IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202, recante delega al Governo per l'istituzione a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici di una imposta del cinque per cento sul canone annuale di concessione di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni; Visto l'art. 9, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. E' istituita, con effetto dal 1 gennaio 1993, a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici una imposta del cinque per cento sull'ammontare del canone annuale dovuto per l'utilizzazione di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni. 2. Sono altresi' tenuti al pagamento dell'imposta gli utilizzatori senza titolo dei beni di cui al precedente comma; l'imposta viene in tal caso commisurata all'ammontare dell'indennizzo di occupazione determinato dai competenti uffici degli enti proprietari. 3. L'imposta e' dovuta anche per le utilizzazioni, con o senza titolo, di beni di cui al comma 1 aventi durata inferiore all'anno ed e' commisurata al cinque per cento del canone o dell'indennizzo dovuto.