IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni  sugli  impiegati
civili dello Stato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra indicato;
  Visto l'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n.  1376,  concernente
l'assunzione  di  personale  straordinario  presso  l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato  per  i
servizi telefonici;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n.
1417, concernente l'ordinamento degli uffici locali;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1973,  n.  3,  concernente  la  nuova
disciplina  degli  iscritti  negli  elenchi provinciali dei sostituti
portalettere;
  Vista la  legge  3  aprile  1979,  n.  101,  concernente  il  nuovo
ordinamento  del  personale  delle  aziende  dipendenti dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni;
  Vista la legge 22 dicembre 1981, n.  797,  contenente  disposizioni
riguardanti  l'ordinamento  del  personale dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni;
  Vista la legge 29 ottobre 1984,  n.  732,  sulla  eliminazione  del
requisito  della  buona  condotta  ai fini dell'accesso agli impieghi
pubblici;
  Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi
al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli
enti locali;
  Vista  la  legge  28  febbraio   1987,   n.   56,   recante   norme
sull'organizzazione  del mercato del lavoro, ed in particolare l'art.
16 in materia di assunzioni di personale  presso  le  amministrazioni
dello  Stato  anche  ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici ivi
indicati;
  Visto il decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 20 maggio 1988, n. 160, recante norme in
materia previdenziale, di  occupazione  giovanile  e  di  mercato  di
lavoro,  nonche'  per  il  potenziamento  del sistema informatico del
Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  e  in  particolare
l'art.  4, commi da 4- bis a 5, concernenti modifiche ed integrazioni
all'art. 16 della sopracitata legge 28 febbraio 1987, n. 56;
  Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
dicembre  1988, concernente modalita' e criteri per l'avviamento e la
selezione dei lavoratori ai sensi del citato art. 16 della  legge  28
febbraio  1987, n. 56, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del
31 dicembre 1988;
  Visto  il  decreto  ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, registrato
alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261,
con  il  quale  le  qualifiche  funzionali  ed  i  relativi   profili
professionali  del personale dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli articoli 5 e  6
della  predetta  legge  n.  797  del  1981, alle rispettive categorie
secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta  legge
n.  797/1981  e  sono  stati  rideterminati i contingenti autonomi di
posti di ciascuna qualifica funzionale;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  31
agosto  1982,  n.  4614,  registrato alla Corte dei conti il 7 aprile
1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti
i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve
dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;
  Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n.  4833,  registrato
alla  Corte  dei  conti  il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n.
260, con il quale sono state disciplinate  le  modalita'  di  accesso
alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto  il  decreto ministeriale 25 giugno 1984, n. 5627, registrato
alla Corte dei conti il 14 febbraio 1985, registro n.  6,  foglio  n.
366,  concernente  modifiche delle qualifiche funzionali, dei profili
professionali e delle modalita' di accesso  alle  singole  qualifiche
funzionali di cui ai citati decreti ministeriali numeri 4584 e 4833;
  Visto  il  decreto ministeriale 12 maggio 1988, n. 7844, registrato
alla Corte dei conti il 22 febbraio 1989, registro n.  8,  foglio  n.
47, contenente modifiche al succitato decreto ministeriale n. 5627;
  Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1989, registrato alla Corte
dei  conti  il  31  gennaio  1990, registro n. 5, foglio n. 3, con il
quale sono state disciplinate le modalita' di svolgimento delle prove
di selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di  collocamento  ai
fini  dell'assunzione  presso  l'Amministrazione  delle poste e delle
telecomunicazioni;
  Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355, e in particolare l'art.  1,
comma  12, concernente l'assunzione di personale straordinario per lo
svolgimento di mansioni delle qualifiche comprese nella IV  categoria
secondo  le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988;
  Ravvisata  la  necessita'  di  procedere  alla  determinazione  dei
criteri  per l'attuazione del disposto di cui al citato art. 1, comma
12, della legge n. 355 del 1989, al fine di adattare  alle  peculiari
esigenze  dell'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
le procedure di avviamento a selezione dei lavoratori iscritti  nelle
liste di collocamento per il pubblico impiego;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 25 luglio 1991;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
GM/60732/4152 DL/CR del 23 agosto 1991);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Le  direzioni centrali per il personale e per gli uffici locali
programmano, su base annuale e nei limiti consentiti  dai  rispettivi
stanziamenti di bilancio, il fabbisogno di personale straordinario di
IV  categoria  di  ciascuna direzione provinciale, tenuto conto della
situazione numerica applicativa del personale di ruolo nonche'  della
possibilita'  di  far  ricorso agli istituti dell'abbinamento e della
scorta.
  2.  Le  direzioni  provinciali,  nell'ambito  della  programmazione
effettuata,  valutano  le esigenze dei dipendenti uffici principali e
locali, tenendo conto  dell'area  di  competenza  territoriale  delle
sezioni  circoscrizionali per l'impiego, dipendenti dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, ed inoltrano a ciascuna di esse la
richiesta di un numero di lavoratori corrispondente ai posti  che  si
prevede di ricoprire.
  3.  Nell'eventualita'  che  nel  corso  dell'anno  il fabbisogno di
personale a tempo determinato si riveli superiore rispetto  a  quello
programmato,  in presenza di eccezionali ed imprevedibili esigenze di
servizio,  le  direzioni  provinciali  possono  inoltrare  successive
richieste  di  avviamento  a  selezione,  previa  autorizzazione  del
direttore generale.
  4. Nel caso che il fabbisogno risulti inferiore rispetto  a  quello
comunicato  alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, sono assunti
prioritariamente nell'anno successivo i lavoratori gia'  selezionati,
prima  di  procedere  alla  utilizzazione  di personale straordinario
appartenente al contingente del successivo avviamento a selezione.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  3  della  legge  n.   1376/1965
          (Provvidenze   concernenti   il   personale  non  di  ruolo
          dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda
          di  Stato  per  i  servizi  telefonici),  come   modificato
          dall'art.  10  della  legge  27 ottobre 1973, n. 674, e' il
          seguente:
             "Art.  3.  -  Per  esigenze  di  servizio  di  carattere
          eccezionale  degli  uffici  principali dell'Amministrazione
          delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,   degli   uffici
          telefonici  interurbani  e  delle stazioni e delle officine
          telefoniche dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici,
          nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante
          i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre,  i  direttori
          provinciali  delle poste e delle telecomunicazioni e i capi
          degli ispettorati di  zona  dell'Azienda  di  Stato  per  i
          servizi  telefonici,  nel limite dei contingenti fissati di
          volta in volta rispettivamente dal direttore generale delle
          poste   e   delle   telecomunicazioni   e   dal   direttore
          dell'Azienda  di  Stato  per  i servizi telefonici, possono
          procedere  ad  assunzioni  di  personale  straordinario  da
          applicare   a   mansioni   delle   carriere   esecutive  ed
          ausiliarie.
             Per tali assunzioni -  rispettate  le  riserve  previste
          dalle  leggi sul collocamento obbligatorio in vigore per le
          pubbliche amministrazioni e  quella  del  20  per  cento  a
          favore  dei  figli  dei dipendenti o di ex dipendenti delle
          Aziende  autonome  del  Ministero  delle  poste   e   delle
          telecomunicazioni    e    delle    vedove   del   personale
          postelegrafonico deceduto senza aver  maturato  il  periodo
          minimo   di   servizio   utile   richiesto   dalle  vigenti
          disposizioni  per  il  conferimento  della  pensione  -   i
          dirigenti  degli  organi  periferici  di  cui al precedente
          comma sono tenuti a dare la  precedenza  agli  iscritti  in
          appositi  elenchi  provinciali  e zonali degli aspiranti da
          compilarsi, sentito il parere delle commissioni  consultive
          per il personale di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre
          1961,  n.  1406,  secondo  i criteri fissati nei successivi
          commi.
             Gli aspiranti all'assunzione dovranno presentare domanda
          agli   organi   periferici   competenti   tramite   lettera
          raccomandata.
             Sono  iscritti  in  detti  elenchi,  secondo l'ordine di
          presentazione delle domande, da rilevarsi dal bollo postale
          sulle relative raccomandate, gli  aspiranti  che  siano  in
          possesso dei seguenti requisiti:
              a) cittadinanza italiana;
              b)  eta' non inferiore ai diciotto anni e non superiore
          ai trenta per gli aspiranti a mansioni esecutive; eta'  non
          inferiore ai diciotto anni ne' superiore ai venticinque per
          gli aspiranti a mansioni ausiliarie;
              c) buona condotta;
                d) sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla
          particolare natura del servizio da svolgere;
              e)  diploma  di  istituto  di  istruzione secondaria di
          primo grado o licenza elementare a seconda che trattasi  di
          aspiranti  ad  assunzioni,  rispettivamente,  per  mansioni
          esecutive ed ausiliarie.
             Negli elenchi anzidetti hanno precedenza  di  iscrizione
          gli   aspiranti   che  abbiano  conseguito  l'idoneita'  in
          concorsi  banditi,  rispettivamente,   dall'Amministrazione
          delle  poste  e  delle  telecomunicazioni e dall'Azienda di
          Stato per i servizi telefonici.
             Al personale predetto, assunto ai sensi del primo  comma
          del presente articolo, compete per le giornate di effettivo
          servizio  il trattamento economico iniziale previsto per il
          personale  non  di   ruolo   di   III   e   IV   categoria,
          rispettivamente,  per gli straordinari assunti con mansioni
          esecutive e con mansioni ausiliarie.
             Il servizio prestato in qualita' di impiegato  o  agente
          straordinario puo' essere valutato come titolo nei concorsi
          pubblici   per   l'accesso   alle   carriere  esecutive  ed
          ausiliarie  dell'Amministrazione  delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni  e  dell'Azienda  di  Stato per i servizi
          telefonici.
             Inoltre, per esigenze impreviste  ed  indilazionabili  e
          con   l'osservanza   delle   norme   sul  collocamento  dei
          lavoratori disoccupati,  l'Amministrazione  delle  poste  e
          delle  telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi
          telefonici hanno facolta' di reclutare operai con contratto
          di diritto privato, i quali non acquistano la qualifica  di
          operai dello Stato.
            Le  disposizioni  contenute  nei  commi primo e sesto del
          presente articolo sono  estese  anche  alle  assunzioni  di
          personale   straordinario   presso   gli  uffici  locali  e
          sostituiscono le norme di cui ai primi due commi  dell'art.
          9 della legge 2 marzo 1963, n. 307.
             Tutto il personale assunto a norma del presente articolo
          non  puo' essere tenuto in servizio per un periodo di tempo
          complessivo superiore a novanta  giorni  nell'anno  solare,
          decade  di  diritto  dal servizio alla scadenza del periodo
          suddetto e non puo' essere nuovamente assunto se non  siano
          trascorsi  almeno  sei  mesi  dalla data di cessazione o di
          scadenza dal servizio.
             Per  le  violazioni  delle  norme  di  cui  al  presente
          articolo  si  applicano le disposizioni dei commi secondo e
          terzo dell'art. 60 della legge 5 marzo 1961, n. 90".
             - Il testo dell'art. 16 della legge  n.  56/1987  (Norme
          sull'organizzazione   del   mercato   del   lavoro),   come
          modificato dall'art. 4, commi 4-  bis  e  4-quinquies,  del
          D.L.  21  marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
          nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art.  30,  comma
          1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente:
             "Art.  16  (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
          pubblici).  - 1. Le amministrazioni dello  Stato  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  gli  enti  pubblici non economici a
          carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in  una
          o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
          locali   effettuano   le   assunzioni   dei  lavoratori  da
          inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per  i  quali
          non  e'  richiesto  il  titolo di studio superiore a quello
          della  scuola  dell'obbligo,  sulla   base   di   selezioni
          effettuate  tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
          in quelle di  mobilita'  che  abbiano  la  professionalita'
          eventualmente   richiesta   ed  i  requisiti  previsti  per
          l'accesso  al   pubblico   impiego.   Essi   sono   avviati
          numericamente   alla   selezione   secondo  l'ordine  delle
          graduatorie risultante  dalle  liste  delle  circoscrizioni
          territorialmente competenti.
             2.  I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
          loro  iscrizione  presso  altra  circoscrizione  ai   sensi
          dell'art.  1,  comma  4.    L'inserimento nella graduatoria
          della nuova sezione circoscrizionale  avviene  con  effetto
          immediato.
             3.  Gli  avviamenti  vengono effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento alle graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni
          della  regione,  secondo  un  sistema integrato definito ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
             4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche'  le
          modalita'  e  i  criteri  delle  selezioni tra i lavoratori
          avviati sono determinati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  da emanarsi entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentite  le
          confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale.
             5. Le amministrazioni centrali  dello  Stato,  gli  enti
          pubblici  non  economici a carattere nazionale e quelli che
          svolgono  attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti   da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
             6.  Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della   pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di principio e  di  indirizzo  per  la  legislazione  delle
          regioni a statuto ordinario.
             8.  Sono  escluse dalla disciplina del presente articolo
          le assunzioni presso le  Forze  armate  e  i  corpi  civili
          militarmente ordinati".
             Il  comma  4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme
          in materia previdenziale, di  occupazione  giovanile  e  di
          mercato  del  lavoro,  nonche'  per  il  potenziamento  del
          sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28
          febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi  di
          assunzione  a  tempo  determinato  previsti dal decreto del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo
          alle  assunzioni  temporanee   di   personale   presso   le
          amministrazioni  dello Stato, n.d.r.),5 e dall'art. 6 della
          legge  20  marzo  1975,  n.  70   (riguardante   assunzioni
          temporanee  di  personale  straordinario  presso  gli  enti
          pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni
          a termine consentite nelle  regioni  a  statuto  ordinario,
          nelle   province,  nei  comuni  e  nelle  unita'  sanitarie
          locali".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Il  testo  degli  articoli  3,  5  e 6 della legge n.
          797/1981 e' il seguente:
             "Art. 3 (Declaratorie di categorie). - Con  effetto  dal
          1  gennaio  1982  le  declaratorie  di  categorie,  di cui
          all'art.  3  della  legge  3  aprile  1979,  n.  101,  sono
          modificate come segue:
          Categoria I: Attivita' semplici.
             Attivita'   elementari,   manuali  e  non,  per  il  cui
          esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.
          Categoria   II:   Attivita'   semplici,   con    conoscenze
          elementari.
             Attivita'  semplici,  manuali  e  non,  il cui esercizio
          richiede preparazione e conoscenze elementari,  compresi  i
          servizi di anticamera e di semplice custodia.
          Categoria III: Attivita' tecnico-manuali con conoscenze non
          specialistiche.
             Attivita'  tecnico-manuali  che presuppongono conoscenze
          tecniche, non specifiche di esecuzione elementare o, se  di
          natura    amministrativa,    l'esecuzione   di   operazioni
          amministrative,  tecniche  o  contabili  elementari.   Puo'
          essere  richiesta  la  utilizzazione  di  mezzi, strumenti,
          apparecchiature di uso semplice.
          Categoria  IV:  Attivita'  amministrative  o  tecniche  con
          conoscenze specialistiche e responsabilita' personali.
             Attivita'  amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-
          manuali   che    presuppongono    specifica    preparazione
          professionale  nel  ramo, con capacita' di utilizzazione di
          mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di proce-
          dure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate  da
          margini valutativi nella esecuzione.
            Categoria  V:  Attivita'  con conoscenze specialistiche e
          responsabilita' di gruppo.
             Attivita'   amministrative,   contabili    e    tecniche
          richiedenti  qualificata preparazione tecnico-professionale
          e conoscenza della tecnologia del lavoro  o  perizia  nella
          esecuzione,  espletata  con  autonomia  di  disimpegno  nei
          limiti   delle   norme  regolamentari.  Possono  comportare
          responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico  di
          altri    lavoratori   a   minor   contenuto   professionale
          organizzati in gruppi formali o in  piccole  unita'  opera-
          tive.
          Categoria  VI:  Attivita'  con  conoscenze  professionali e
          responsabilita' di unita' operative.
             Attivita'    amministrativo-contabili    o     tecniche,
          nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure
          o  prassi  generali,  richiedenti  qualificata preparazione
          professionale  di  settore  e  apporto  di  competenze   ed
          esperienze  specifiche  nelle  operazioni  da eseguire, con
          autonomia  di  disimpegno,  su  apparati,  attrezzature   e
          impianti  complessi. Sono caratterizzate da responsabilita'
          di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore
          entita' e di settori o impianti o gruppi di piccole  unita'
          operative   costituite  all'interno  di  uffici  complessi,
          nonche' da responsabilita' dei risultati  conseguiti  dalle
          unita' operative sottordinate.
             Puo'  essere  prevista  altresi'  attivita' di ispezione
          contabile,     nonche'      qualificata      collaborazione
          amministrativo-contabile o tecnica nell'attivita' di studio
          e  ricerca,  di  progettazione,  di collaudo e di controllo
          ispettivo.
          Categoria VII: Attivita' con preparazione professionale  ed
          eventuale responsabilita' di unita' organiche.
             Attivita'     amministrativo-contabili    o    tecniche,
          richiedenti   preparazione   professionale   specializzata,
          comportante    ampi   margini   di   valutazione   per   il
          perseguimento dei risultati da conseguire, con facolta'  di
          iniziativa,  proposta  e decisione nell'ambito di direttive
          generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio
          e ricerca,  nel  campo  amministrativo,  di  progettazione,
          direzione dei lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico
          implicante   qualificato   apporto  professionale,  nonche'
          controllo  ispettivo,  qualificata  ispezione  contabile  e
          direzione di uffici e impianti costituenti unita' organiche
          di  media  entita'  o grandi ripartizioni interne di unita'
          organiche di rilevante entita'.
             La preposizione alle  unita'  organiche  o  alle  grandi
          ripartizioni  interne  delle  unita' organiche di rilevante
          entita' comporta la piena responsabilita' per le  direttive
          o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
          Categoria  VIII:  Attivita'  con  elevata  specializzazione
          professionale ed eventuale responsabilita' di grandi unita'
          organiche.
             Attivita' amministrative, tecniche o ispettive e di stu-
          dio e ricerca, analisi e progettazione, direzione di lavori
          e collaudi, coordinamento  e  promozione,  elaborazione  di
          piani  e  programmi,  controllo  e  verifica dei risultati,
          richiedenti    preparazione     professionale     altamente
          specializzata   ed  autonoma  determinazione  dei  processi
          formativi e attuativi in  ordine  agli  indirizzi  ed  agli
          obiettivi  da  conseguire,  nonche' di direzione di uffici,
          servizi  e  impianti  costituenti   unita'   organiche   di
          rilevante  entita'  e  relativa  ispezione  contabile, o di
          funzioni vicarie di dirigenti previa formale  attribuzione.
          Vi    e'    connessa    responsabilita'   organizzativa   e
          responsabilita' diretta delle  direttive  impartite  e  dei
          risultati conseguiti dalle unita' organiche sottordinate".
             "Art.  5  (Settore  dell'esercizio - Dotazioni organiche
          del personale con  qualifica  di  consigliere  e  di  vice-
          dirigente  di  VII  e VIII categoria). - Con effetto dal 1
          gennaio   1982   i   due   settori   operativi    previsti,
          rispettivamente,  dalle  lettere  b) e c) dell'ultimo comma
          dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, vengono fusi
          nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST.
             Con effetto dalla medesima data, la  dotazione  organica
          del   personale   della  categoria  VII  con  qualifica  di
          consigliere  e  del  personale  della  categoria  VIII  con
          qualifica  di vice-dirigente e' stabilita, rispettivamente,
          con le modalita' di cui agli articoli 5 e 6 della  legge  3
          aprile 1979, n. 101 (poi ridotta dall'art. 3 della legge 22
          dicembre 1984, n. 893, n.d.r.):
               a)  nel  limite  dello 0,60 per cento e dello 0,65 per
          cento   della   dotazione   complessiva    del    personale
          dell'esercizio,  per  l'Amministrazione delle poste e delle
          telecomunicazioni;
               b) nel limite dell'1,55  per  cento  e  dell'1,70  per
          cento    della    dotazione   complessiva   del   personale
          dell'esercizio,  per  l'Azienda  di  Stato  per  i  servizi
          telefonici".
            "Art.  6 (Profili professionali e passaggi di categoria).
          - I profili professionali individuati e definiti  ai  sensi
          dell'art.  1,  commi  quarto, quinto e sesto, della legge 3
          aprile 1979, n. 101, sono ascritti - previa  rielaborazione
          ove  occorra  -  alle categorie rispettive secondo le nuove
          declaratorie di  cui  al  precedente  art.  3,  sentiti  la
          commissione  paritetica ed il consiglio di amministrazione,
          con   decreto   del   Ministro   delle   poste   e    delle
          telecomunicazioni. Con lo stesso decreto sono rideterminati
          i  contingenti  autonomi  di  posti  di  ciascuna qualifica
          funzionale,   ferma   restando   la   dotazione    organica
          complessiva.
             In  conseguenza  di quanto sopra, nella prima attuazione
          della presente legge, il  personale  interessato  passa  di
          categoria in base alla nuova ascrizione del proprio profilo
          professionale, sempreche' svolga gia' le relative mansioni.
          Il  passaggio  stesso  e'  subordinato  al  superamento  di
          apposito accertamento professionale per  il  personale  che
          non svolga gia' le suddette mansioni.
             In   corrispondenza   del   soprannumero   che   dovesse
          verificarsi in una qualifica  funzionale  per  effetto  del
          passaggio  di  cui  sopra, sono tenuti vacanti, fino al suo
          riassorbimento,  altrettanti  posti  nella  qualifica   del
          corrispondente   profilo   della  categoria  immediatamente
          inferiore.  Il  personale  collocato  in  soprannumero,  in
          attesa  del  suddetto  riassorbimento,  e' utilizzato nelle
          mansioni dei citati posti tenuti  vacanti  nella  categoria
          inferiore.
             Il  passaggio nelle nuove categorie avra' decorrenza dal
          1  gennaio  1982  ed  avverra'  in  base  alle  norme   di
          inquadramento  economico contenute nell'art. 18 della legge
          3 aprile 1979, n. 101, prescindendo dall'applicazione delle
          disposizioni di cui all'art. 9 della legge 3  aprile  1979,
          n. 101".
             -  La  legge n. 355/1989 reca: "Disposizioni concernenti
          il personale, l'organizzazione, i servizi  e  le  attivita'
          sociali  ed  assistenziali  delle  aziende  dipendenti  dal
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  8  del  D.P.C.M.  27
          dicembre 1988:
             "Art.  8  (Assunzioni  a  tempo  determinato).  -  1. Le
          amministrazioni  e  gli  enti   ai   quali   i   rispettivi
          ordinamenti  consentono  la  costituzione  di  rapporti  di
          lavoro a tempo determinato, ivi compresi quelli a carattere
          stagionale,  provvedono  alle  relative  assunzioni  previa
          selezione    dei   lavoratori   iscritti   nelle   apposite
          graduatorie di cui  all'art.  3,  comma  8,  avviati  dalle
          sezioni  circoscrizionali  per l'impiego sul cui territorio
          e' da eseguire il lavoro.
             2. Nei casi in cui, relativamente ai servizi di igiene e
          di assistenza  sanitaria,  scolastica  e  domiciliare,  gli
          ordinamenti  consentono l'assunzione a termine di personale
          di talune qualifiche, categorie  o  profili  per  sopperire
          tempestivamente   ad   imprevedibili   ed   indilazionabili
          esigenze connesse con la temporanea assenza  e  l'immediata
          sostituzione    di    dipendenti   direttamente   impegnati
          nell'erogazione dei servizi predetti, le amministrazioni  e
          gli   enti   inoltrano   richiesta   urgente  alla  sezione
          circoscrizionale per l'impiego nel  cui  territorio  e'  da
          svolgere  il  lavoro.  La  sezione soddisfa la richiesta al
          massimo  entro  il  giorno  successivo   a   quello   della
          presentazione,  mediante  l'avviamento a selezione, secondo
          l'ordine di graduatoria, di un numero doppio di  lavoratori
          rispetto  ai posti da ricoprire e, in relazione all'urgenza
          e alla breve durata del rapporto, dando  la  precedenza  ai
          lavoratori iscritti nelle liste ai sensi dell'art. 1, comma
          4,  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e inseriti nelle
          graduatorie di cui all'art. 3, comma 8.
             3. I lavoratori avviati con le procedure di cui al comma
          2 sono convocati telegraficamente dalle  amministrazioni  e
          dagli  enti richiedenti e sono tenuti, a pena di decadenza,
          a presentarsi alle prove di selezione entro il primo giorno
          utile successivo alla ricezione dell'avviso.
             4. Nei  casi  in  cui  sussista  urgente  necessita'  di
          evitare  gravi  danni alle persone, alla collettivita' o ai
          beni pubblici o di pubblica utilita', le amministrazioni  e
          gli   enti  possono  procedere  all'assunzione  diretta  di
          lavoratori   iscritti   presso   la   competente    sezione
          circoscrizionale  per  l'impiego.  Dell'assunzione  e' data
          contestuale motivata comunicazione, con l'indicazione della
          durata presumibile, alla predetta sezione che, qualora tale
          durata  ovvero  il rapporto di lavoro instaurato superino i
          dieci  giorni,  avvia   a   selezione,   in   sostituzione,
          lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in
          base all'apposita graduatoria.
             5.  Fermo  restando  l'ordine  di  avviamento,  si  puo'
          prescindere   dall'effettuazione   della   selezione    nei
          confronti  del lavoratore che abbia gia' svolto le mansioni
          di  una  determinata   qualifica,   categoria   o   profilo
          professionale,  ovvero che sia stato ritenuto a cio' idoneo
          in precedente prova selettiva,  nella  stessa  o  in  altra
          amministrazione  o ente salvo che il precedente rapporto di
          lavoro sia cessato prima della scadenza prevista ovvero sia
          terminato con un giudizio negativo motivato.
             6. Le amministrazioni e gli enti debbono indicare  nella
          richiesta  di  avviamento  anche  il limite massimo di eta'
          previsto dai loro ordinamenti ai  fini  dell'assunzione  di
          personale con rapporto a termine".