IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86; 
  Vista la  legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  ed  in  particolare
l'allegato C; 
  Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare
l'attuazione  della  direttiva  85/5/11/CEE  del  Consiglio  del   18
novembre  1985  che  stabilisce  misure  di   lotta   contro   l'afta
epizootica, tenuto conto delle modifiche  apportate  dalla  direttiva
90/423/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990; 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1938, n. 1265; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218; 
  Vista la  decisione  della  Commissione  del  12  luglio  1988,  n.
88/397/CEE, che coordina le  disposizioni  adottate  in  applicazione
dell'art. 6 della direttiva 85/511/CEE; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 1991; 
  Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 febbraio 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie; 
 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini del presente regolamento s'intende per: 
a) animale delle specie sensibili: ogni ruminante o suino,  domestico
   o selvatico, che si trovi in un'azienda; 
b) animale  ricettivo:  ogni  animale  delle  specie  sensibili   non
   vaccinato o vaccinato d'emergenza per la prima volta, per il quale
   non  sia  ancora  trascorso  il  periodo  tecnico  necessario   ad
   assicurare l'immunita'; 
c) animale infetto da afta  epizootica:  ogni  animale  delle  specie
   sensibili sul quale  siano  stati  constatati  sintomi  clinici  o
   lesioni post mortem riconducibili all'afta epizootica, ovvero  sul
   quale  la  presenza  della  malattia   sia   stata   ufficialmente
   constatata mediante esame di laboratorio; 
d) animale sospetto di essere infetto da afta  epizootica:  qualsiasi
   animale delle specie sensibili  che  presenti  sintomi  clinici  o
   lesioni post mortem tali da far  sospettare  in  modo  fondato  la
   presenza di afta epizootica; 
e) animale sospetto di essere contaminato: ogni animale delle  specie
   sensibili che, in base alle informazioni epizootologiche raccolte,
   possa  essere  stato  esposto  direttamente  o  indirettamente  al
   contatto del virus dell'afta.