IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  16  maggio  1991,  n.  127,  e in
particolare l'art. 38, primo comma, secondo capoverso, concernente la
possibilita' di introdurre modifiche e/o  integrazioni  entro  il  10
dicembre di ciascun anno;
  Ritenuta  l'opportunita'  di introdurre alcune modifiche al fine di
rendere piu' efficace la gestione dei corsi di  specializzazione  per
insegnanti   di  sostegno  alle  classi  in  presenza  di  alunni  in
situazione di handicap;
  Considerata  la  complessita'  e  la  rilevanza  di  modifiche  che
richiedono ulteriori e piu' specifici approfondimenti;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Limitatamente  all'anno  scolastico  1993-94,  il  termine previsto
dall'art.  38,  primo  comma,  secondo  capoverso,   concernente   la
possibilita'   di   introdurre   modifiche   e/o   integrazioni  alle
disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 127/1991 citata
in premessa, fissato al 10 dicembre del corrente anno,  e'  prorogato
al 10 gennaio 1993.
   Roma, 10 dicembre 1992
                                         Il Ministro: JERVOLINO RUSSO