IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 44 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/314/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione 1. I prodotti non alimentari preconfezionati in quantita' prestabilite di cui all'allegato o preconfezionati in quantita' variabile o commercializzati sfusi, esposti per la vendita al consumatore, ai sensi dell'art. 38 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, e delle relative norme di esecuzione, debbono recare, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, e con le stesse modalita' per esso previste, l'indicazione del prezzo per unita' di misura, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4. 2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, per i prodotti di cui al comma 1 e' obbligatoria l'indicazione del prezzo riferito all'unita' di misura anche nella pubblicita' e nei cataloghi che recano l'indicazione del prezzo di vendita. 3. Il presente decreto non si applica ai prodotti acquistati ai fini di un'attivita' professionale o commerciale, ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, alle vendite tra privati, ai prodotti offerti nelle vendite all'asta, agli oggetti d'arte e di antiquariato.