IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO. Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita'giovanile nel Mezzogiorno; Viste le modificazioni apportate al citato decreto-legge n. 786 dalla legge 11 agosto 1991, n. 275; Viste in particolare le disposizioni dell'art. 1, commi 2 e 10, del citato decreto-legge n. 786 le quali stabiliscono che le agevolazioni finanziarie da esso previste sono concesse secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 25/Leg. del 14 gennaio 1992); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, con le ulteriori modificazioni apportate dalla legge 11 agosto 1991, n. 275, le societa' aventi sede legale, amministrativa ed operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e costituite come segue: a) in forma cooperativa, ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, avente le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1- ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44; b) in uno dei tipi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 2249 del codice civile. 2. Per le societa' di cui al precedente comma 1, la compagine sociale, alla data della presentazione della domanda di cui al successivo art. 5, deve essere costituita: a) con maggioranza assoluta del numero dei soci di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni e residenti nei territori di cui al precedente comma 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o in data anteriore, anche nella ipotesi disciplinata dall'art. 2532, comma 3, del codice civile nonche', per le societa' di cui al precedente comma 1, lettera b), con maggioranza assoluta della relativa partecipazione finanziaria; b) esclusivamente da soci di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti nei territori di cui al precedente comma 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o in data anteriore. 3. Nella compagine sociale non possono essere presenti persone fisiche che risultino titolari di quote o azioni di altre societa' o cooperative beneficiarie delle agevolazioni oggetto del presente decreto.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dei commi 2 e 10 dell'art. 1 del D.L. n. 786/1985: "2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali criteri e modalita' tengono conto: a) dell'opportunita' di privilegiare, in termini di maggiori contributi in conto capitale, i progetti che, oltre ad avere le caratteristiche di cui al seguente comma, prevedano, tra l'altro, lo sfruttamento di beni e di infrastrutture gia' esistenti e la valorizzazione delle risorse locali e siano corredati da studi di fattibilita' che comprovino le prospettive di mercato e l'economicita' di gestione; b) della residenza nel Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o a data anteriore, della maggioranza dei giovani partecipanti alle cooperative od alle societa'; c) della necessita' di privilegiare le cooperative nella determinazione del contributo per le spese di gestione; d) della necessita' di evitare il cumulo delle agevolazioni finanziarie del presente decreto con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie; e) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere dall'uso previsto, per un congruo periodo di tempo, i beni strumentali agevolati; f) della necessita' di prevedere procedure tali da assicurare la massima celerita' nell'erogazione dei contributi; g) dell'opportunita' di privilegiare le iniziative ubicate nelle zone a piu' alto livello di disoccupazione e, a parita' di condizioni economiche e produttive, le iniziative promosse da cooperative e societa' a prevalente composizione femminile". "10. Alla esecuzione del provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni provvedono il Comitato di cui al precedente comma 4 (trattasi del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, n.d.r.) e la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e modalita' fissati dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per il D.L. n. 786/1985 si veda nelle premesse al presente decreto. - Gli articoli 2511 e seguenti (da 2511 a 2545) del codice civile dettano disposizioni in materia di imprese cooperative. - Il testo dell'art. 1, comma 1- ter, del sopra citato D.L. n. 786/1985 e' il seguente: "1- ter. Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui al successivo art. 26 dello stesso decreto, che devono essere osservate in fatto. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall'art. 23 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577". - L'art. 2249 del codice civile e' compreso nel titolo V concernente le societa', il quale titolo a sua volta fa parte del libro quinto che reca norme in materia di lavoro. L'art. 2249 cosi' recita: "Art. 2249 (Tipi di societa'). - Le societa' che hanno per oggetto l'esercizio di una attivita' commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Le societa' che hanno per oggetto l'esercizio di una attivita' diversa sono regolate dalle disposizioni sulla societa' semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la societa' secondo uno degli altri tipi regolati nei capitoli III e seguenti di questo titolo. Sono salve le disposizioni riguardanti le societa' coop- erative e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della societa' secondo un determinato tipo". - Il D.L. n. 561/1985, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno, e' entrato in vigore in data 24 ottobre 1985. Esso non e' stato convertito per scadenza dei termini costituzionali. L'art. 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 44, ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge citato. - Si trascrive il testo dell'intero art. 2532 del codice civile: "Art. 2532 (Assemblea). - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni. Tuttavia nelle societa' cooperative con partecipazione di persone giuridiche l'atto costitutivo puo' attribuire a queste piu' voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri. Le maggioranze richieste per la regolarita' della costituzione delle assemblee e per la validita' delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo puo' determinare le maggioranze necessarie in deroga agli articoli 2368 e 2369. Il voto puo' essere dato per corrispondenza, se cio' e' ammesso dall'atto costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta".