IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
  Visto il regolamento  n.  1907/90  del  Consiglio  delle  Comunita'
economiche europee, del 26 giugno 1990, relativo a  talune  norme  di
commercializzazione applicabili  alle  uova,  che  ha  sostituito  il
regolamento CEE n. 2772/75; 
  Visto il regolamento CEE  n.  1274/91  della  Commissione,  del  15
maggio 1991, che abroga il regolamento CEE n. 95/69  e  che  concerne
l'applicazione del richiamato regolamento CEE n. 1907/90; 
  Vista la legge 3  maggio  1971,  n.  419,  contenente  norme  sulla
commercializzazione delle uova; 
  Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n.  137,  recante  norme   per
l'esercizio delle funzioni  di  controllo  sulla  commercializzazione
delle uova; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota n. M/2517 del 28 agosto 1991; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nella  adunanza
generale del 17 ottobre 1991; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
      Modelli delle fascette e dei dispositivi di etichettatura 
  1. Le fascette ed i dispositivi di etichettatura  degli  imballaggi
delle uova, previsti da regolamento CEE n. 1907/90 del Consiglio  del
26 giugno 1990 e dal regolamento CEE n.  1274/91  della  Commissione,
del 15 maggio 1991, devono  essere  conformi  nelle  diciture,  nelle
dimensioni e nei colori ai  modelli  riportati  nell'allegato  A  del
presente regolamento. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
            Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
             - Si trascrive il testo dei commi 4, 5 e 6  dell'art.  1
          della legge n. 137/1991: 
             "4. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo  alla
          data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto  al
          comma 5, sono abrogati i commi primo e secondo dell'art.  4
          e l'art. 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419. Con la stessa
          decorrenza e' altresi' abrogato  il  decreto  del  Ministro
          dell'agricoltura  e  delle   foreste   19   ottobre   1971,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del  6  novembre
          1971. 
             5. Il Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, fissa con proprio decreto i  modelli  delle
          fascette e dei dispositivi di  etichettatura  previsti  dal
          regolamento CEE n. 2772/75 del  Consiglio  del  29  ottobre
          1975 e dal regolamento CEE n. 95/69 della  Commissione  del
          17 gennaio 1969. Entro i quindici  giorni  successivi  alla
          pubblicazione del decreto del Ministro  dell'agricoltura  e
          delle foreste, i centri di imballaggio autorizzati a  norma
          dell'art. 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, provvedono a
          propria cura e spese alla predisposizione  e  stampa  delle
          fascette e dei dispositivi di etichettatura. 
             6. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in
          L. 1.066.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante la
          corresponsione da parte dei  centri  di  imballaggio  delle
          uova autorizzati dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
          foreste di una quota annuale proporzionata  alla  capacita'
          lavorativa dei centri stessi, del seguente importo: 
               a) centri  di  imballaggio  con  capacita'  lavorativa
          giornaliera fino a 8.000 uova: L. 70.000; 
               b) centri  di  imballaggio  con  capacita'  lavorativa
          giornaliera da 8.000 a 80.000 uova: L. 300.000; 
               c) centri  di  imballaggio  con  capacita'  lavorativa
          giornaliera da 80.000 a 160.000 uova: L. 800.000; 
               d) centri  di  imballaggio  con  capacita'  lavorativa
          giornaliera da 160.000 a 240.000 uova: L. 1.000.000; 
               e) centri  di  imballaggio  con  capacita'  lavorativa
          giornaliera superiore alle 240.000 uova: L. 1.300.000". 
             Il primo ed il secondo comma dell'art. 4 della legge  n.
          419/1971, recante applicazione dei  regolamenti  comunitari
          n.   1619/68   e   n.   95/69   contenenti   norme    sulla
          commercializzazione delle uova (abrogati  dal  quindicesimo
          giorno  successivo  alla  pubblicazione  del  decreto   qui
          pubblicato come si evince piu'  sopra),  disciplinavano  la
          predisposizione da parte del Ministero  dell'agricoltura  e
          delle  foreste  delle  fascette  e   dei   dispositivi   di
          etichettatura, la loro fornitura  ai  centri  d'imballaggio
          dietro   versamento   del   relativo   corrispettivo,    la
          destinazione  di  tali  proventi   al   finanziamento   dei
          controlli,  il  possibile  affidamento  dei   controlli   a
          personale estraneo al Ministero  dell'agricoltura  e  delle
          foreste. 
             Il D.M.  19  ottobre  1971  (abrogato  dal  quindicesimo
          giorno  successivo  alla  pubblicazione  del  decreto   qui
          pubblicato come si evince piu'  sopra)  recava:  "Modalita'
          relative all'attuazione dell'art. 9 della  legge  3  maggio
          1971, n. 419, concernente  l'applicazione  dei  regolamenti
          comunitari  n.  1619/68  e   n.   95/69   in   materia   di
          commercializzazione delle uova". Esso e' stato  emanato  in
          attuazione dell'art. 9 della legge  n.  419/1971,  articolo
          abrogato   dal   quindicesimo   giorno   successivo    alla
          pubblicazione del decreto qui pubblicato  (come  si  evince
          piu' sopra) e di cui si riproduce di seguito il testo: 
             "Art. 9. - Entro tre mesi dall'entrata in  vigore  della
          presente legge saranno fissate con decreto del Ministro per
          l'agricoltura e  le  foreste  le  modalita'  relative  alla
          predisposizione ed alla distribuzione delle fascette e  dei
          dispositivi di etichettatura ed a quant'altro  occorra  per
          l'applicazione della presente legge". 
             L'art. 2  della  predetta  legge  n.  419/1977,  che  di
          seguito viene riprodotto, disciplina i centri d'imballaggio
          delle  uova  e  l'autorizzazione  all'esercizio   di   tale
          attivita' rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle
          foreste: 
             "Art. 2. - Possono svolgere i compiti di classificazione
          delle uova in categorie di qualita' e  di  peso,  stabiliti
          dai regolamenti CEE n. 1619/68 e n. 95/69, le imprese  e  i
          produttori  singoli  ed  associati  che,  in  possesso  dei
          prescritti requisiti,  vengano  autorizzati  dal  Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste a funzionare quali  centri
          d'imballaggio. 
             I titolari di imprese avicole, singoli o associati,  che
          dedichino direttamente ed abitualmente, in modo prevalente,
          la  loro  attivita'   o   quella   dei   propri   familiari
          all'allevamento  delle  specie  avicole,  sono  considerati
          imprenditori avicoli. 
             L'autorizzazione  e'   rilasciata   su   domanda   degli
          interessati,  da  presentarsi  all'ispettorato  provinciale
          dell'agricoltura competente per territorio,  dal  Ministero
          dell'agricoltura e  delle  foreste  il  quale,  sentito  il
          parere dei competenti organi  regionali,  vi  provvede  con
          proprio decreto previo accertamento della  sussistenza  dei
          necessari requisiti. Tale accertamento e' demandato ad  una
          commissione provinciale composta dal capo  dell'ispettorato
          provinciale  dell'agricoltura,   che   la   presiede,   dal
          veterinario  provinciale,  da  tre   rappresentanti   delle
          categorie interessate, rispettivamente da due  dei  diretti
          produttori e da uno dei commercianti, segnalati dalla  cam-
          era di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,  e
          da   un   rappresentante   designato   dall'amministrazione
          provinciale. Le funzioni di  segretario  della  commissione
          sono  esercitate   da   un   funzionario   dell'ispettorato
          provinciale dell'agricoltura. 
             Ai  componenti  ed  al  segretario   della   commissione
          provinciale sara' corrisposto il gettone di presenza  nella
          misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n.  417  e  agli
          aventi diritto l'indennita'  di  missione  ed  il  rimborso
          delle spese di viaggio. 
             Le spese  di  funzionamento  della  commissione  saranno
          imputate ai normali stanziamenti iscritti nel capitolo 1184
          dello  stato  di  previsione  della  spesa  del   Ministero
          dell'agricoltura e delle  foreste  per  l'anno  finanziario
          1971  e   corrisponente   capitolo   relativo   agli   anni
          successivi. 
             L'autorizzazione  e'  revocata  qualora  la  commissione
          predetta accerti in qualsiasi momento che non sussistono  i
          requisiti  per  la  completa   funzionalita'   dei   centri
          d'imballaggio. 
             Le imprese ed  i  produttori  autorizzati  a  funzionare
          quali centri  d'imballaggio  sono  iscritti  in  un  elenco
          tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle  foreste,  il
          quale ne trasmette copia al Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato ed a quello della sanita'. 
             Il  rilascio  dell'autorizzazione  di   cui   ai   commi
          precedenti e' soggetto al pagamento per ogni anno solare  o
          sua frazione, della tassa di  concessione  governativa,  da
          corrispondere in modo ordinario, di L. 30.000 per i  centri
          di potenzialita' lavorativa  giornaliera  inferiore  10.000
          uova,  di  L.  250.000  per  i  centri   di   potenzialita'
          lavorativa giornaliera da 10.000 a  50.000  uova  e  di  L.
          500.000  per  i  centri  di  imballaggio  di  potenzialita'
          lavorativa superiore. 
             Per tutti i  centri  gestiti  da  impreditori  agricoli,
          singoli o associati in cooperative, le tasse di concessione
          governativa sono ridotte alla meta'. 
             La  potenzialita'  lavorativa  giornaliera  dei   centri
          d'imballaggio   deve   risultare   dai   provvedimenti   di
          autorizzazione". 
          Nota alle premesse: 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere dal Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.