IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 88/180/CEE e 88/181/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988, che modificano la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica al livello di potenza acustica ammissibile del rumore emesso dai tosaerba, nonche' al livello di pressione acustica ammissibile del rumore al posto di guida dei tosaerba che hanno una larghezza di taglio superiore a 120 cm. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto le seguenti attrezzature: a) le attrezzature agricole e forestali; b) gli apparecchi non autonomi il cui dispositivo di taglio e' azionato dalle ruote o da un elemento trainante o portante non specifico; c) gli apparecchi combinati, il cui elemento motore principale ha una potenza installata superiore a 20 Kw.