La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, e' attribuita la pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dalla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati ed invalidi per servizio.