Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 13 della sopra  indicata
Gazzetta  Ufficiale,  nell'art. 20, comma 1, dove e' scritto: " .. la
sospensione  dello  smercio  se  giudicato  di  qualita'  idonea   al
consumo.", leggasi: " .. la sospensione dello smercio se giudicato di
qualita' non idonea al consumo.".