IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 65 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione  delle  direttive  81/602/CEE  del
Consiglio del 31 luglio 1981, 85/358/CEE del Consiglio del 16  luglio
1985, 86/469/CEE del Consiglio del 16 settembre 1986, 88/146/CEE  del
Consiglio del 7 marzo 1988 e 88/299/CEE del Consiglio del  17  maggio
1988, relative al divieto di  utilizzazione  di  talune  sostanze  ad
azione ormonica e ad azione tireostatica  nelle  produzioni  animali,
alla ricerca di residui negli animali e nelle carni  fresche  e  agli
scambi degli animali e delle carni trattati con  talune  sostanze  ad
azione ormonica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 1991; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro,  della  sanita',  dell'agricoltura  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) animali da azienda: gli animali allevati in una azienda le cui
carni o prodotti sono destinati all'alimentazione umana; 
    b) trattamento terapeutico: la somministrazione individuale ad un
animale da  azienda  di  una  delle  sostanze  autorizzate  ai  sensi
dell'art. 6 per curare un disturbo della fertilita' accertato  da  un
medico veterinario, previo esame dell'animale stesso; 
    c) carni: tutte le parti degli animali di  cui  alla  lettera  a)
atte al consumo umano; 
    d) prodotti a base di carni: prodotti  e  preparazioni  elaborati
con le carni delle specie animali di cui alla lettera a); 
    e)  campione   ufficiale:   campione   prelevato   dall'autorita'
competente e che, ai fini dell'analisi del residuo in questione, deve
essere accompagnato  dall'indicazione  della  specie  animale,  della
natura del campione, della quantita' e del metodo di prelievo nonche'
dalla individuazione dell'origine dell'animale e  delle  carni;  tale
prelievo deve essere effettuato senza preavviso; 
    f)  laboratorio  riconosciuto:   gli   istituti   zooprofilattici
sperimentali e gli altri laboratori previsti dalla  legge  30  aprile
1962, n. 283; 
    g) residuo: residuo di sostanze ad  azione  farmacologica  e  dei
loro prodotti di trasformazione, nonche' di  altre  sostanze  che  si
trasmettono alle carni e possono nuocere alla salute umana.