IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  5  giugno  1990,  n. 135, recante il programma di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
  Visto l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990,  registrato
alla  Corte  dei  conti il 7 novembre 1990, registro n. 36, foglio n.
347, come modificato dal decreto  ministeriale  del  25  marzo  1991,
registrato  alla  Corte  dei  conti  l'8 aprile 1991, registro n. 12,
foglio n. 160, il quale ha stabilito che, per le operazioni di  mutuo
regolate  a tasso variabile di cui all'art. 1, comma 5, della legge 5
giugno 1990, n. 135, la misura massima del tasso di  interesse  annuo
posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice
del  rendimento  effettivo  medio  lordo del campione titoli pubblici
soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e  della  media
mensile   aritmetica   semplice  dei  tassi  giornalieri  della  lira
interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal Comitato di gestione del
mercato telematico dei depositi interbancari, con  una  maggiorazione
dello 0,75;
  Visto  il ripetuto art. 4 del sopra citato decreto ministeriale con
il quale viene stabilito che al tasso come sopra rilevato va aggiunto
uno spread nella misura dello 0,80;
  Viste le note con le quali la Banca  d'Italia  ed  il  Comitato  di
gestione  del  mercato  telematico  dei  depositi  interbancari hanno
comunicato rispettivamente i  seguenti  dati  relativi  ai  parametri
utilizzati  per  la  determinazione  del  tasso di riferimento per le
operazioni previste dalla legge n.  135/1990,  regolate  dal  decreto
ministeriale del 25 marzo 1991:
   rendimento  effettivo  medio  lordo  del  campione titoli pubblici
soggetti ad imposta: 13,985%;
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira
interbancaria tre mesi lettera: 14,5685%;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Considerato, inoltre, che alla media  mensile  aritmetica  semplice
dei  tassi  giornalieri  della lira interbancaria tre mesi lettera va
aggiunta una maggiorazione dello 0,75;
                              Decreta:
  Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di  mutuo
di  cui  alla legge 5 giugno 1990, n. 135, regolate a tasso variabile
e' pari al 14,65%.
  In conseguenza, tenuto conto dello spread  dello  0,80,  la  misura
massima  del  tasso  di interesse annuo posticipato per il periodo 1
gennaio-30 giugno 1993 e' pari al 15,45%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI