IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione fiscale dei prodotti oggetto di  monopolio  di  Stato,  e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1975, n. 724, che reca disposizioni
sull'importazione e  commercializzazione  all'ingrosso  dei  tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7  marzo  1985, n. 76, sul sistema di imposizione
fiscale dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio  1992,  n.  81,  che  dal  1
gennaio 1993 eleva al 10% l'aggio ai rivenditori generi di monopolio;
  Visto l'art. 28 del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, che dal
1   gennaio 1993 stabilisce le nuove aliquote di base dell'imposta di
consumo sui tabacchi lavorati di cui all'art. 5 della citata legge n.
76/1985, come da ultimo modificate dall'art. 1 della menzionata legge
n. 81/1992;
  Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1992  che,  tra  l'altro,
fissa  la  ripartizione  dei  prezzi  di  vendita  al  pubblico delle
sigarette e degli altri tabacchi lavorati;
  Considerato  che  in  base  ai  dati   risultanti   dalle   vendite
nell'intero  territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei
monopoli di  Stato,  per  le  sigarette  la  classe  di  prezzo  piu'
richiesta  nel  corso  del  1992  e' stata quella di Lit. 122.500 per
chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe  di  prezzo
di sigarette si applica l'aliquota di base del 56 per cento, prevista
dall'art. 28, del citato decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513;
  Considerato  che  per  le  altre  sigarette l'imposta di consumo si
applica in base ai due  elementi,  fisso  e  proporzionale,  previsti
dall'art.  6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e'
pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di  consumo
sulle  sigarette  della  classe  di prezzo piu' richiesta (importo di
base) e dell'ammontare dell'imposta  sul  valore  aggiunto  percepito
sulle  medesime  sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di
vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di
base,  diminuito  dell'elemento  fisso,  sul  prezzo  di  vendita  al
pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
  Ritenuto,   pertanto,   che  occorre  provvedere  alla  conseguente
rideterminazione delle ripartizioni dei prezzi di cui alle tabelle A,
B, C, D ed E allegate al suindicato decreto ministeriale 14  febbraio
1992;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  9  della  legge  7  marzo  1985, n. 76, nelle
allegate tabelle A, B, C, D ed E, che sostituiscono le corrispondenti
tabelle  allegate  al  decreto  ministeriale  14  febbraio  1992,  e'
fissata,  a decorrere dal 1  gennaio 1993, la ripartizione dei prezzi
di vendita al  pubblico  dei  generi  di  monopolio  per  chilogrammo
convenzionale.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 31 dicembre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1992
Registro n. 11 Monopoli, foglio n. 305