La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti accordi internazionali:
    a)  protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE ed il Regno
Hascemita  di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e
della  Repubblica  portoghese  alla Comunita', fatto a Bruxelles il 9
luglio 1987;
    b)  protocollo  all'accordo  di  cooperazione  tra  la  CEE  e la
Repubblica    socialista   federativa   di   Jugoslavia   e   seguito
dell'adesione  del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla
Comunita', fatto a Bruxelles il 10 dicembre 1987;
    c)  protocollo  all'accordo  tra  la  CEE e lo Stato di Israele a
seguito   dell'adesione  del  Regno  di  Spagna  e  della  Repubblica
portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987.