IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sul sistema di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati e successive modificazioni; Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1 gennaio 1993 eleva al 10% l'aggio ai rivenditori generi di monopolio; Visto l'art. 28 del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, che dal 1 gennaio 1993 stabilisce le nuove aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'art. 5 della citata legge n. 76/1985, come da ultimo modificate dall'art. 1 della menzionata legge n. 81/1992; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1992 che, tra l'altro, fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e degli altri tabacchi lavorati; Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette la classe di prezzo piu' richiesta nel corso del 1992 e' stata quella di Lit. 122.500 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo di sigarette si applica l'aliquota di base del 56 per cento, prevista dall'art. 28, del citato decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513; Considerato che per le altre sigarette l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e' pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta; Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla conseguente rideterminazione delle ripartizioni dei prezzi di cui alle tabelle A, B, C, D ed E allegate al suindicato decreto ministeriale 14 febbraio 1992; Decreta: Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nelle allegate tabelle A, B, C, D ed E, che sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate al decreto ministeriale 14 febbraio 1992, e' fissata, a decorrere dal 1 gennaio 1993, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei generi di monopolio per chilogrammo convenzionale. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 1992 Il Ministro: GORIA Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1992 Registro n. 11 Monopoli, foglio n. 305