IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 67 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  87/405/CEE  del
Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 84/534/CEE per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative  al
livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 novembre 1991; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia,  del  tesoro,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della
sanita' e dell'ambiente; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica al livello  di  potenza  acustica
del rumore prodotto nell'ambiente atmosferico e di pressione acustica
del rumore propagato nell'aria e misurato sul posto di guida  ammessi
per le gru a  torre  utilizzate  per  compiere  lavori  nei  cantieri
industriali ed edili.