IL RETTORE
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935,  n.  1071, concernente
modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione
superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre 1938, n. 1652, concernente
disposizioni sull'ordinamento didattico  universitario  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  sul riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia
di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  ottobre  1991
art.  11  conernente  l'approvazione  del  piano  di  sviluppo  delle
universita' per 1991/1993;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 con il quale e' stata
concessa  l'autorizzazione  alle  universita'  ad  istituire  diplomi
universitari;
  Vista   la  proposta  di  modifica  allo  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi  di  Cagliari  con
nota n. 1795 del 7 luglio 1993;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale, nella seduta del 14 settembre 1993;
  Riconosciuta la necessita' di eliminare  dallo  statuto  lo  schema
della  scuola  diretta  a  fini  speiciali  in  "informatica"  che si
trasforma in diploma universitario;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di  approvare  la  modifica
proposta,  in  deroga  al  termine triennale, di cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari  e'  modificato
come segue:
                               Art. 1.
  La  scuola diretta a fini speciali in informatica e' trasformata in
corso di diploma universitario in informatica.