IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI 
                    STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO 
                           DI CONCERTO CON 
I MINISTRI DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E 
   DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO. 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n.  786,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.  44,  recante  misure
straordinarie   per   la   promozione    e    lo    sviluppo    della
imprenditorialita'giovanile nel Mezzogiorno; 
  Viste le modificazioni apportate al  citato  decreto-legge  n.  786
dalla legge 11 agosto 1991, n. 275; 
  Viste in particolare le disposizioni dell'art. 1, commi 2 e 10, del
citato decreto-legge n. 786 le quali stabiliscono che le agevolazioni
finanziarie  da  esso  previste  sono  concesse  secondo  criteri   e
modalita' stabiliti con  decreto  del  Ministro  per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del  tesoro,
il Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  e  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante "Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 21 novembre 1991; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
25/Leg. del 14 gennaio 1992); 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Soggetti beneficiari 
  1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui  al  decreto-legge
30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 1986, n. 44, con  le  ulteriori  modificazioni  apportate
dalla legge 11 agosto 1991, n. 275, le societa' aventi  sede  legale,
amministrativa  ed  operativa  nelle  regioni  Abruzzo,   Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia  e  costituite
come segue: 
    a) in forma cooperativa, ai sensi dell'art. 2511 e  seguenti  del
codice civile, avente le caratteristiche di cui all'art. 1, comma  1-
ter, del decreto-legge 30 dicembre  1985,  n.  786,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44; 
    b) in uno dei tipi previsti dal primo e secondo  comma  dell'art.
2249 del codice civile. 
  2. Per le societa' di cui  al  precedente  comma  1,  la  compagine
sociale, alla data  della  presentazione  della  domanda  di  cui  al
successivo art. 5, deve essere costituita: 
    a) con maggioranza assoluta del numero dei soci di eta'  compresa
tra i 18 e i 29 anni e residenti nei territori di cui  al  precedente
comma 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge  24  ottobre
1985, n. 561, o in data anteriore, anche nella  ipotesi  disciplinata
dall'art. 2532, comma 3, del codice civile nonche', per  le  societa'
di cui al precedente comma 1, lettera b),  con  maggioranza  assoluta
della relativa partecipazione finanziaria; 
    b) esclusivamente da soci di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni e
residenti nei territori di cui al precedente comma  1  alla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985,  n.  561,  o  in
data anteriore. 
  3. Nella compagine sociale  non  possono  essere  presenti  persone
fisiche che risultino titolari di quote o azioni di altre societa'  o
cooperative beneficiarie  delle  agevolazioni  oggetto  del  presente
decreto. 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
             - Si trascrive il testo dei commi 2 e 10 dell'art. 1 del 
          D.L. n. 786/1985: 
             "2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate
          secondo criteri  e  modalita'  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro per gli interventi straordinari  nel  Mezzogiorno,
          di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  con  il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   da
          emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto. Tali  criteri  e
          modalita' tengono conto: 
               a) dell'opportunita' di privilegiare,  in  termini  di
          maggiori contributi in  conto  capitale,  i  progetti  che,
          oltre ad avere le caratteristiche di cui al seguente comma,
          prevedano, tra  l'altro,  lo  sfruttamento  di  beni  e  di
          infrastrutture gia' esistenti  e  la  valorizzazione  delle
          risorse locali e siano corredati da studi  di  fattibilita'
          che comprovino le prospettive di mercato  e  l'economicita'
          di gestione; 
               b)  della  residenza  nel  Mezzogiorno  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto-legge  24  ottobre  1985,  n.
          561, o a data  anteriore,  della  maggioranza  dei  giovani
          partecipanti alle cooperative od alle societa'; 
               c) della necessita'  di  privilegiare  le  cooperative
          nella  determinazione  del  contributo  per  le  spese   di
          gestione; 
               d)  della  necessita'  di  evitare  il  cumulo   delle
          agevolazioni finanziarie del  presente  decreto  con  altre
          agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie; 
               e) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non
          distogliere dall'uso previsto, per un  congruo  periodo  di
          tempo, i beni strumentali agevolati; 
               f) della necessita' di  prevedere  procedure  tali  da
          assicurare  la  massima   celerita'   nell'erogazione   dei
          contributi; 
               g) dell'opportunita'  di  privilegiare  le  iniziative
          ubicate nelle zone a piu' alto livello di disoccupazione e,
          a  parita'  di  condizioni  economiche  e  produttive,   le
          iniziative promosse da cooperative e societa' a  prevalente
          composizione femminile". 
             "10. Alla esecuzione del provvedimento di ammissibilita'
          alle  agevolazioni  provvedono  il  Comitato  di   cui   al
          precedente comma 4 (trattasi del Comitato per  lo  sviluppo
          di nuova imprenditorialita' giovanile, n.d.r.) e  la  Cassa
          depositi e prestiti secondo criteri e modalita' fissati dal
          decreto di cui al comma 2 del presente articolo". 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          Note all'art. 1: 
             - Per il D.L. n. 786/1985  si  veda  nelle  premesse  al
          presente decreto. 
             - Gli articoli 2511 e seguenti  (da  2511  a  2545)  del
          codice civile dettano disposizioni in  materia  di  imprese
          cooperative. 
             - Il testo dell'art. 1, comma 1- ter, del  sopra  citato
          D.L. n. 786/1985 e' il seguente: "1- ter. Le cooperative di
          cui al  precedente  comma  1  devono  essere  iscritte  nel
          registro  prefettizio  di  cui  all'art.  13  del   decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  14  dicembre
          1947, n.  1577,  e  successive  modificazioni,  ed  i  loro
          statuti devono prevedere espressamente ed  inderogabilmente
          le clausole, di cui al  successivo  art.  26  dello  stesso
          decreto,  che  devono  essere  osservate   in   fatto.   E'
          consentita l'ammissione  a  soci  di  elementi  tecnici  ed
          amministrativi anche in misura superiore a  quella  fissata
          dall'art. 23 dello  stesso  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577". 
             - L'art. 2249 del codice civile e' compreso nel titolo V
          concernente le societa', il quale titolo  a  sua  volta  fa
          parte del libro quinto che reca norme in materia di lavoro. 
          L'art. 2249 cosi' recita: 
             "Art. 2249 (Tipi di societa'). - Le societa'  che  hanno
          per oggetto l'esercizio di una attivita' commerciale devono
          costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei  capi  III  e
          seguenti di questo titolo. 
             Le societa' che hanno per  oggetto  l'esercizio  di  una
          attivita' diversa sono regolate  dalle  disposizioni  sulla
          societa'  semplice,  a  meno  che  i  soci  abbiano  voluto
          costituire  la  societa'  secondo  uno  degli  altri   tipi
          regolati nei capitoli III e seguenti di questo titolo. 
             Sono salve le disposizioni riguardanti le societa' coop-
          erative e quelle delle leggi speciali che  per  l'esercizio
          di  particolari  categorie  di   imprese   prescrivono   la
          costituzione della societa' secondo un determinato tipo". 
             - Il D.L. n. 561/1985, recante misure straordinarie  per
          la  promozione  e   lo   sviluppo   dell'imprenditorialita'
          giovanile nel Mezzogiorno, e' entrato in vigore in data  24
          ottobre 1985. Esso non e' stato convertito per scadenza dei
          termini costituzionali. L'art. 2 della  legge  28  febbraio
          1986, n. 44, ha disposto che restano validi gli atti  ed  i
          provvedimenti  adottati  ed  hanno  efficacia  i   rapporti
          giuridici sorti in applicazione del decreto-legge citato. 
             - Si trascrive il testo dell'intero art. 2532 del codice
          civile: 
             "Art. 2532 (Assemblea). - Nelle assemblee hanno  diritto
          di voto coloro che risultano iscritti da  almeno  tre  mesi
          nel libro dei soci. 
             Ogni socio ha un voto, qualunque  sia  il  valore  della
          quota o il numero delle azioni. 
             Tuttavia nelle societa' cooperative  con  partecipazione
          di persone giuridiche l'atto costitutivo puo' attribuire  a
          queste  piu'  voti,  ma  non  oltre  cinque,  in  relazione
          all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al  numero
          dei loro membri. 
             Le  maggioranze  richieste  per  la  regolarita'   della
          costituzione delle  assemblee  e  per  la  validita'  delle
          deliberazioni sono calcolate secondo  il  numero  dei  voti
          spettanti ai soci. L'atto costitutivo puo'  determinare  le
          maggioranze necessarie in deroga agli articoli 2368 e 2369. 
             Il voto puo' essere dato per corrispondenza, se cio'  e'
          ammesso dall'atto costitutivo.  In  tal  caso  l'avviso  di
          convocazione dell'assemblea deve contenere  per  esteso  la
          deliberazione proposta".