IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; Visti gli articoli 6, 10 e 12 della predetta legge; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 1992; Di concerto con il Ministro delle finanze quanto alle modalita' di attuazione delle disposizioni sulla concessione del credito d'imposta; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. Procedura per la concessione delle agevolazioni 1) Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l'impresa interessata trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a) una dichiarazione per la concessione del credito d'imposta, ovvero una domanda di concessione del contributo in conto capitale, redatta sull'apposito modulo predisposto per la lettura ottica e conforme allo schema di cui all'allegato 1/A, sottoscritta dal legale rappresentante. Detto modulo e' disponibile presso l'Associazione bancaria italiana, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Associazione istituti regionali di mediocredito - Assireme, l'Associazione italiana leasing - Assilea, l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa, gli istituti di credito, le societa' di locazione finanziaria, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di ciascuna provincia e, d'intesa con queste ultime, le associazioni imprenditoriali. Il modulo predetto e' obbligatorio. Le dichiarazioni o le domande redatte su moduli diversi o non originali saranno considerate nulle e rinviate al mittente. La dichiarazione o la domanda di contributo devono essere corredate da una certificazione, rilasciata dal presidente del collegio sindacale redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1/B. In mancanza del collegio sindacale, la certificazione puo' essere rilasciata da un revisore dei conti ovvero da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali; b) una perizia giurata, asseverata, redatta in conformita' allo schema di cui all'allegato 1/C, sottoscritta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nel rispettivo albo professionale, esterni alla struttura dell'impresa richiedente; c) certificazione o autocertificazione "antimafia" ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni. 2. La dichiarazione per la concessione del credito d'imposta puo' essere inviata esclusivamente per investimenti effettuati, anteriormente alla data della dichiarazione medesima, ai sensi del terzo comma dell'art. 3. 3. La domanda di contributo in conto capitale puo' essere inviata sia per gli investimenti effettuati anteriormente alla data della domanda medesima, ai sensi del terzo comma dell'art. 3, sia per gli investimenti parzialmente o totalmente da effettuare. 4. Non e' consentita la richiesta del credito di imposta e del contributo in conto capitale per i medesimi investimenti, ne' congiuntamente ne' con dichiarazioni e domande distinte, fatto salvo quanto disposto dal comma 12. La dichiarazione o domanda di contributo puo' essere riferita ad una sola unita' locale o stabilimento. 5. I documenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento e non anteriormente al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le dichiarazioni e le domande di contributo trasmesse anteriormente a detto termine o con mezzi diversi da quello stabilito saranno restituite al mittente. E' escluso ogni altro mezzo di trasmissione. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verificata la corrispondenza delle dichiarazioni per la concessione del credito d'imposta, delle domande di contributo, delle certificazioni e delle perizia giurate agli schemi di cui all'allegato 1 del presente decreto e tenuto conto della certificazione "antimafia", controllate le disponibilita' finanziarie, ordina in appositi e distinti elenchi le dichiarazioni e le domande di contributo secondo la data del timbro postale di spedizione e, con cadenza quindicinale, comunica alle imprese interessate ed all'istituto od ente scelto dall'impresa per il controllo, l'avvenuta concessione dell'agevolazione, il cui ammontare e' arrotondato alle mille lire inferiori. 7. L'impresa interessata, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione ministeriale di concessione del credito di imposta o di concessione e contestuale erogazione del contributo in conto capitale, invia mediante raccomandata con avviso di ricevimento, copia degli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 nonche' la documentazione prevista dall'allegato 3 del presente decreto ad uno degli istituti od enti convenzionati col Ministero (allegato 6), prescelto dall'impresa medesima per i controlli di cui all'art. 4 della legge n. 317/1991. In caso di investimenti non effettuati o effettuati parzialmente, anteriormente alla data della domanda di contributo, l'impresa trasmettera' la predetta documentazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di erogazione del Ministero di cui al comma 7 dell'art. 2. Nessuna documentazione dovra' essere inviata agli istituti od enti convenzionati col Ministero al ricevimento della comunicazione di sola concessione del contributo in conto capitale. 8. Una quota non inferiore al 40 per cento degli stanziamenti di cui all'art. 6, secondo comma, della legge n. 317/1991 e' riservata agli investimenti effettuati in unita' locali ubicate nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio sono riassegnate negli esercizi finanziari successivi in aumento delle corrispondenti autorizzazioni di spesa ovvero ripartite tra le stesse con le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 43 della legge n. 317/1991. 9. Una quota pari al 10 per cento degli stanziamenti di cui all'art. 6, secondo comma, della legge n. 317/1991, e' riservata agli interventi previsti dall'art. 15 della legge medesima, per la partecipazione ad azioni comunitarie. 10. Qualora le disponibilita' finanziarie dell'anno in cui sono pervenute le dichiarazioni e le domande di contributo non consentono la concessione integrale delle agevolazioni in favore delle dichiarazioni e delle domande di contributo aventi la stessa posizione nei rispettivi elenchi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura. Le residue quote di agevolazioni non fruite sono concesse a valere sui fondi stanziati per l'anno successivo, con criterio di priorita'. 11. Le dichiarazioni e le domande di contributo pervenute al Ministero successivamente all'elenco delle dichiarazioni ed all'elenco delle domande di contributo per i quali e' stata applicata detta riduzione percentuale sono ordinate secondo la data del timbro postale di spedizione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica con cadenza quindicinale alle imprese l'avvenuto inserimento negli elenchi e la compatibilita' con le disponibilita' finanziarie ai fini della concessione. 12. Le imprese hanno facolta' di ritirare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le dichiarazioni o le domande di contributo inviate. Per i medesimi investimenti, le imprese possono presentare nuove dichiarazioni o domande successivamente alla ricezione dell'avviso di ricevimento. Le nuove dichiarazioni o domande sono inserite in nuovi elenchi secondo l'ordine delle date di trasmissione delle dichiarazioni o domande medesime. 13. Eventuali variazioni di quanto attestato con le dichiarazioni, le domande, le certificazioni, le perizie giurate di cui ai precedenti commi dovranno essere tempestivamente comunicate al Ministero e all'istituto od ente incaricato di effettuare i successivi controlli al quale dovra' essere altresi' trasmessa idonea documentazione. 14. Sono motivo di esclusione degli elenchi cronologici di cui ai commi 6 e 10 predisposti per la concessione delle agevolazioni: a) la compilazione della dichiarazione o della domanda su modulo non originale; b) la mancata, erronea o anche parziale compilazione del modulo originale di dichiarazione o domanda di cui all'allegato 1/A; c) le modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo originale di dichiarazione o domanda di cui all'allegato 1, escluse quelle previste dalle istruzioni riportate in calce; d) la mancata compilazione, la mancata firma o le modificazioni apportate al testo prestampato della certificazione in calce alla dichiarazione o domanda di cui all'allegato 1/B; e) la mancanza della perizia giurata di cui all'allegato 1/C, ovvero la non conformita' della stessa allo schema; f) la mancanza della certificazione prefettizia (o dell'autocertificazione) "antimafia" prevista dalla legge n. 55/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero la non conformita' della stessa a quanto previsto dalle predette leggi; g) l'incompatibilita' con i limiti stabiliti dalla legge n. 317/1991 dei requisiti dimensionali indicati ai seguenti punti della dichiarazione, o della domanda dell'allegato 1/A: A13 (numero dipendenti dell'impresa), A14 (capitale investito), A15 (appartenenza a gruppo imprenditoriale); h) l'indicazione di attivita' diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 317/1991, al punto A17 (codice attivita') dell'allegato 1/A; i) l'indicazione di un costo totale inferiore a lit. 120.000.000 al punto B3 dell'allegato 1/A. 15. Non e' motivo di esclusione la mancata indicazione dell'istituto o ente per il controllo di cui al punto B12 dell'allegato 1/A. In tale caso il controllo sara' affidato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Mediocredito centrale o all'Artigiancassa. 16. Informazioni e chiarimenti sulla compilazione dei moduli e sull'attuazione del presente decreto potranno essere rilasciati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che predisporranno appositi sportelli informativi.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 6, 10 e 12 della legge n. 317/91 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e' il seguente: "Art. 6 (Agevolazioni per gli investimenti innovativi). - 1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 5 e' concesso, nel triennio 1991-1993, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento e del 20 per cento del costo degli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiuntivo (IVA), rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, e comunque fino all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun soggetto interessato. 2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 669 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 35 miliardi per il 1991, lire 312 miliardi per il 1992 e lire 322 miliardi per il 1993. 3. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma possono esere cumulate con i benefici finanziari disposti da atti delle Comunita' europee. 4. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere concesse per investimenti fatturati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e di importo complessivo non inferiore a 120 milioni di lire. 5. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 1 del decreto- legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle disponibilita' di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 140 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993". Art. 10 (Credito d'imposta: norme di attuazione). - 1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 e 4, dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'art. 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli 7 e 8 ovvero all'entita' delle partecipazioni assunte ai sensi dell'art. 3, comma 1. 2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere allegata una certificazione - sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali - attestante l'effettivita' della realizzazione o dell'acquisto di beni di nuova costruzione ovvero della partecipazione, la regolarita' documentale dei medesimi e la loro conformita' alle tipologie previste dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 8. La predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali. 3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma un elenco secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica le disponibilita' finanziarie di cui agli articoli 6, comma 2; 7, comma 4; 8, comma 7; 9, comma 2, entro le quali e' ammissibile la fruizione del beneficio, e comunica all'impresa la concessione del credito d'imposta. 4. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al comma 3 solo se corredate della certificazione di cui al comma 2. 5. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione nell'elenco di cui al comma 3, qualora le disponibilita' finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio nella misura determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura, salva l'integrazione - per gli anni 1991 e 1992 - con i fondi stanziati per l'anno successivo, in applicazione del comma 8. 6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 3 le imprese che abbiano richiesto i contributi di cui all'art. 12. 7. Con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende noto l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna annualita' e, contestualmente, trasferite allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese. In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto e' disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario. 8. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta e' riconosciuto, con priorita' nella formazione dell'elenco di cui al comma 3, negli anni successivi nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie. 9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi. 10. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo". "Art. 12 (Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali). - 1. Per gli investimenti e le spese di cui agli articoli 5 e 7, in luogo dei criteri d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su richiesta delle imprese interessate sono concessi, nel triennio 1991-93, contributi in conto capitale in misura equivalente ai predetti crediti d'imposta. 2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 le imprese inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda corredata della documentazione e degli elementi indicati con il decreto di cui al comma 7. 3. Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 possono essere sostenute successivamente alla prestazione delle domande, ma non oltre un anno dalla concessione del contributo. Non possono essere ammesse al contributo le spese fatturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere allegate una certificazione e una perizia giurata, redatte nei termini di cui all'art. 10, comma 2, attestanti il possesso dei requisiti previsti, la regolarita' della documentazione prodotta e la conformita' delle spese alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Nel caso in cui le spese siano state sostenute anteriormente alla presentazione della domanda la certificazione deve attestare anche l'effettivita' delle stesse. 5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure di cui all'art. 10, in quanto compatibili. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'erogazione del contributo contestualmente alla comunicazione alle imprese dell'ammissione ai benefici, qualora le spese oggetto dell'agevolazione siano state fatturate prima della presentazione della domanda. Negli altri casi il contributo e' erogato sulla base di apposita documentazione e di una certificazione, redatta ai sensi del comma 4, attestanti l'effettivita' delle spese sostenute e la conformita' delle stesse a quanto attestato con la certificazione allegata alla domanda di cui al comma 2. 6. I controlli sulle domande ammesse ai benefici sono svolti, successivamente alla fruizione dei medesimi, secondo le modalita' di cui all'art. 10. 7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i tempi e le modalita' di presentazione delle domande, di concessione ed erogazione dei benefici previsti dal presente articolo, nonche' gli ulteriori adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute. 8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle risorse di cui all'art. 6, comma 2, e all'art. 7, comma 4. 9. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 le imprese che abbiano richiesto le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per il testo degli articoli 6 e 12 della legge n. 317/1991 si veda in nota alle premesse. - Le modalita' di presentazione della certificazione o autocertificazione "antimafia" ai sensi della legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni sono esplicitate nell'art. 3 del presente decreto. - Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 317/1991 e' il seguente: "Art. 4 (Controlli). - 1. Per il controllo delle dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonche' delle domande di agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai benefici di cui all'art. 12, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale, anche congiuntamente, sulla base di apposite convenzioni, dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), nonche' degli istituti abilitati al credito a medio termine e della Cassa per il credito alle imprese artigiane. 2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni, nel limite di 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, gravano sulle disponibilita' conferite al fondo di cui all'art. 43 ai sensi dell'art. 6, comma 2. Le predette convenzioni sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' comunque disporre ulteriori accertamenti. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Servizio centrale di cui all'art. 39, comma 1, svolge attivita' di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese, anche mediante idonee forme di collegamento con gli osservatori economici esistenti su base regionale e in sede comunitaria. Per l'attivita' di cui al presente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' ricorrere, sulla base di apposite convenzioni, alla collaborazione dei soggetti di cui al comma 1. 4. Le regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 anche attraverso le societa' finanziarie regionali. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, determinato in lire 650 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali". 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a coordinare le attivita' di cui al comma 3 con le rilevazioni operate dalle diverse regioni e a presentare al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione conclusiva". - L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi' formulato: "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma, compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo". - Il comma 3 dell'art. 43 della legge n. 317/1991, piu' volte citata, prevede che: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, puo' provvedere all'eventuale modifica della ripartizione delle somme conferite per la finalita' di cui agli articoli richiamati al comma 1, tenuto conto delle disponibilita' e dei fabbisogni per i relativi interventi". - Il testo dell'art. 15 della stessa legge n. 317/1991 e' il seguente: "Art. 15 (Partecipazione ad azioni comunitarie). - 1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di declino industriale ovvero una ristrutturazione o riconversione di uno specifico settore industriale, anche attraverso interventi di dismissione di impianti obsoleti, alla relativa quota nazionale, - ai sensi dell'art. 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 - si fa fronte con le disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della medesima legge e secondo le procedure e le modalita' ivi previste, tenuto anche conto di quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della citata legge n. 183 del 1987, al fondo di cui al presente comma puo' essere versata, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una somma non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge. 2. In conformita' dei programmi comunitari, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina la misura dei contributi concedibili, in conto capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore delle imprese di cui all'art. 1, comma 3, nonche' delle imprese turistiche aventi le dimensioni di cui al medesimo art. (illegibile), comma 2, lettera b), ubicate nelle zone individuate dagli organismi comunitari. Il CIPE determina altresi', ove previsto dalle norme comunitarie, la maggiorazione dei contributi stessi per i territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/1988 del Consiglio, e n. (illegibile) territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individua(illegile) con decisione della commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/1988. 3. Le agevolazioni previste dagli interventi cofinanziati, oggetto del presente articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto gli investimenti ammissibili a contributo, le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonche' per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi. 5. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente realizzati entro quattro anni dalla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo o entro altro termine stabilito da specifiche norme regolanti gli interventi cofinanziati. In caso di mancato rispetto dei termini predetti, si applicano l'art. 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e l'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568". - I limiti dimensionali stabiliti dalla medesima legge n. 317/1991 sono indicati al comma 2 dell'art. 1 della legge medesima, il cui testo e' il seguente: "2. Ai fini della presente legge si considera: a) piccola impresa industriale quella avente non piu' di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie; b) piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non piu' di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie". - Il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge n. 317/1991 e' il seguente: 3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12: a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati; b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443".