IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'allegato C; Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione della direttiva 85/5/11/CEE del Consiglio del 18 novembre 1985 che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1938, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218; Vista la decisione della Commissione del 12 luglio 1988, n. 88/397/CEE, che coordina le disposizioni adottate in applicazione dell'art. 6 della direttiva 85/511/CEE; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991; Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 1. Ai fini del presente regolamento s'intende per: a) animale delle specie sensibili: ogni ruminante o suino, domestico o selvatico, che si trovi in un'azienda; b) animale ricettivo: ogni animale delle specie sensibili non vaccinato o vaccinato d'emergenza per la prima volta, per il quale non sia ancora trascorso il periodo tecnico necessario ad assicurare l'immunita'; c) animale infetto da afta epizootica: ogni animale delle specie sensibili sul quale siano stati constatati sintomi clinici o lesioni post mortem riconducibili all'afta epizootica, ovvero sul quale la presenza della malattia sia stata ufficialmente constatata mediante esame di laboratorio; d) animale sospetto di essere infetto da afta epizootica: qualsiasi animale delle specie sensibili che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem tali da far sospettare in modo fondato la presenza di afta epizootica; e) animale sospetto di essere contaminato: ogni animale delle specie sensibili che, in base alle informazioni epizootologiche raccolte, possa essere stato esposto direttamente o indirettamente al contatto del virus dell'afta.