IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  5  ottobre  1991,  n. 317, recante interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
  Visti gli articoli 6, 10 e 12 della predetta legge;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1992;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 14 febbraio 1992;
  Di  concerto con il Ministro delle finanze quanto alle modalita' di
attuazione   delle   disposizioni   sulla   concessione  del  credito
d'imposta;
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
           Procedura per la concessione delle agevolazioni
  1)  Ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni  di  cui agli
articoli  6  e  12  della  legge  5  ottobre  1991, n. 317, l'impresa
interessata  trasmette  al  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato:
   a)  una  dichiarazione  per  la concessione del credito d'imposta,
ovvero  una  domanda di concessione del contributo in conto capitale,
redatta  sull'apposito  modulo  predisposto  per  la lettura ottica e
conforme allo schema di cui all'allegato 1/A, sottoscritta dal legale
rappresentante.  Detto  modulo  e'  disponibile presso l'Associazione
bancaria  italiana,  l'Unione  italiana  delle  camere  di commercio,
industria,   artigianato   e   agricoltura,  l'Associazione  istituti
regionali di mediocredito - Assireme, l'Associazione italiana leasing
-  Assilea,  l'Istituto  centrale  per  il  credito a medio termine -
Mediocredito centrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane
-  Artigiancassa,  gli  istituti di credito, le societa' di locazione
finanziaria,  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura  di  ciascuna provincia e, d'intesa con queste ultime, le
associazioni  imprenditoriali. Il modulo predetto e' obbligatorio. Le
dichiarazioni  o le domande redatte su moduli diversi o non originali
saranno  considerate nulle e rinviate al mittente. La dichiarazione o
la   domanda   di   contributo   devono   essere   corredate  da  una
certificazione,  rilasciata  dal  presidente  del  collegio sindacale
redatta  secondo  lo  schema di cui all'allegato 1/B. In mancanza del
collegio  sindacale,  la  certificazione puo' essere rilasciata da un
revisore  dei conti ovvero da un professionista iscritto all'albo dei
dottori   commercialisti   o   a   quello  dei  ragionieri  e  periti
commerciali;
   b)  una  perizia  giurata, asseverata, redatta in conformita' allo
schema  di cui all'allegato 1/C, sottoscritta da un ingegnere o da un
perito   industriale  iscritto  nel  rispettivo  albo  professionale,
esterni alla struttura dell'impresa richiedente;
   c)  certificazione o autocertificazione "antimafia" ai sensi della
legge   19   marzo   1990,   n.  55,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
  2.  La  dichiarazione per la concessione del credito d'imposta puo'
essere    inviata   esclusivamente   per   investimenti   effettuati,
anteriormente  alla  data  della dichiarazione medesima, ai sensi del
terzo comma dell'art. 3.
  3.  La  domanda di contributo in conto capitale puo' essere inviata
sia  per  gli  investimenti  effettuati anteriormente alla data della
domanda  medesima,  ai sensi del terzo comma dell'art. 3, sia per gli
investimenti parzialmente o totalmente da effettuare.
  4.  Non  e'  consentita  la  richiesta del credito di imposta e del
contributo  in  conto  capitale  per  i  medesimi  investimenti,  ne'
congiuntamente  ne' con dichiarazioni e domande distinte, fatto salvo
quanto   disposto  dal  comma  12.  La  dichiarazione  o  domanda  di
contributo   puo'  essere  riferita  ad  una  sola  unita'  locale  o
stabilimento.
  5.  I  documenti  di  cui  al  comma  1  devono essere trasmessi al
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato mediante
raccomandata postale con avviso di ricevimento e non anteriormente al
quindicesimo   giorno  successivo  alla  pubblicazione  del  presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Le
dichiarazioni  e  le  domande di contributo trasmesse anteriormente a
detto  termine  o  con  mezzi  diversi  da  quello  stabilito saranno
restituite al mittente. E' escluso ogni altro mezzo di trasmissione.
  6.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
verificata  la  corrispondenza delle dichiarazioni per la concessione
del   credito   d'imposta,   delle   domande   di  contributo,  delle
certificazioni   e   delle   perizia   giurate  agli  schemi  di  cui
all'allegato   1   del   presente   decreto   e  tenuto  conto  della
certificazione    "antimafia",    controllate    le    disponibilita'
finanziarie, ordina in appositi e distinti elenchi le dichiarazioni e
le  domande  di  contributo  secondo  la  data  del timbro postale di
spedizione   e,  con  cadenza  quindicinale,  comunica  alle  imprese
interessate  ed  all'istituto  od  ente  scelto  dall'impresa  per il
controllo, l'avvenuta concessione dell'agevolazione, il cui ammontare
e' arrotondato alle mille lire inferiori.
  7.   L'impresa   interessata,  entro  quarantacinque  giorni  dalla
ricezione della comunicazione ministeriale di concessione del credito
di  imposta  o di concessione e contestuale erogazione del contributo
in   conto  capitale,  invia  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, copia degli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
nonche'  la  documentazione  prevista  dall'allegato  3  del presente
decreto  ad  uno  degli  istituti od enti convenzionati col Ministero
(allegato  6), prescelto dall'impresa medesima per i controlli di cui
all'art.  4  della  legge  n.  317/1991.  In caso di investimenti non
effettuati  o  effettuati parzialmente, anteriormente alla data della
domanda   di   contributo,   l'impresa   trasmettera'   la   predetta
documentazione  entro  quarantacinque  giorni  dalla  ricezione della
comunicazione di erogazione del Ministero di cui al comma 7 dell'art.
2. Nessuna documentazione dovra' essere inviata agli istituti od enti
convenzionati  col  Ministero  al  ricevimento della comunicazione di
sola concessione del contributo in conto capitale.
  8.  Una  quota  non inferiore al 40 per cento degli stanziamenti di
cui  all'art.  6, secondo comma, della legge n. 317/1991 e' riservata
agli  investimenti  effettuati in unita' locali ubicate nei territori
meridionali di cui all'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme non impegnate alla
chiusura   di  ciascun  esercizio  sono  riassegnate  negli  esercizi
finanziari  successivi in aumento delle corrispondenti autorizzazioni
di spesa ovvero ripartite tra le stesse con le modalita' previste dal
comma 3 dell'art. 43 della legge n. 317/1991.
  9.  Una  quota  pari  al  10  per  cento  degli stanziamenti di cui
all'art. 6, secondo comma, della legge n. 317/1991, e' riservata agli
interventi  previsti  dall'art.  15  della  legge  medesima,  per  la
partecipazione ad azioni comunitarie.
 10.  Qualora  le  disponibilita'  finanziarie  dell'anno in cui sono
pervenute  le dichiarazioni e le domande di contributo non consentono
la   concessione   integrale   delle  agevolazioni  in  favore  delle
dichiarazioni   e  delle  domande  di  contributo  aventi  la  stessa
posizione  nei  rispettivi  elenchi, il Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  applica  una riduzione percentuale in
eguale  misura.  Le  residue  quote  di  agevolazioni non fruite sono
concesse  a  valere  sui  fondi  stanziati per l'anno successivo, con
criterio di priorita'.
 11.  Le  dichiarazioni  e  le  domande  di  contributo  pervenute al
Ministero   successivamente   all'elenco   delle   dichiarazioni   ed
all'elenco delle domande di contributo per i quali e' stata applicata
detta  riduzione percentuale sono ordinate secondo la data del timbro
postale  di  spedizione. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  comunica  con  cadenza  quindicinale  alle  imprese
l'avvenuto  inserimento  negli  elenchi  e  la  compatibilita' con le
disponibilita' finanziarie ai fini della concessione.
 12. Le imprese hanno facolta' di ritirare, mediante raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  le dichiarazioni o le domande di contributo
inviate.  Per  i medesimi investimenti, le imprese possono presentare
nuove   dichiarazioni   o   domande  successivamente  alla  ricezione
dell'avviso  di  ricevimento.  Le  nuove dichiarazioni o domande sono
inserite in nuovi elenchi secondo l'ordine delle date di trasmissione
delle dichiarazioni o domande medesime.
 13.  Eventuali  variazioni di quanto attestato con le dichiarazioni,
le   domande,  le  certificazioni,  le  perizie  giurate  di  cui  ai
precedenti   commi  dovranno  essere  tempestivamente  comunicate  al
Ministero   e   all'istituto  od  ente  incaricato  di  effettuare  i
successivi controlli al quale dovra' essere altresi' trasmessa idonea
documentazione.
 14.  Sono  motivo  di esclusione degli elenchi cronologici di cui ai
commi 6 e 10 predisposti per la concessione delle agevolazioni:
   a)  la  compilazione della dichiarazione o della domanda su modulo
non originale;
   b)  la  mancata,  erronea o anche parziale compilazione del modulo
originale di dichiarazione o domanda di cui all'allegato 1/A;
   c)   le   modificazioni   apportate  al  testo  prestampato  delle
dichiarazioni  contenute  nel  modulo  originale  di  dichiarazione o
domanda   di  cui  all'allegato  1,  escluse  quelle  previste  dalle
istruzioni riportate in calce;
   d)  la  mancata  compilazione, la mancata firma o le modificazioni
apportate  al  testo  prestampato  della certificazione in calce alla
dichiarazione o domanda di cui all'allegato 1/B;
   e)  la  mancanza  della  perizia  giurata di cui all'allegato 1/C,
ovvero la non conformita' della stessa allo schema;
   f)    la    mancanza    della    certificazione   prefettizia   (o
dell'autocertificazione) "antimafia" prevista dalla legge n. 55/1990,
e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero la non conformita'
della stessa a quanto previsto dalle predette leggi;
   g)  l'incompatibilita'  con  i  limiti  stabiliti  dalla  legge n.
317/1991  dei requisiti dimensionali indicati ai seguenti punti della
dichiarazione,   o  della  domanda  dell'allegato  1/A:  A13  (numero
dipendenti dell'impresa), A14 (capitale investito), A15 (appartenenza
a gruppo imprenditoriale);
   h) l'indicazione di attivita' diverse da quelle di cui all'art. 1,
comma  3,  della  legge  n. 317/1991, al punto A17 (codice attivita')
dell'allegato 1/A;
   i)  l'indicazione  di un costo totale inferiore a lit. 120.000.000
al punto B3 dell'allegato 1/A.
 15. Non e' motivo di esclusione la mancata indicazione dell'istituto
o  ente  per  il  controllo di cui al punto B12 dell'allegato 1/A. In
tale  caso  il controllo sara' affidato dal Ministero dell'industria,
del   commercio   e   dell'artigianato  al  Mediocredito  centrale  o
all'Artigiancassa.
 16.  Informazioni  e  chiarimenti  sulla  compilazione  dei moduli e
sull'attuazione del presente decreto potranno essere rilasciati dalle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  che
predisporranno appositi sportelli informativi.
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          - Il testo degli articoli 6, 10 e 12 della legge n.  317/91
          (Interventi  per  l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
          imprese) e' il seguente:
          "Art. 6 (Agevolazioni per gli investimenti  innovativi).  -
          1.  In  relazione  agli  investimenti  di cui all'art. 5 e'
          concesso, nel  triennio  1991-1993,  un  credito  d'imposta
          nella  misura del 25 per cento e del 20 per cento del costo
          degli  investimenti  al  netto  dell'imposta   sul   valore
          aggiuntivo (IVA), rispettivamente per le imprese fino a 100
          dipendenti  e  da  101  a  200  dipendenti, e comunque fino
          all'importo  massimo  di  lire  450  milioni  per   ciascun
          soggetto interessato.
          2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste
          dal  comma 1 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1,
          nel limite di lire 669 miliardi per il triennio  1991-1993,
          in  ragione  di  lire  35  miliardi  per  il 1991, lire 312
          miliardi per il 1992 e lire 322 miliardi per il 1993.
          3. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili
          con  altre  agevolazioni previste dalla presente legge o da
          normative statali, regionali o delle province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  ma  possono  esere  cumulate con i
          benefici  finanziari  disposti  da  atti  delle   Comunita'
          europee.
          4.  Le  agevolazioni  previste  dal  comma 1 possono essere
          concesse per investimenti  fatturati  successivamente  alla
          data di entrata in vigore della presente legge e di importo
          complessivo non inferiore a 120 milioni di lire.
          5.  Gli  oneri derivanti dall'approvazione delle domande di
          contributo presentate ai sensi  dell'art.  1  del  decreto-
          legge   31   luglio   1987,   n.     318,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.   399, e  non
          accolte   per   esaurimento   dei   fondi   assegnati   per
          l'attuazione degli interventi di cui al predetto  articolo,
          gravano  sulle  disponibilita' di cui all'art. 43, comma 1,
          nel limite di lire 140 miliardi per il triennio  1991-1993,
          in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40
          miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993".
          Art.  10  (Credito d'imposta: norme di attuazione). - 1. Ai
          fini della concessione  del  credito  di  imposta  previsto
          dagli  articoli  6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'art. 1,
          comma 3 e 4, dichiarano al  Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti
          con riferimento a ciascuna delle tipologie di  investimento
          di cui all'art. 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli
          7  e  8  ovvero all'entita' delle partecipazioni assunte ai
          sensi dell'art. 3, comma 1.
          2.   Alla   dichiarazione   del    legale    rappresentante
          dell'impresa  deve  essere  allegata  una  certificazione -
          sottoscritta dal presidente del collegio sindacale  ovvero,
          in   mancanza,   da   un   revisore   dei  conti  o  da  un
          professionista    iscritto    nell'albo     dei     dottori
          commercialisti   o   in  quello  dei  ragionieri  e  periti
          commerciali - attestante l'effettivita' della realizzazione
          o dell'acquisto di beni di nuova costruzione  ovvero  della
          partecipazione,  la  regolarita' documentale dei medesimi e
          la loro conformita' alle tipologie previste dall'art.    7,
          comma  1,  e  dall'art.  8. La predetta certificazione deve
          essere corredata da  una  perizia  giurata  redatta  da  un
          ingegnere   o   da   un  perito  industriale  iscritto  nei
          rispettivi albi professionali.
          3. Sulla base delle dichiarazioni  pervenute  il  Ministero
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato forma un
          elenco secondo l'ordine cronologico, risultante dalla  data
          di  spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di
          ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine
          di quindici giorni dal ricevimento della  dichiarazione  il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          verifica le disponibilita' finanziarie di cui agli articoli
          6, comma 2; 7, comma 4; 8, comma 7; 9, comma  2,  entro  le
          quali e' ammissibile la fruizione del beneficio, e comunica
          all'impresa la concessione del credito d'imposta.
          4.  Le  dichiarazioni  sono  inserite nell'elenco di cui al
          comma 3 solo se corredate della certificazione  di  cui  al
          comma 2.
          5.  Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione
          nell'elenco di cui al comma 3,  qualora  le  disponibilita'
          finanziarie  residue  non  permettano  la  concessione  del
          beneficio nella misura determinata dagli articoli 6, 7, 8 e
          9,   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio    e
          dell'artigianato  ne  dispone  la  riduzione percentuale in
          eguale misura, salva l'integrazione - per gli anni  1991  e
          1992  -  con  i  fondi  stanziati per l'anno successivo, in
          applicazione del comma 8.
          6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma  3  le  imprese
          che abbiano richiesto i contributi di cui all'art. 12.
          7.   Con  proprio  decreto  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale, il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  rende  noto  l'avvenuto esaurimento degli
          stanziamenti   previsti   per   ciascuna   annualita'    e,
          contestualmente,   trasferite   allo  stato  di  previsione
          dell'entrata   le   somme   corrispondenti    all'ammontare
          complessivo  dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese.
          In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti,
          il  predetto  e'  disposto  alla  chiusura   dell'esercizio
          finanziario.
          8.  Alle  imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente,
          ai  benefici  per  mancanza  di  capienza  finanziaria,  il
          credito  d'imposta  e'  riconosciuto,  con  priorita' nella
          formazione dell'elenco  di  cui  al  comma  3,  negli  anni
          successivi   nei   limiti   delle  relative  disponibilita'
          finanziarie.
          9.   Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio    e
          dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro
          il  28  febbraio  di  ciascun  anno,  l'elenco contenente i
          beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi.
          10. Con decreti del Ministro dell'industria, del  commercio
          e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono stabilite le modalita'  di  attuazione
          delle disposizioni contenute nel presente articolo".
          "Art.  12  (Contributi  per  investimenti  innovativi e per
          l'acquisizione di servizi reali). - 1. Per gli investimenti
          e le spese di cui agli articoli 5 e 7, in luogo dei criteri
          d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su richiesta delle
          imprese interessate sono concessi,  nel  triennio  1991-93,
          contributi  in  conto  capitale  in  misura  equivalente ai
          predetti crediti d'imposta.
          2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma  1  le
          imprese   inoltrano   al   Ministero   dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato una  domanda  corredata  della
          documentazione  e degli elementi indicati con il decreto di
          cui al comma 7.
          3. Le spese oggetto dell'agevolazione di  cui  al  comma  1
          possono  essere  sostenute successivamente alla prestazione
          delle domande, ma non oltre un anno dalla  concessione  del
          contributo.  Non  possono  essere  ammesse al contributo le
          spese  fatturate  anteriormente  alla  data  di  entrata in
          vigore della presente legge.
          4. Alla domanda di cui al comma 2  devono  essere  allegate
          una  certificazione  e  una  perizia  giurata,  redatte nei
          termini di cui all'art. 10, comma 2, attestanti il possesso
          dei requisiti previsti, la regolarita' della documentazione
          prodotta e la conformita' delle  spese  alle  tipologie  di
          investimento  ammissibili  alle agevolazioni.   Nel caso in
          cui le  spese  siano  state  sostenute  anteriormente  alla
          presentazione   della   domanda   la   certificazione  deve
          attestare anche l'effettivita' delle stesse.
          5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo  le
          procedure  di  cui  all'art.  10, in quanto compatibili. Il
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          provvede all'erogazione del contributo contestualmente alla
          comunicazione  alle  imprese  dell'ammissione  ai benefici,
          qualora le  spese  oggetto  dell'agevolazione  siano  state
          fatturate  prima  della  presentazione della domanda. Negli
          altri casi il contributo e' erogato sulla base di  apposita
          documentazione  e  di  una certificazione, redatta ai sensi
          del  comma  4,  attestanti   l'effettivita'   delle   spese
          sostenute  e la conformita' delle stesse a quanto attestato
          con la certificazione allegata alla domanda di cui al comma
          2.
          6. I controlli  sulle  domande  ammesse  ai  benefici  sono
          svolti,   successivamente   alla  fruizione  dei  medesimi,
          secondo le modalita' di cui all'art. 10.
          7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato sono stabiliti i tempi e le  modalita'  di
          presentazione  delle  domande, di concessione ed erogazione
          dei benefici previsti dal presente  articolo,  nonche'  gli
          ulteriori  adempimenti  necessari  per  l'attuazione  delle
          disposizioni in esso contenute.
          8.  Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del   presente
          articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30
          per  cento  delle  risorse  di  cui  all'art. 6, comma 2, e
          all'art. 7, comma 4.
          9. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui  al
          comma 1 le imprese che abbiano richiesto le agevolazioni di
          cui agli articoli 6, 7 e 8".
          -   Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
          - Per il testo  degli  articoli  6  e  12  della  legge  n.
          317/1991 si veda in nota alle premesse.
          -  Le  modalita'  di  presentazione  della certificazione o
          autocertificazione "antimafia"  ai  sensi  della  legge  n.
          55/1990  e  successive  modificazioni  ed integrazioni sono
          esplicitate nell'art. 3 del presente decreto.
          - Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 317/1991 e' il
          seguente:
          "Art.  4  (Controlli).  -  1.  Per   il   controllo   delle
          dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  1,  dalle  imprese ammesse ai
          benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e  9,  nonche'  delle
          domande  di  agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai
          benefici di cui all'art. 12, il  Ministero  dell'industria,
          del   commercio   e   dell'artigianato   si  avvale,  anche
          congiuntamente,  sulla  base   di   apposite   convenzioni,
          dell'Istituto  centrale  per  il  credito  a  medio termine
          (Mediocredito centrale), nonche' degli  istituti  abilitati
          al  credito  a  medio  termine e della Cassa per il credito
          alle imprese artigiane.
          2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni, nel
          limite di 5  miliardi  annui  per  il  triennio  1991-1993,
          gravano  sulle  disponibilita'  conferite  al  fondo di cui
          all'art. 43 ai sensi dell'art.  6,  comma  2.  Le  predette
          convenzioni   sono   approvate  con  decreto  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   di
          concerto   con   il   Ministro   del  tesoro.  Il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   puo'
          comunque disporre ulteriori accertamenti.
          3.    Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,  tramite  il  Servizio  centrale  di  cui
          all'art.  39,  comma  1, svolge attivita' di rilevazione ed
          analisi dello sviluppo economico, finanziario e  produttivo
          delle  piccole  imprese,  anche  mediante  idonee  forme di
          collegamento con gli  osservatori  economici  esistenti  su
          base  regionale  e  in sede comunitaria. Per l'attivita' di
          cui al presente  comma,  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato puo' ricorrere, sulla base di
          apposite convenzioni, alla collaborazione dei  soggetti  di
          cui al comma 1.
          4.  Le  regioni  possono  collaborare  all'esercizio  delle
          funzioni di cui al comma 3  anche  attraverso  le  societa'
          finanziarie regionali.
          5.   All'onere   derivante  dall'attuazione  del  comma  3,
          determinato in lire 650 milioni annue a decorrere dal 1991,
          si provvede mediante utilizzo dello stanziamento  iscritto,
          ai  fini  del  bilancio  triennale  1991-1993, al cap. 6856
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno   1991,   all'uopo   utilizzando    l'accantonamento
          "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e
          medie imprese industriali".
          6.    Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato provvede a coordinare le attivita' di  cui
          al comma 3 con le rilevazioni operate dalle diverse regioni
          e a presentare al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno
          una relazione conclusiva".
          -  L'art.  1  del  testo unico delle leggi sugli interventi
          straordinari  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  D.P.R.  n.
          218/1978, e' cosi' formulato:
          "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente
          testo   unico   si  applica,  qualora  non  sia  prescritto
          diversamente  dalle  singole  disposizioni,  alle   regioni
          Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia, Basilicata, Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai comuni della provincia di Rieti  gia'  compresi  nell'ex
          circondario  di  Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
          del comprensorio di bonifica del fiume  Tronto,  ai  comuni
          della provincia di Roma, compresi nella zona della bonifica
          di  Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
          dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
          Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al
          precedente comma comprenda parte di quello di un comune con
          popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data  del  18
          agosto  1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata
          al  solo  territorio  di  quel  comune  facente  parte  dei
          comprensori medesimi.
          Gli  interventi  comunque  previsti  da leggi in favore del
          Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle  che  hanno  specifico
          riferimento  ad una zona particolare, si intendono, in ogni
          caso, estesi a tutti  i  territori  indicati  nel  presente
          articolo".
          -  Il  comma  3  dell'art. 43 della legge n. 317/1991, piu'
          volte citata, prevede che: "Il Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro  del
          tesoro,   puo'   provvedere  all'eventuale  modifica  della
          ripartizione delle somme conferite per la finalita' di  cui
          agli  articoli  richiamati  al  comma 1, tenuto conto delle
          disponibilita' e dei fabbisogni per i relativi interventi".
          - Il testo dell'art. 15 della stessa legge n.  317/1991  e'
          il seguente:
          "Art.  15  (Partecipazione ad azioni comunitarie). - 1. Nel
          caso di azioni comunitarie  cofinanziate,  che  interessino
          anche   parzialmente  il  territorio  italiano,  dirette  a
          promuovere lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di
          zone colpite da fenomeni di declino industriale ovvero  una
          ristrutturazione  o  riconversione di uno specifico settore
          industriale, anche attraverso interventi di dismissione  di
          impianti  obsoleti,  alla  relativa  quota  nazionale, - ai
          sensi dell'art. 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183  -  si
          fa  fronte  con le disponibilita' del fondo di rotazione di
          cui  all'art. 5 della medesima legge e secondo le procedure
          e le modalita' ivi previste, tenuto anche conto  di  quanto
          stabilito  dai  commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai
          sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, lettera
          c), della citata legge n. 183 del 1987, al fondo di cui  al
          presente  comma puo' essere versata, per l'attuazione degli
          interventi di cui  al  presente  articolo,  una  somma  non
          superiore  al  10  per  cento delle autorizzazioni di spesa
          recate dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.
          2. In conformita' dei  programmi  comunitari,  il  Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione economica (CIPE)
          determina la misura dei contributi  concedibili,  in  conto
          capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore
          delle  imprese  di cui all'art.   1, comma 3, nonche' delle
          imprese turistiche aventi le dimensioni di cui al  medesimo
          art.  (illegibile), comma 2, lettera b), ubicate nelle zone
          individuate dagli organismi comunitari. Il  CIPE  determina
          altresi',   ove   previsto   dalle  norme  comunitarie,  la
          maggiorazione dei contributi stessi per i territori di  cui
          all'allegato al regolamento CEE n. 2052/1988 del Consiglio,
          e n. (illegibile) territori italiani colpiti da fenomeni di
          declino   industriale,  individua(illegile)  con  decisione
          della commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989
          e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo  di  cui
          al citato regolamento CEE n. 2052/1988.
          3.  Le agevolazioni previste dagli interventi cofinanziati,
          oggetto del presente  articolo,  non  sono  cumulabili  con
          qualsiasi  altra  agevolazione  disposta  da leggi statali,
          regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
          4.   Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio    e
          dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
          stabilisce con proprio decreto gli investimenti ammissibili
          a contributo, le modalita', i tempi e le procedure  per  la
          presentazione   delle  domande  di  contributo  di  cui  al
          presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonche'
          per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi.
          5. Gli  investimenti  di  cui  al  comma  4  devono  essere
          completamente  realizzati  entro quattro anni dalla data di
          concessione dei contributi di cui al  presente  articolo  o
          entro altro termine stabilito da specifiche norme regolanti
          gli  interventi cofinanziati.   In caso di mancato rispetto
          dei termini predetti, si applicano  l'art.    6,  comma  3,
          della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  e  l'art. 11 del
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568".
          -  I  limiti dimensionali stabiliti dalla medesima legge n.
          317/1991 sono indicati al comma 2 dell'art. 1  della  legge
          medesima, il cui testo e' il seguente:
          "2. Ai fini della presente legge si considera:
          a)  piccola  impresa  industriale quella avente non piu' di
          200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito,
          al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie;
          b)   piccola  impresa  commerciale  e  piccola  impresa  di
          servizi, anche del terziario avanzato,  quella  avente  non
          piu'  di  75  dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale
          investito,  al  netto  di  ammortamenti   e   rivalutazioni
          monetarie".
          -  Il  testo  del comma 3 dell'art. 1 della citata legge n.
          317/1991 e' il seguente:
          3.  Sono  destinatarie  delle  agevolazioni  di  cui   agli
          articoli 6, 7, 8 e 12:
          a)  le piccole imprese industriali o di servizi, costituite
          anche in forma cooperativa o  societaria.  Per  imprese  di
          servizi  si  intendono  quelle  che operano nei settori dei
          servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di
          infrastrutture e impianti, dei servizi di  informatica,  di
          raccolta ed elaborazione dati;
          b)  le  imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8
          agosto 1985, n. 443".