IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  29  settembre  1980,  n.  662, che ratifica e da'
esecuzione   alla   convenzione  internazionale  per  la  prevenzione
dell'inquinamento  causato  da  navi  adottato a Londra il 2 novembre
1973 (MARPOL 73);
  Vista  la  legge  4  giugno  1982,  n.  438,  recante  adesione  ed
esecuzione  del  protocollo  relativo alla convenzione internazionale
per  la  prevenzione  dell'inquinamento  causato  da navi, adottato a
Londra il 17 febbraio 1978;
  Viste  le  disposizioni  di cui all'allegato I, appendice III della
citata   convenzione,   come  modificato  dal  protocollo  1978,  che
stabilisce  il  modello  del  registro  degli idrocarburi di cui alla
regola 20 del citato allegato I;
  Visto  il  decreto ministeriale 11 gennaio 1984 con il quale veniva
approvato  il  modello  del  registro  degli  idrocarburi nella forma
revisionata secondo la raccomandazione formulata dal comitato IMO per
la  protezione  dell'ambiente  marino  con  circolare  MEPC 99 del 30
giugno 1982;
  Considerata  la  risoluzione  del  comitato  IMO  per la protezione
dell'ambiente   marino   MEPC.  47(31)  adottata  il  4  luglio  1991
"Emendamento  appendice  III,  allegato  I, protocollo 1978, relativo
alla  Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento
marino da navi, 1973" che entrera' in vigore a livello internazionale
il 4 aprile 1993;
  Visto l'art. 19 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;
  Visto  l'art.  169  del  codice  di navigazione approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli articoli 362 e seguenti del regolamento per l'esecuzione
del  codice  della  navigazione  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvato  l'allegato  modello  del registro degli idrocarburi,
distinto in:
   parte  I  -  operazioni  riguardanti il locale apparato motore per
tutte  le  navi  petroliere  di stazza lorda uguale o superiore a 150
tonn.  e  non  petroliere  di  stazza  lorda uguale o superiore a 400
tonn.;
   parte II - operazioni riguardanti il carico e la zavorra per tutte
le navi petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonn.