IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 16 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega  al Governo per l'attuazione della direttiva n. 82/470/CEE del
Consiglio del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a  favorire
l'esercizio  effettivo  della liberta' di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi per le  attivita'  non  salariate  di  taluni
ausiliari dei trasporti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 1991;
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del  tesoro,  dell'interno,  delle  finanze,  dei
trasporti,  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, del
lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile e  per  le
riforme istituzionali e gli affari regionali;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  l'esercizio  effettivo della
liberta' di stabilimento e della libera  prestazione  di  servizi  da
parte  di  cittadini  e imprese di altri Stati membri della Comunita'
europea, per quanto concerne le attivita' economiche precisate  nelle
allegate   tabelle   A,   B,  C  e  D,  nonche'  per  quanto  attiene
all'espletamento delle connesse prestazioni di lavoro dipendente.
  2. Sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore.