IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, n. 1592, e  suc-
cessive modifiche ed aggiornamenti;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Preso   atto   del  parere  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nella riunione dell'11 giugno 1992;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta,  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Milano,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  citati  nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso specificato.
  Nell'art. 13, relativo al corso di  laurea  in  scienze  politiche,
all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti
discipline:
   analisi delle politiche pubbliche;
   diritto agrario;
   diritto dell'ambiente;
   diritto bancario;
   diritto industriale;
   diritto penale;
   diritto urbanistico;
   diritti dell'uomo;
   diritto internazionale dell'economia;
   diritto amministrativo internazionale;
   diritto sindacale;
   economia dell'ambiente;
   economia dei paesi in via di sviluppo;
   economia pubblica;
   economia regionale;
   geografia storica;
   istituzioni di matematica finanziaria e attuariale;
   lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua francese;
   lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese;
   psicologia generale;
   ragioneria pubblica;
   sociologia dell'amministrazione;
   sociologia della comunicazione;
   sociologia dei processi culturali;
   sociologia della scienza;
   sociologia delle professioni;
   statistica sociale;
   storia dell'industria;
   storia dell'Italia contemporanea;
   storia del giornalismo;
   storia delle religioni;
   storia dei rapporti fra Stato e Chiesa;
   storia dell'Europa occidentale;
   storia delle istituzioni politiche e sociali;
   storia degli antichi stati italiani;
   storia economica dell'Italia unita;
   storia e istituzioni dell'Asia orientale;
   storia e istituzioni dell'Asia meridionale;
   storia delle relazioni internazionali;
   metodologia e tecniche della ricerca sociale;
   tecnica industriale e commerciale;
   storia della finanza pubblica;
   storia delle dottrine politiche e sociali;
   storia del pensiero politico moderno;
   diritto costituzionale dei paesi dell'Europa orientale.
  Nel  medesimo  art.  13  l'ottavo comma viene cosi' riformulato "Lo
studente e altresi' tenuto a seguire i corsi e a sostenere gli  esami
di   due  lingue  moderne,  scegliendole  fra  quelle  effettivamente
insegnate nella facolta' (per complessive quattro annualita')".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 23 ottobre 1992
                                               Il Rettore: MANTEGAZZA