IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Visto l'art. 44 della legge 29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  88/314/CEE  del
Consiglio del 7 giugno 1988, concernente l'indicazione dei prezzi dei
prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 16 gennaio 1992; 
   Sulla proposta del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro  e  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
   1.  I  prodotti  non  alimentari  preconfezionati   in   quantita'
prestabilite di  cui  all'allegato  o  preconfezionati  in  quantita'
variabile  o  commercializzati  sfusi,  esposti  per  la  vendita  al
consumatore, ai sensi dell'art. 38 della legge  11  giugno  1971,  n.
426, sulla disciplina  del  commercio,  e  delle  relative  norme  di
esecuzione, debbono recare, oltre  alla  indicazione  del  prezzo  di
vendita, e con le stesse modalita' per esso  previste,  l'indicazione
del  prezzo  per  unita'  di  misura,  fatto  salvo  quanto  disposto
dall'art. 4. 
   2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, per i prodotti  di  cui
al  comma  1  e'  obbligatoria  l'indicazione  del  prezzo   riferito
all'unita' di misura anche nella  pubblicita'  e  nei  cataloghi  che
recano l'indicazione del prezzo di vendita. 
   3. Il presente decreto non si applica ai  prodotti  acquistati  ai
fini di un'attivita' professionale o commerciale, ai prodotti forniti
in occasione di una prestazione di servizi, alle vendite tra privati,
ai prodotti offerti nelle vendite all'asta, agli oggetti d'arte e  di
antiquariato.