IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   Visto  l'art.  61  della  legge  29 dicembre 1990, n. 428, recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione della direttiva 88/316/CEE del
Consiglio  del  7  giugno  1988,  recante  modifica  della  direttiva
75/106/CEE  per  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati
membri  relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in
imballaggi preconfezionati;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 1992;
   Sulla  proposta  del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, di
grazia  e  giustizia,  del  tesoro  e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
   1. All'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19  agosto 1976, n. 614, nel testo
risultante  dalle  modifiche  introdotte con l'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  23 agosto 1982, n. 825, e' aggiunto il
seguente comma:
   "Sono  esclusi  dal campo di applicazione del presente decreto gli
imballaggi  preconfezionati  contenenti  i  prodotti  elencati  nella
tabella dell'allegato I:
    punto 1, lettera a), qualora presentino volumi nominali inferiori
a 0,25 litri e siano destinati ad uso professionale;
    punto  2,  lettera  a),  e  punto  4,  qualora siano destinati al
vettovagliamento  di  aerei,  navi  e  treni,  oppure alla vendita in
negozi con articoli esenti da tributi doganali".