Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 13 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, nell'art. 20, comma 1, dove e' scritto: " .. la sospensione dello smercio se giudicato di qualita' idonea al consumo.", leggasi: " .. la sospensione dello smercio se giudicato di qualita' non idonea al consumo.".