La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali: a) protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE ed il Regno Hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 9 luglio 1987; b) protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 10 dicembre 1987; c) protocollo all'accordo tra la CEE e lo Stato di Israele a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987.