IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 65 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 81/602/CEE del Consiglio del 31 luglio 1981, 85/358/CEE del Consiglio del 16 luglio 1985, 86/469/CEE del Consiglio del 16 settembre 1986, 88/146/CEE del Consiglio del 7 marzo 1988 e 88/299/CEE del Consiglio del 17 maggio 1988, relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche e agli scambi degli animali e delle carni trattati con talune sostanze ad azione ormonica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'agricoltura e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) animali da azienda: gli animali allevati in una azienda le cui carni o prodotti sono destinati all'alimentazione umana; b) trattamento terapeutico: la somministrazione individuale ad un animale da azienda di una delle sostanze autorizzate ai sensi dell'art. 6 per curare un disturbo della fertilita' accertato da un medico veterinario, previo esame dell'animale stesso; c) carni: tutte le parti degli animali di cui alla lettera a) atte al consumo umano; d) prodotti a base di carni: prodotti e preparazioni elaborati con le carni delle specie animali di cui alla lettera a); e) campione ufficiale: campione prelevato dall'autorita' competente e che, ai fini dell'analisi del residuo in questione, deve essere accompagnato dall'indicazione della specie animale, della natura del campione, della quantita' e del metodo di prelievo nonche' dalla individuazione dell'origine dell'animale e delle carni; tale prelievo deve essere effettuato senza preavviso; f) laboratorio riconosciuto: gli istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri laboratori previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283; g) residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica e dei loro prodotti di trasformazione, nonche' di altre sostanze che si trasmettono alle carni e possono nuocere alla salute umana.