IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente la reiscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati adeguati alle disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco; Considerato, che occorre procedere alla variazione di denominazione della marca di tabacco lavorato Dunhill Mild Blend; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita delle marche estere di tabacchi lavorati di provenienza CEE ed extra CEE, in base al prezzo richiesto dal fornitore e delle marche di tabacchi lavorati nazionali ed estere fabbricate su licenza in base al prezzo proposto dal Comitato di cui all'art. 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, da ultimo richiamato dall'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 486, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati A, B, C, D ed E al decreto ministeriale 31 dicembre 1992, che fissa le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76; Ritenuto altresi', che occorre inserire nella tabella allegato A del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1992 il prezzo di vendita al pubblico di L. 174.000 per kg convenzionale espressamente richiesto da un fornitore estero; Sulla proposta del suindicato comitato di cui all'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 486, per le marche di tabacchi lavorati italiane ed estere fabbricate su licenza e sentito il parere favorevole espresso dal comitato stesso per le marche importate; Decreta: Art. 1. Viene rettificata come segue la denominazione della sottoindicata marca di tabacco lavorato di provenienza da Paesi delle Comunita' europee: da Dunhill Mild Blend (20 scatole); a Dunhill Mild Tobacco (20 scatole).