IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'allegato C; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397; Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione delle direttive 79/109/CEE, 79/111/CEE, 80/219/CEE, 80/1098/CEE, 80/1099/CEE, 80/1274/CEE, 82/893/CEE, 83/646/CEE, 84/336/CEE, 85/586/CEE, 87/489/CEE, 88/406/CEE in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, tenuto conto anche delle direttive 84/643/CEE, 90/422/CEE e 90/423/CEE; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991; Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni e integrazioni, le lettere e) ed i) sono sostituite dalle seguenti: " e) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, capitolo II lettera A, punti 1 o 1- bis; i) zona indenne da epizoozia: la zona di un diametro di 20 km, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si e' avuto da almeno trenta giorni prima del carico: 1) per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica; 2) per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di peste suina, di malattia vescicolare dei suini o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);". 2. All'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: " n) regione: parte del territorio di superficie minima di 2000 km(Elevato al Quadrato) e comprendente almeno una delle seguenti circoscrizioni amministrative: - per il Belgio: Province/Provincie, - per la Germania: Regierungbezirk, - per la Danimarca: Amt o isola, - per la Francia: Departement, - per l'Italia: Provincia, - per il Lussemburgo: - per i Paesi Bassi: Provincie, - per il Regno Unito: - per l'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord: County, - per la Scozia: District o Island Area, - per l'Islanda: County; o) azienda ufficialmente indenne da peste suina, un'azienda: 1) in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi; 2) in cui non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi; 3) in cui la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata da almeno dodici mesi; 4) che si trovi al centro di una zona con un raggio di 2 km in cui la peste suina, non sia stata accertata almeno negli ultimi dodici mesi; p) Stato membro o regione ufficialmente indenne da peste suina, uno Stato membro o una regione: 1) in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi; 2) in cui la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata da almeno dodici mesi; 3) in cui le aziende non presentano suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi; q) Stato membro, regione o azienda indenne da peste suina, uno Stato membro, una regione o un'azienda in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi; r) allevamento indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento che soddisfa le condizioni previste all'allegato G, capitolo I, lettera A; s) Stato membro o regione indenne da leucosi bovina enzootica: una regione o uno Stato membro che soddisfa i requisiti fissati nell'allegato G, capitolo I, lettera B.".