IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  integrare  il
Fondo sanitario nazionale di parte corrente al  fine  di  far  fronte
all'aumentata spesa per i  beni  e  servizi  delle  unita'  sanitarie
locali per l'anno 1991, nonche' di emanare  disposizioni  integrative
della disciplina introdotta dall'articolo 4 della legge  30  dicembre
1991, n. 412; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 gennaio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Minstri del tesoro e della sanita', di concerto con il  Ministro  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il limite di crescita della spesa per acquisti di beni e servizi
da  parte  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  previsto
dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990,  n.  407,  e'
elevato dall'11 al 22 per cento. 
  2. Per l'anno 1991 le maggiori occorrenze finanziarie del  Servizio
sanitario nazionale sono  determinate  in  lire  5.600  miliardi.  Le
regioni e le province autonome sono autorizzate  ad  assumere  mutui,
con gli istituti  di  credito  all'uopo  designati  con  decreto  del
Ministro del  tesoro,  nel  limite  massimo  degli  importi  indicati
nell'allegata tabella A con  onere  a  carico  dello  Stato.  Qualora
l'importo dei mutui assunti dovesse eccedere  le  effettive  maggiori
esigenze risultanti dai conti consuntivi, la differenza  deve  essere
versata all'entrata del bilancio statale. 
  3. Per le stesse finalita' di cui al comma 2, l'Associazione  della
Croce rossa italiana e' autorizzata  ad  assumere  un  mutuo  per  un
importo non superiore a  lire  10  miliardi  con  l'osservanza  delle
modalita' indicate nel presente articolo. 
  4. I mutui hanno durata di quindici anni e sono regolati a tasso di
interesse annuo posticipato fisso o variabile in misura non superiore
a quella massima stabilita in applicazione dell'articolo 13, comma 1,
del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.  415,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  38.  L'ammortamento
decorre dal 1' gennaio dell'anno successivo a  quello  in  cui  viene
assunto il mutuo. 
  5. L'importo del  mutuo  e'  versato  in  unica  soluzione  a  cura
dell'istituto di credito mutuante nel conto corrente infruttifero che
ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene  con  la  Tesoreria
centrale dello Stato ed e' trasferito, in una o piu' soluzioni,  agli
enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo  di  destinazione,
sulla base di appositi provvedimenti regionali. 
  6. Le rate di ammortamento dei mutui di cui  al  presente  articolo
sono corrisposte agli istituti mutuanti dal Ministero del tesoro,  in
via posticipata, il 30 giugno ed il 31 dicembre e per tutta la durata
dei mutui, con  imputazione  della  spesa  ad  apposito  capitolo  da
iscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero. 
  7. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso
tasso vigente alla data dell'operazione di mutuo, sono predeterminati
e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e
sono corrisposti con le stesse modalita', anche di tasso e di  tempo,
previste per le rispettive operazioni di mutuo.