IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli; Visto l'art. 14 del suindicato decreto presidenziale, il quale stabilisce che per taluni tipi di spettacoli ed attivita' di minima importanza e per le attivita' soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, nonche' per particolari tipi di scommesse, il Ministro delle finanze puo' stabilire, con proprio decreto, imponibili forfetari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalita' necessarie ad assicurare l'applicazione; Avuto riguardo alla minima importanza delle attivita' dello spettacolo viaggiante indicate nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per il cui esercizio sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 6 della stessa legge n. 337, ovvero risultino installate in parchi di divertimento autorizzati ai sensi dell'art. 7 della stessa legge 18 marzo 1968, n. 337; Decreta: E' approvata l'annessa regolamentazione, che forma parte integrante del presente decreto, concernente la determinazione forfetaria degli imponibili e i criteri applicativi dell'imposta sugli spettacoli e dell'IVA connessa ai corrispettivi dell'esercizio delle attrazioni viaggianti autorizzate ai sensi dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 337, oppure installate in parchi di divertimento autorizzati ai sensi dell'art. 7 della medesima legge 18 marzo 1968, n. 337. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 1 gennaio 1993. Roma, 29 dicembre 1992 Il Ministro: GORIA