IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione fiscale dei prodotti oggetto di  monopolio  di  Stato,  e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1975, n. 724, che reca disposizioni
sull'importazione e  commercializzazione  all'ingrosso  dei  tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7  marzo  1985,  n. 76, concernente il sistema di
imposizione   fiscale   sui   tabacchi   lavorati,    e    successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente la
reiscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati  adeguati
alle  disposizioni  tecniche per il condizionamento e l'etichettatura
dei prodotti del tabacco;
  Considerato, che occorre procedere alla variazione di denominazione
della marca di tabacco lavorato Dunhill Mild Blend;
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio  1965,  n.
825,  occorre  provvedere  alla  variazione  dell'inquadramento nella
tariffa di vendita  delle  marche  estere  di  tabacchi  lavorati  di
provenienza  CEE  ed  extra  CEE,  in  base  al  prezzo richiesto dal
fornitore e delle marche di tabacchi  lavorati  nazionali  ed  estere
fabbricate  su licenza in base al prezzo proposto dal Comitato di cui
all'art. 8 del decreto-legge  20  maggio  1992,  n.  293,  da  ultimo
richiamato  dall'art.  3  del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 486,
nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati  A,  B,
C,  D  ed  E  al  decreto ministeriale 31 dicembre 1992, che fissa le
ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985,  n.
76;
  Ritenuto  altresi',  che  occorre inserire nella tabella allegato A
del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1992 il prezzo di vendita
al  pubblico  di  L.  174.000  per  kg  convenzionale   espressamente
richiesto da un fornitore estero;
  Sulla  proposta  del  suindicato  comitato  di  cui  all'art. 3 del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 486, per  le  marche  di  tabacchi
lavorati italiane ed estere fabbricate su licenza e sentito il parere
favorevole espresso dal comitato stesso per le marche importate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Viene  rettificata  come segue la denominazione della sottoindicata
marca di tabacco lavorato di provenienza  da  Paesi  delle  Comunita'
europee:
   da Dunhill Mild Blend (20 scatole);
   a Dunhill Mild Tobacco (20 scatole).