IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante  la  disciplina  del
credito peschereccio di esercizio;
  Visto  l'art.  7,  punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che
dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra e'
fissato con decreto del Ministro del tesoro;
   Visto il decreto interministeriale  in  data  12  marzo  1990,  il
quale,  all'art.  10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il
credito peschereccio di esercizio viene fissato con  le  modalita'  e
secondo  i  criteri  di  cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto
1986 e successive modificazioni;
  Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1992, con il quale  e'
stata  fissata  la  maggiorazione  forfettaria  da  riconoscere  agli
istituti  di  credito  per  le  operazioni   agevolate   di   credito
peschereccio   di   esercizio,  a  fronte  della  loro  attivita'  di
intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1993;
  Vista la comunicazione con la quale  la  Banca  d'Italia,  ai  fini
della  determinazione  del  tasso  di riferimento di cui sopra per il
bimestre gennaio-febbraio 1993, ha reso noto che il costo medio della
provvista dei fondi e' pari al 14,75%;
  Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi,  provvedere
in merito;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito peschereccio di esercizio, assistite  dal  concorso  pubblico
negli  interessi,  e' pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1993, al
14,75%.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  maggiorazione   forfettaria
dell'1%,  il  tasso  di  riferimento  da  praticare,  per il bimestre
gennaio-febbraio 1993, sulle operazioni di  credito  peschereccio  di
esercizio  assistite dal contributo pubblico negli interessi, e' pari
al 15,75%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI