Sull'azione  di  coordinamento il Ministro riferisce
          annualmente al Parlamento.
             7. All'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il
          quinto comma e' aggiunto il seguente:
             'Il bilancio pluriennale espone altresi'  le  previsioni
          sulla  ripartizione  delle  spese  in  conto  capitale  tra
          Mezzogiorno e resto del Paese con riferimento ai  programmi
          di intervento straordinario per il Mezzogiorno'".
             "Art.   3   (Dipartimento  per  il  Mezzogiorno).  -  1.
          Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e'
          istituito   il   Dipartimento   per   il  Mezzogiorno,  per
          l'espletamento  di  tutte  le   funzioni   previste   dalla
          legislazione  vigente,  ivi  comprese  quelle relative alla
          valutazione economica dei progetti da  inserire  nei  piani
          annuali di attuazione.
             2.  All'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno,
          da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
          del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare
          per   l'esercizio   dei   poteri   di    controllo    sulla
          programmazione  e sull'attuazione degli interventi ordinari
          e straordinari nel Mezzogiorno.
             3. Il personale del  Dipartimento,  nel  numero  massimo
          determinato  dal  decreto  di  cui  al comma precedente, e'
          composto da dipendenti comandati o  collocati  fuori  ruolo
          dalle  amministrazioni  statali,  da  enti  pubblici  anche
          economici e dagli organismi dell'intervento  straordinario,
          nonche'  da  esperti, tenendo conto di precisi requisiti di
          professionalita' e specializzazione  anche  in  materia  di
          valutazione economico-finanziaria dei progetti".
             "Art.  4  (Agenzia  per la promozione dello sviluppo del
          Mezzogiorno). - 1. All'attuazione degli interventi  di  cui
          all'art.    1, concorrono l'Agenzia per la promozione dello
          sviluppo del Mezzogiorno e gli enti di  cui  al  successivo
          art. 6.
             2. L'Agenzia, con personalita' giuridica e sede in Roma,
          opera  per  l'attuazione  degli  interventi  promozionali e
          finanziari ad essa affidati dal programma  triennale  cosi'
          come  articolati  dai  piani  annuali  di attuazione di cui
          all'art.  1,  ed  e'  sottoposta  alle  direttive  e   alla
          vigilanza  del Ministro per gli interventi straordinari nel
          Mezzogiorno ai sensi della legislazione vigente.
             3. Tali interventi, analiticamente indicati dai piani di
          attuazione, riguardano esclusivamente:
               a) il finanziamento delle attivita' di partecipazione,
          assistenza  e  formazione  svolte  dagli  enti  di  cui  al
          successivo art.  6, nonche' dai soggetti pubblici e privati
          indicati dalla presente legge;
               b)  la  concessione  delle  agevolazioni finanziarie a
          favore delle attivita' economiche ai sensi  della  presente
          legge   e   in  conformita'  alle  direttive  previste  dal
          programma triennale;
               c)  il  finanziamento   dei   progetti   regionali   e
          interregionali  di  interesse  nazionale,  assicurandone la
          realizzazione mediante apposite convenzioni con i  soggetti
          indicati dal piano.
             4.  Il  programma  triennale  e  i  piani  di attuazione
          assegnano   all'Agenzia   le   risorse   finanziarie    per
          l'espletamento  dei  suoi compiti, ivi comprese le spese di
          funzionamento.
             5. Alla gestione dell'Agenzia e'  preposto  un  apposito
          comitato  composto  dal  presidente  e da sette componenti,
          scelti tutti  fra  esperti  di  particolare  competenza  ed
          esperienza   nominati  per  un  triennio  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica su proposta  del  Ministro  per
          gli   interventi   straordinari   nel  Mezzogiorno,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri. Per la nomina del
          presidente  e'  richiesto  il  parere   della   Commissione
          parlamentare  per l'esercizio dei poteri di controllo sulla
          programmazione e sull'attuazione degli interventi  ordinari
          e  straordinari  nel  Mezzogiorno  ai  sensi della legge 24
          gennaio 1978, n. 14.
             6. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia,  che
          dura  in  carica  tre  anni,  e'  composto  da  tre  membri
          effettivi e tre supplenti; di questi, un membro  effettivo,
          cui  spetta  la  presidenza, ed uno supplente sono nominati
          dal presidente della Corte  dei  conti  tra  i  consiglieri
          della  Corte  stessa;  gli  altri quattro sono nominati dal
          Ministro del tesoro  e  dal  Ministro  per  gli  interventi
          straordinari  nel  Mezzogiorno, ciascuno nella misura di un
          membro effettivo e uno supplente. I  membri  effettivi,  se
          appartenenti  a  pubbliche  amministrazioni, sono collocati
          fuori ruolo.
             7. Il bilancio dell'Agenzia e' formulato con i criteri e
          le  modalita'  fissati dal Ministro del tesoro d'intesa con
          il   Ministro   per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno.  Tale  bilancio e' sottoposto all'approvazione
          del  Ministro   per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno  di concerto con il Ministro del tesoro e viene
          presentato al Parlamento.
             8. L'ordinamento  dell'Agenzia,  l'organizzazione  e  la
          disciplina  del  personale  sono  deliberati, previo parere
          della Commissione parlamentare per l'esercizio  dei  poteri
          di  controllo sulla programmazione e sulla attuazione degli
          interventi ordinari e  straordinari  nel  Mezzogiorno,  dal
          comitato  dell'Agenzia medesima e approvati con decreto del
          Ministro per gli interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno
          d'intesa  con  il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio
          dei Ministri".
            "Art. 5 (Completamenti, trasferimenti e liquidazioni).  -
          1.    Presso l'Agenzia e' costituita una gestione separata,
          con autonomia organizzativa e contabile, per  le  attivita'
          previste  dal  decreto-legge  18  settembre  1984,  n. 581,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          novembre   1984,   n.   775.  Il  commissario  governativo,
          unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio
          dei revisori, cessa  dalla  sua  attivita'  contestualmente
          all'insediamento degli organi dell'Agenzia.
             2.  All'inizio dell'attivita' della predetta gestione il
          Ministro per gli interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno
          presenta  al CIPE una dettagliata relazione sulle attivita'
          di completamento, di trasferimento e  di  liquidazione,  ai
          sensi  del  citato  decreto-legge n.   58l del 1984 e della
          relativa legge di conversione n. 775 del  1984,  deliberate
          dal   CIPE,   e   sullo   stato   di   attuazione  di  tali
          deliberazioni.
             3. Sulla base di tale relazione, il  CIPE,  su  proposta
          del   Ministro   per   gli   interventi   straordinari  nel
          Mezzogiorno delibera entro sessanta giorni:
               a) le opere da  trasferire,  ivi  comprese  quelle  da
          appaltare  e  da completare, agli enti competenti per legge
          con l'indicazione dei relativi mezzi finanziari;
               b)   l'indicazione    delle    opere    regionali    e
          interregionali di interesse nazionale gia' previste nel pi-
          ano   di   completamento,  da  realizzare  nell'ambito  del
          programma triennale;
               c) le opere per le quali si rende  opportuno  revocare
          l'approvazione;
               d)  le  opere  appaltate  che  per  lo stato finale di
          avanzamento dei lavori  debbano  essere  completate,  senza
          ulteriori  estendimenti,  da parte della gestione di cui al
          comma 1 e quindi trasferite;
               e) i criteri  per  l'ultimazione  delle  attivita'  di
          liquidazione.
             4.  Su  tali  deliberazioni  il  Ministro  riferisce  al
          Parlamento.
             5.   Il   CIPE,   nella   ripartizione   annuale   degli
          stanziamenti destinati alle regioni, assegna  alle  regioni
          meridionali  i  fondi  necessari per sostenere gli oneri di
          manutenzione  e  gestione  delle  opere  trasferite  e   da
          trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni
          per   l'esercizio   in   corso  integrano  i  trasferimenti
          attribuiti alle singole regioni a  norma,  rispettivamente,
          degli  articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e
          successive  modificazioni,  per  le   regioni   a   statuto
          ordinario  e  delle  corrispondenti  norme per le regioni a
          statuto speciale e costituiscono la base di calcolo  per  i
          trasferimenti  dovuti  a titolo di intervento ordinario nei
          successivi esercizi".
            "Art. 8 (Uniformita' del trattamento praticato da aziende
          ed istituti di credito). - Le aziende  e  gli  istituti  di
          credito,   salve  le  disposizioni  della  presente  legge,
          debbono praticare, in tutte le proprie  sedi  principali  e
          secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo
          di  operazione  bancaria,  principale o accessoria, tassi e
          condizioni  uniformi,  assicurando  integrale  parita'   di
          trattamento  nei confronti dei clienti della stessa azienda
          o istituto, a parita' di condizioni soggettive dei clienti,
          ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro localita'
          di  insediamento  o  della  loro  sfera   di   operativita'
          territoriale".
             Art. 16 (Disposizioni riguardanti il personale). - 1. Il
          personale  gia'  in servizio alla data del 30 luglio 1984 e
          quello  utilizzato  successivamente   con   convenzione   o
          contratto   a   termine   dall'ufficio   speciale   per  la
          ricostruzione, di  cui  all'art.  9  del  decreto-legge  27
          febbraio   1982,   n.   57,   convertito   in   legge,  con
          modificazioni, dalla legge  29  aprile  1982,  n.  187,  e'
          ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento, sulla
          base  di  criteri  e  modalita'  fissati  con  decreto  del
          Ministro per gli interventi straordinari  nel  Mezzogiorno.
          Al  termine  dei  predetti corsi il personale stesso verra'
          sottoposto a prove selettive ai fini di  un  suo  eventuale
          inserimento   nei  ruoli  degli  organismi  dell'intervento
          straordinario, nei quali sono altresi' inseriti i vincitori
          dei concorsi gia' espletati alla data di entrata in  vigore
          della presente legge.
             2.  Al  momento  della definizione della pianta organica
          dell'Agenzia  di  cui  all'art.  4,  il  personale  di  cui
          all'art.  2-  bis  del  decreto-legge 18 settembre 1984, n.
          581, convertito in legge, con modificazioni, dalla
           legge 17 novembre 1984, n. 775, nonche' quello di  cui  al
          precedente  comma  1,  non utilizzato ai sensi del medesimo
          art. 2- bis, e'  trasferito  in  apposito  ruolo  istituito
          presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri sempre ai
          fini della utilizzazione prevista dal predetto articolo. Il
          personale conserva il complessivo trattamento  economico  e
          di quiescenza in godimento all'atto del trasferimento ed e'
          trasferito  con  l'anzianita'  di  servizio  maturata e con
          funzioni corrispondenti a quelle svolte".
             "Art.  17  (Disposizioni  finali  e transitorie). -1. Le
          disposizioni del testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le suc-
          cessive modificazioni ed  integrazioni  e  le  altre  leggi
          riguardanti     i    territori    meridionali    contenenti
          l'indicazione del termine 31 dicembre 1980,  prorogato,  da
          ultimo,  con  il  decreto-legge  18 settembre 1984, n. 581,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          novembre  1984,  n.  775,  fino  al  31  ottobre 1985, sono
          ulteriormente prorogate  fino  al  31  dicembre  1993,  con
          eccezione  del  primo  comma  dell'art. 20 del citato testo
          unico, relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno.
             2. Per quanto  non  previsto  dalla  presente  legge  si
          applicano,  ove  compatibili,  le  norme  del  testo  unico
          medesimo, le successive modificazioni ed integrazioni e  le
          altre leggi riguardanti i territori meridionali.
             3.  Il  Governo della Repubblica, sentita la Commissione
          parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo  sulla
          programmazione  e sull'attuazione degli interventi ordinari
          e straordinari nel Mezzogiorno, e' autorizzato a procedere,
          entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge, alla compilazione di un nuovo testo unico,
          mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al  momento
          vigenti   in   materia   di   interventi  straordinari  nel
          Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie  al  loro
          coordinamento.
             4.  L'Agenzia  di  cui  al  precedente  art.  4,  previa
          autorizzazione del Ministro  del  tesoro  d'intesa  con  il
          Ministro  per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
          per il finanziamento di iniziative di sua  competenza  puo'
          contrarre  prestiti con la Banca europea degli investimenti
          (BEI) e  con  gli  istituti  di  credito  a  medio  termine
          abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti
          meridionali  di  credito  speciale,  che  sono  a  tal fine
          abilitati alla provvista  all'estero,  il  cui  onere,  per
          capitale  ed  interessi,  e'  assunto a carico del bilancio
          dello Stato mediante  iscrizione  delle  relative  rate  di
          ammortamento,   per  capitale  ed  interessi,  in  appositi
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero  del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti
          e' portato a scomputo  delle  assegnazioni  a  disposizione
          dell'Agenzia stessa.
             5.  Sui  prestiti contratti all'estero dagli istituti di
          credito  a  medio  termine   abilitati   ad   operare   nel
          Mezzogiorno,  compresi  gli istituti meridionali di credito
          speciale, per il finanziamento  delle  imprese  localizzate
          nei  territori di cui all'art. 1 del citato testo unico, e'
          concessa  la  garanzia  dello  Stato  per   le   variazioni
          intervenute  sul  tasso di cambio eccedente il 5 per cento,
          secondo modalita'  che  saranno  fissate  con  decreto  del
          Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno.
             6.  A  partire  dall'anno  finanziario 1987, in appositi
          allegati agli stati di previsione della spesa  dei  singoli
          Ministeri,   nonche'   delle   aziende  ed  amministrazioni
          autonome anche con personalita' giuridica,  sono  elencati,
          secondo la classificazione economico-funzionale, i capitoli
          di  spesa ai quali si applica la riserva percentuale minima
          di cui all'art. 107  del  citato  testo  unico,  nonche'  i
          capitoli  di  spesa  per  i  quali  e' prevista una riserva
          percentuale diversa. I conseguenti importi definitivi  sono
          determinati con successivo decreto del Ministro del tesoro,
          che  viene  allegato  alla legge concernente l'assestamento
          del bilancio dello Stato e delle aziende autonome.
             7. Le somme di conto  capitale  stanziate  nei  capitoli
          individuati  ai  sensi  del  precedente  comma,  decorsi  i
          termini di mantenimento in  bilancio,  stabiliti  dall'art.
          36,  secondo  comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.
          2440, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono
          devolute,   con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  come
          ulteriore apporto  destinato  all'intervento  straordinario
          nel Mezzogiorno.
             8.  Al  rendiconto  generale  dello Stato e' allegato un
          quadro riepilogativo,  redatto  dal  Ministro  del  tesoro,
          contenente  la  dimostrazione  del rispetto, da parte delle
          amministrazioni interessate, dell'obbligo della riserva  di
          cui  al  presente  articolo,  nonche' l'illustrazione delle
          modalita' con le quali ha operato la riserva medesima,  con
          riferimento   sia   agli  stanziamenti  di  competenza  sia
          all'effetto  della  devoluzione  disciplinata   nel   comma
          precedente.
             9.  L'Agenzia  di  cui al precedente art. 4 subentra nei
          rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla soppressa
          Cassa per il Mezzogiorno, quali  esistenti  nella  gestione
          liquidatoria,  nonche'  nella  gestione del commissario del
          Governo, alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  ivi  comprese  sia  la  partecipazione  al fondo di
          dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale
          delle societa' finanziarie FlNAM, FIME, INSUD e  ITALTRADE,
          sia  le  quote  di associazione allo IASM, al FORMEZ e alla
          SVIMEZ,  che  vengono  trasferite  a  titolo  gratuito.   I
          rapporti  giuridici  strumentali  e  comunque connessi alle
          attivita' di cui al comma 1 dell'art. 5 sono soggetti  alla
          speciale disciplina prevista da tale articolo.
             10. Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'art.
          170  del  citato  testo  unico e' elevato a tre miliardi di
          lire, a decorrere dall'esercizio  successivo  a  quello  di
          approvazione della presente legge.
             11.  E'  autorizzata  per  un  triennio la concessione a
          favore delle imprese ubicate  in  Sardegna,  a  carico  dei
          fondi  di  cui  alla presente legge, di un contributo nella
          misura massima del 30 per cento sulle tariffe di  trasporto
          ferroviario,   marittimo   e  aereo  delle  materie  prime,
          semilavorati, impianti e macchinari destinati alle  imprese
          industriali localizzate in Sardegna.
             12.  Lo  stesso  contributo e' concesso per il trasporto
          verso il restante territorio nazionale dei beni e  prodotti
          finiti  provenienti  da  imprese  ubicate  in  Sardegna. Le
          modalita', le condizioni e le procedure per  l'applicazione
          delle predette agevolazioni tariffarie sono determinate con
          decreto  del  Ministro  per gli interventi straordinari nel
          Mezzogiorno di concerto con i Ministri dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  del  tesoro, delle poste e
          delle telecomunicazioni e dei trasporti.
             13. A valere sui fondi di cui alla presente legge,  sono
          accordate  tariffe  ferroviarie  di  favore al trasporto di
          prodotti agricoli sulla base delle direttive del  programma
          triennale  e  nella  misura,  con  i criteri e le modalita'
          fissati dai Ministri dei  trasporti  e  dell'agricoltura  e
          delle  foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e per
          gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
             14. Il CIPI, in sede  di  esame  e  di  valutazione  dei
          programmi    di   investimenti   relativi   ad   iniziative
          industriali ubicate nei territori di  cui  all'art.  1  del
          citato  testo  unico,  impartisce  apposite  direttive alle
          amministrazioni pubbliche per garantire  congrue  quote  di
          commesse  di  forniture e lavorazioni, a prezzi di mercato,
          in favore delle iniziative medesime.
             15. Le imprese che  comunque  eseguano  opere  pubbliche
          finanziate  con  fondi dell'intervento straordinario, hanno
          l'obbligo di fornirsi da imprese aventi  sede  ed  operanti
          nei  territori di cui all'art. 1 del citato testo unico per
          una quota pari ad almeno il 50 per cento, sia del materiale
          occorrente  per  l'espletamento   dell'appalto,   in   esso
          compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori,
          sia  delle  attrezzature  necessarie  alla esecuzione delle
          opere.
             16. L'obbligo della riserva di forniture e  lavorazioni,
          di  cui  all'art. 113, primo comma, del citato testo unico,
          e'  esteso  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche,  alle
          regioni,  alle  province,  ai comuni, alle unita' sanitarie
          locali, alle  comunita'  montane,  a  societa'  ed  enti  a
          partecipazione   statale,   alle   universita',  agli  enti
          ospedalieri autonomi.
             17.  Tali  enti,  aziende   ed   amministrazioni   hanno
          l'obbligo  di  fornirsi, per una quota pari ad almeno il 30
          per cento del materiale occorrente, da imprese industriali,
          agricole ed  artigiane,  aventi  stabilimenti  ed  impianti
          fissi  ubicati  nei territori di cui all'art.  1 del citato
          testo unico, nei  quali  sia  eseguita  lavorazione,  anche
          parziale, dei prodotti richiesti.
             18.  Contestualmente  alla costituzione del Dipartimento
          previsto dall'art. 3 della presente legge e'  soppressa  la
          segreteria di cui all'art. 11 del citato testo unico.
             19.   Fino   all'avvio  dell'attivita'  dell'Agenzia  in
          conformita'   all'assetto   organizzativo   e    funzionale
          conseguente  alla  emanazione  dei  provvedimenti di cui ai
          commi 7 e 8 dell'art. 4 e per l'attuazione dell'art.  5,  e
          comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della   presente   legge,   continuano   ad  applicarsi  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 18 settembre 1984,  n.
          581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17
          novembre 1984, n. 775".
             "Art.  18  (Disposizioni finanziarie). - 1. L'apporto di
          lire 120.000 miliardi di cui all'art.  1,  comma  1,  della
          presente  legge, e' comprensivo della quota occorrente allo
          sgravio contributivo previsto dall'art. 59 del testo  unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 6
          marzo  1978,  n.  218,   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,  fino  alla  concorrenza  massima  di  30.000
          miliardi.  Del  predetto  apporto  la  quota  relativa   al
          quadriennio   l985-1988   e'  determinata  in  lire  42.000
          miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986,
          dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per
          i medesimi anni dall'art. 4, primo comma,  della  legge  1
          dicembre  1983,  n.  651,  nonche' dell'importo di lire 120
          miliardi  a   copertura   degli   oneri   derivanti   dalla
          attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli
          interventi  a  favore delle imprese del Mezzogiorno diretti
          ad incrementare l'occupazione  giovanile  per  il  triennio
          1986-1988  e dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno
          l987 e di lire 580 miliardi  per  l'anno  1988  di  cui  al
          decreto-legge   1   marzo  1985,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, in legge 26  aprile  1985,  n.  155,  ed  al
          differimento  a  tutto  il  periodo  di paga in corso al 31
          dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'art.  59
          del  predetto testo unico. La maggiore somma di lire 28.000
          miliardi  e'  iscritta  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero del tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle
          somme gia' stanziate ai sensi delle precedenti disposizioni
          legislative   riguardanti  l'intervento  straordinario  nel
          Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in  lire
          100  miliardi  per  l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per
          l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi  per  l'anno  1987,  in
          lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 e in lire 500 miliardi
          per  l'anno  1989,  ivi  compreso  il  fabbisogno  connesso
          all'attuazione del piano  straordinario  per  l'occupazione
          giovanile  nel  Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988,
          in ragione di lire 700 miliardi per l'anno  1986,  di  lire
          1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per
          l'anno 1988.
             2.  Le  somme  di cui al precedente comma 1, al netto di
          quelle relative allo sgravio contributivo,  affluiscono  in
          un  apposito  conto  corrente  presso la tesoreria centrale
          dello Stato per essere utilizzate, negli importi  stabiliti
          con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  d'intesa  con  il
          Ministro per gli interventi straordinari  nel  Mezzogiorno,
          in conformita' a quanto stabilito dal programma triennale e
          dai successivi piani annuali.
             3.  La  facolta'  di assumere impegni di spesa per somme
          anche  superiori  agli   stanziamenti   annuali,   prevista
          dall'art.   25   del   citato   testo  unico,  e'  riferita
          esclusivamente agli importi relativi agli  anni  finanziari
          considerati dal programma triennale approvato dal CIPE.
             4.  All'onere derivante dall'applicazione della presente
          legge, pari a lire 100  miliardi  nell'anno  1985,  a  lire
          8.900  miliardi  nell'anno  1986,  a  lire  6.000  miliardi
          nell'anno 1987 e a lire 12.500 miliardi nell'anno 1988,  si
          provvede,  relativamente  all'anno  1985,  a  carico  dello
          stanziamento iscritto  al  capitolo  9001  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del tesoro per l'anno medesimo,
          all'uopo    utilizzando    l'accantonamento     'Interventi
          straordinari  nel  Mezzogiorno'  e, relativamente agli anni
          dal 1986 al 1988, mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1986-1988,  allo  stesso  capitolo  9001  dello  stato   di
          previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, all'uopo
          utilizzando  gli  accantonamenti  'Disciplina  organica del
          nuovo   intervento   staordinario   nel   Mezzogiorno'    e
          'Interventi  a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti
          ad incrementare l'occupazione giovanile'.
             5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".