IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 67 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  88/180/CEE  e
88/181/CEE del  Consiglio  del  22  marzo  1988,  che  modificano  la
direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle  legislazioni  degli
Stati membri relative al livello  di  potenza  acustica  ammesso  dei
tosaerba; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 novembre 1991; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia,  del  tesoro,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della
sanita' e dell'ambiente; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica al livello  di  potenza  acustica
ammissibile del rumore emesso dai tosaerba,  nonche'  al  livello  di
pressione acustica ammissibile del  rumore  al  posto  di  guida  dei
tosaerba che hanno una larghezza di taglio superiore a 120 cm. 
  2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente  decreto  le
seguenti attrezzature: 
a) le attrezzature agricole e forestali; 
b) gli apparecchi non  autonomi  il  cui  dispositivo  di  taglio  e'
   azionato dalle ruote o da un elemento  trainante  o  portante  non
   specifico; 
c) gli apparecchi combinati, il cui elemento motore principale ha una
   potenza installata superiore a 20 Kw.