La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  la
convenzione   di   estradizione  tra  la  Repubblica  italiana  e  la
Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.