IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202,  recante  delega
al Governo per l'istituzione a carico dei concessionari e locatari di
beni pubblici di una imposta del cinque per cento sul canone  annuale
di concessione di tutti i beni del demanio pubblico e del  patrimonio
inalienabile dello  Stato,  delle  aziende  autonome  statali,  delle
regioni, delle province e dei comuni; 
  Visto l'art. 9, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 febbraio 1992; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. E' istituita, con effetto dal 1 gennaio 1993, a carico dei 
concessionari e locatari di beni pubblici una imposta del cinque  per
cento sull'ammontare del canone annuale dovuto per l'utilizzazione di
tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello
Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle  province
e dei comuni. 
  2. Sono altresi' tenuti al pagamento dell'imposta gli  utilizzatori
senza titolo dei beni di cui al precedente comma; l'imposta viene  in
tal caso commisurata  all'ammontare  dell'indennizzo  di  occupazione
determinato dai competenti uffici degli enti proprietari. 
  3. L'imposta e' dovuta anche per  le  utilizzazioni,  con  o  senza
titolo, di beni di cui al comma 1 aventi durata inferiore all'anno ed
e' commisurata al cinque  per  cento  del  canone  o  dell'indennizzo
dovuto.