IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto l'art. 56 del testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni (codice postale)
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156;
  Visto l'art. 28 della legge 5  agosto  1981,  n.  416,  recante  la
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;
  Vista la legge 30 aprile 1983, n. 137, recante modifiche alla legge
5 agosto 1981, n. 416;
  Vista  la  legge  4 agosto 1984, n. 428, concernente l'integrazione
del fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Vista la legge 25 febbraio 1987,  n.  67,  concernente  il  rinnovo
della legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Vista  la legge 5 agosto 1988, n. 338, relativa alla modifica della
legge 25 febbraio 1987, n. 67;
  Visto l'art. 3 del decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  65,  recante
disposizioni   in   materia  di  finanza  pubblica,  convertito,  con
modifiche, dalla legge 26 aprile  1989,  n.  155,  che  autorizza  il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ad accordare riduzioni
delle tariffe delle stampe periodiche in abbonamento postale;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
24  luglio  1991,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31
luglio 1991, che ha confermato fino alla data del 31 dicembre 1991 la
riduzione nella misura del 50% della tariffa ordinaria  delle  stampe
periodiche  spedite  in abbonamento postale dalle imprese editrici di
cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
18 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304  del  30
dicembre  1991,  che ha protratto fino alla data del 31 dicembre 1992
tale riduzione;
  Ritenuto  opportuno  confermare  l'attuale  livello  di   riduzione
tariffaria  per  tener  conto  dell'aggravio dei costi a carico delle
imprese editrici di cui al primo comma dell'art.  28  della  legge  5
agosto  1981, n. 416, derivante dal programmato aumento delle tariffe
per la spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  riduzione  della  tariffa  ordinaria  delle  stampe  periodiche
spedite in abbonamento postale dalle imprese editrici di cui al primo
comma  dell'art.  28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' confermata
nella misura del 50 per cento fino alla data del 30 giugno 1993.